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Sez. 1, Sentenza n. 5450 del 06/03/1995 Ud. (dep. 12/05/1995) Rv. 202060 - 01

Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - Mancanza della motivazione | Plausibilità logica del comportamento dell'imputato - Necessità di una sua verifica ampia - Omessa valutazione della irragionevolezza della condotta - Difetto di motivazione - Sussistenza - Fattispecie in tema di riapertura del dibattimento.
Stato
decisa il 1995-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202060-01

Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - Mancanza della motivazione

I limiti del sindacato di legittimità impediscono di controllare l'intrinseca consistenza della valutazione compiuta dal giudice di merito degli elementi probatori disponibili e permettono unicamente di verificare la struttura logica della motivazione al fine di accertare la coordinazione argomentativa tra le varie proposizioni contenute nella motivazione e la congruenza dei passaggi logici che legano le premesse ricavate dall'apprezzamento delle prove alle conseguenze accolte. Nel far questo il giudice però deve dar conto dei motivi che possono giustificare la logica plausibilità della condotta dell'imputato e, ove essa appaia illogica, deve dare tutto lo spazio richiesto alle acquisizioni probatorie della difesa tese a prospettare una diversa correlazione tra i fatti. (Nel caso di specie la Corte ha affermato che il giudice di merito in sede di impugnazione avrebbe dovuto disporre la riapertura del dibattimento per acquisire gli elementi indicati dalla difesa che tendevano ad attribuire ad una possibile macchinazione della criminalità organizzata il rinvenimento di un certo quantitativo di armi nella disponibilità dell'indagato, non avendo la corte sufficientemente motivato la plausibilità della condotta a lei attribuita).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)