Sez. 3, Sentenza n. 11930 del 31/01/2018 Cc. (dep. 15/03/2018) Rv. 272302 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Annullamento con rinvio dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare coercitiva - Riesame in sede di rinvio - Deposito dell'ordinanza - Termine superiore ai 30 giorni previsto dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE
Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva, il tribunale del riesame deve depositare il provvedimento nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., a pena di perdita di efficacia della misura, e non nel più lungo termine, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno, previsto dall'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 5 n. 2, Preleggi art. 11 CORTE COST., Preleggi art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)