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Sez. 5, Sentenza n. 18448 del 26/10/2012 (Rv. 624152 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Estinzione del processo ex art. 3, comma secondo bis, del d.l. n. 40 del 2010 - Presupposti - Soccombenza totale dell'Amministrazione nei due gradi precedenti di giudizio - Conseguenze - Giudizio di appello concluso con pronuncia di cessazione della materia del contendere per definizione della lite ex art. 16 della legge n. 289 del 2000 - Applicabilità della causa di estinzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624152-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

L'applicazione della causa di estinzione del processo tributario, introdotta dall'art. 3, comma secondo bis, lett. b), del d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito nella legge 22 maggio 2010, n. 73, mediante pagamento del cinque per cento dell'importo della controversia, presuppone, non solo la pendenza della lite da oltre dieci anni, ma anche la soccombenza totale dell'Amministrazione in entrambi i precedenti gradi di giudizio. Ne consegue che la precisata causa di estinzione non opera quando il giudizio di appello si sia concluso con pronuncia di accertamento della sopravvenuta cessazione della materia del contendere per definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, implicando questa forma di definizione del contenzioso l'accertamento dell'esistenza dell'obbligazione tributaria, sia pure ridotta nel suo importo, e, quindi, una soccombenza non totale, ma, al più, parziale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/05/2010 num. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)