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Sez. 3 - , Sentenza n. 43169 del 15/05/2018 Ud. (dep. 01/10/2018) Rv. 274088 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE | Necessità di sigilli o segni esteriori - Esclusione - Conoscenza della esistenza del vincolo – Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-05-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274088-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE

Il delitto di violazione dei sigilli di cui all'art. 349 cod. pen. si perfeziona con qualsiasi condotta idonea ad eludere l'obbligo di immodificabilità del bene, pur in assenza di sigilli o segni esteriori dell'avvenuto sequestro, sempre che si tratti di soggetto comunque edotto del vincolo posto sul bene. (Fattispecie in cui la conoscenza del sequestro è stata desunta dal rapporto di affinità esistente tra l'imputato e il proprietario del bene sottoposto a vincolo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)