Sez. 1, Sentenza n. 28666 del 27/12/2013 (Rv. 629574 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - REVOCAZIONE DEI CREDITI AMMESSI | Legittimazione attiva - Creditori - Qualità di creditori concorrenti - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - REVOCAZIONE DEI CREDITI AMMESSI
Il ricorso per revocazione contro crediti ammessi (art. 98, quarto comma, legge fall., come modificato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5) ha carattere di impugnazione straordinaria, volta a conseguire il risultato che l'esecuzione collettiva vada a favore degli effettivi creditori. Ne consegue che legittimati alla sua proposizione sono - oltre che il curatore e i titolari di diritti su beni mobili e immobili del fallito - i soli creditori ammessi al passivo, i quali possono ricevere pregiudizio dal fatto che con essi concorra un soggetto privo della qualità di creditore o di creditore privilegiato. (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto del giudice di merito, il quale aveva respinto l'impugnazione per revocazione dell'ammissione al passivo fallimentare con riguardo al credito per la liquidazione di quota della società fallita, proposta da soggetti che, pur vantando una pretesa diretta sulla stessa, non erano stati ammessi al passivo fallimentare).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)