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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 405 del 1987

Decisione
decisa il 1987-11-11, depositata il 1987-11-19
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:405
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 3663

  • Giudizio penale (atti preliminari al)
  • Citazione del responsabile civile
  • Esclusione in caso di rinvio di dibattimento prima del compimento delle formalità di apertura e per motivi diversi dalla mancata citazione del responsabile civile
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
L'erronea denuncia, da parte del giudice rimettente, di norma non applicata nella specie, comporta l'ininfluenza dell'eventuale dichiarazione di illegittimità della stessa norma nel giudizio a quo, onde l'inammissibilità della relativa questione. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 108 cod.proc. pen., nella parte in cui esclude la possibilità della citazione del responsabile civile nel caso di rinvio del dibattimento e per motivi diversi dalla mancata citazione del responsabile civile).

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.108, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1980 dal Tribunale di Catania, iscritta al n. 802 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20 dell'anno 1981; Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Catania, con ordinanza del 9 ottobre 1980, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 108, primo comma, del codice di procedura penale, perché esclude "la possibilità della citazione del responsabile civile nel caso in cui il dibattimento sia rinviato prima del compimento delle formalità di apertura e per motivi diversi dalla mancata citazione del responsabile civile stesso";
punto 2
Considerato che dagli atti del procedimento a quo risulta che, avendo il Presidente del Tribunale di Catania disposto la citazione del responsabile civile per la "seconda udienza", i suoi difensori ne avevano richiesto l'esclusione per la tardività della vocatio in iudicium; e che, quindi, erroneamente il giudice a quo ha denunciato l'illegittimità dell'art.108, primo comma, del codice di procedura penale, laddove la norma applicata nella specie è l'art. 116 dello stesso codice, che contempla, appunto, i casi di esclusione del responsabile civile; che, conseguentemente, la richiesta dichiarazione di illegittimità non avrebbe effetto nel giudizio a quo;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Catania con ordinanza del 9 ottobre 1980. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: CONSO Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze