diritto.io

Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno

Testo in vigore al

Capo I. Interventi della cassa per il mezzogiorno in tutti i comprensori

Sezione I. Norme di carattere generale

Art. 134 Competenze generali della Cassa per il Mezzogiorno

1. Art. 6, c. 1°, L. n. 717/1965.
Nell'ambito dei comprensori di zone irrigue e di valorizzazione agricola ad esse connesse, di sviluppo industriale e di sviluppo turistico, di cui all'art. 2, la Cassa per il Mezzogiorno assicura il conseguimento degli obiettivi stabiliti dai piani, curando, a livello tecnicoesecutivo, il rispetto delle priorita', dei tempi e delle modalita' per la realizzazione degli interventi.

2. Idem, c. 2°.
In ciascuna di queste zone la Cassa e' autorizzata a realizzare a suo totale carico, ai sensi degli articoli 32 e 33, le infrastrutture necessarie alla localizzazione delle attivita' produttive, a concedere le agevolazioni e ad effettuare gli interventi per il progresso tecnico e lo sviluppo civile, secondo quanto disposto dalle norme del presente testo unico. Restano ferme tutte le altre competenze attribuite dalla legge alla Cassa per il Mezzogiorno.

3. Idem, c. 10°.
Nel caso in cui i consorzi di bonifica, gli enti di sviluppo e i consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale non siano in grado di adempiere a specifici compiti per il conseguimento degli obiettivi fissati dal piano di coordinamento, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con i Ministri competenti e, ove la competenza e' delegata alle regioni, sentite le amministrazioni regionali, autorizza la Cassa per il Mezzogiorno a provvedervi in via sostitutiva.

Art. 135 Viabilita' non statale

2. 717/1965.

3. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 59, primo comma, per le opere riguardanti la viabilita' ordinaria non statale, la Cassa per il Mezzogiorno potra' assumere a totale o parziale suo carico, la spesa di sistemazione di strade esistenti, anche se per tali opere non sia prevista la concessione di contributi dello Stato. Potra' inoltre assumere a totale suo carico la costruzione di nuove strade per le quali non sia previsto alcun contributo.

Art. 136 Interventi a totale carico della Cassa per il Mezzogiorno nei settori ospedaliero e della scuola materna

1. Art. 18, c. 1°, L. n. 1462/1962; art. 6, c. 2°, L. n.
717/1965
.
Secondo le direttive del piano di coordinamento, la Cassa per il Mezzogiorno puo' realizzare interventi nei settori ospedaliero e della scuola materna, nell'ambito dei comprensori delimitati ai sensi dell'art. 2.

2. Art. 18, c. 2°, L. n. 1462/1962.
Le opere da eseguirsi dalla Cassa nel settore ospedaliero saranno effettuate secondo programmi elaborati di intesa con i Ministeri della sanita' e dei lavori pubblici, salva l'applicazione delle norme di cui all'art. 45.

3. Idem, c. 3°.
Gli interventi previsti nei precedenti commi sono limitati alle situazioni di particolare depressione.

Art. 137 Interventi a parziale carico della Cassa per il Mezzogiorno per la realizzazione di scuole elementari e materne

1. Art. 6, c. 2°, L. n. 717/1965, art. 3, c. 1°, L. n.
105/1955; art. 13, c. 1°, L. n. 555/1959.
La Cassa per il Mezzogiorno puo' assumere gli oneri ai quali i comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti e ricadenti nei comprensori delimitati ai sensi dell'art. 2 devono far fronte a proprio carico per la costruzione di scuole elementari per le quali abbiano ottenuto i contributi di cui alla lettera a) dello art. 47.

2. Art. 18, c. 1°, L. n. 1073/1962.
Salvo quanto disposto all'art. 136, la Cassa per il Mezzogiorno puo' altresi' assumere gli oneri ai quali i comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, devono far fronte a proprio carico per la costruzione e per l'arredamento di scuole materne per le quali abbiano ottenuto i contributi di cui al secondo comma dell'art. 47.
idem, c. 2°.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche a favore delle regioni e delle province che abbiano assunto gli oneri per la costruzione e per l'arredamento di scuole materne nei comuni indicati nel comma stesso.

3. Art. 3, c. 2°, L. n. 105/1955.
Quando nei comuni innanzi indicati si provveda alla costruzione di asili infantili col sistema dei cantieri di lavoro o cantieri scuola, la Cassa per il Mezzogiorno potra' assumere gli oneri che a norma di legge spettano all'ente gestore dei cantieri.

4. idem, c. 3°.
La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a provvedere direttamente alla progettazione delle opere innanzi previste.

5. Art. 13, c. 2°, L. n. 555/1959
L'inclusione delle opere relative alla costruzione di asili infantili ai sensi del presente articolo nei programmi della Cassa per il Mezzogiorno approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, equivale a dichiarazione di pubblica utilita', nonche' di indifferibilita' e urgenza, ai sensi ed agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni e integrazioni.

6. Art. 3, c. 4°, L. n. 105/1955.
La spesa che la Cassa puo' assumere ai fini del presente articolo viene determinata annualmente dal Comitato dei Ministri di cui al primo comma dell'art. 5 in coordinamento con le concessioni di contributi disposte a termini della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 138 Impianti di linee traghetto e sistemazione di linee ferroviarie

1. Art. 6, c. 2°, L. n. 717/1965; art. 14, c. 1°, L. n.
634/1957
.
La Cassa per il Mezzogiorno puo' essere autorizzata dal Comitato dei Ministri di cui all'art. 5 a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato i mezzi occorrenti per l'impianto o la sistemazione di linee traghetto ed opere connesse (compreso il loro armamento) che siano riconosciute dal predetto Comitato di particolare interesse per lo sviluppo economico delle regioni meridionali, purche' almeno uno dei punti terminali della linea sia ubicata nei comprensori delimitati ai sensi dell'art. 2.

2. Art. 6, c. 2°, legge n. 717/1965; art. 14, c. 2°, legge n.
634/1957
.
Le eventuali opere marittime che fossero riconosciute necessarie per rendere possibile l'impianto o la sistemazione delle linee di traghetto saranno eseguite dal Ministero dei lavori pubblici, con mezzi forniti dalla Cassa per il Mezzogiorno, in base a deliberazione del Comitato dei Ministri, di cui al primo comma dell'art. 5.

3. Art. 1, c. 2°, L. n. 949/1952
La Cassa puo' essere altresi' autorizzata, in base alle direttive del piano di coordinamento, ad effettuare opere di sistemazione straordinaria di linee ferroviarie a grande traffico.

Art. 139 Contributi per impianti di adduzione e di distribuzione di energia per uso agricolo, industriale e per servizi pubblici nei centri rurali

1. Art. 6, c. 2°, L. n. 717/1965; art. 9, c. 1, L. n. 297/1953
La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata ad assumere a totale suo carico nei comprensori di cui al presente titolo, le spese per la costruzione di linee di adduzione di elettricita' per scopi agricoli, industriali e per servizi pubblici nei centri rurali, con particolare riguardo a quelli compresi nelle zone di bonifica previste dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini.

2. Art. 9, c. 1°, L. n. 634/1957
Negli stessi comprensori, la Cassa per il Mezzogiorno puo' ammettere a contributo le spese da sostenersi dai proprietari interessati per promuovere la costruzione degli impianti di adduzione e distribuzione dell'energia elettrica, occorrenti per gli usi del comprensorio di bonifica o di una notevole parte di esso.

3. Art. 1, L. n. 1124/1955; art. 9 T. U. n. 215/1933.
Il contributo della Cassa per il Mezzogiorno viene concesso sulla base dei criteri fissati dal piano di coordinamento.

4. Art. 9, c. 3°, L. n. 634/1957
Nei casi in cui la Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata ad assumere a totale suo carico le spese per la costruzione di linee di adduzione di cui al primo comma del presente articolo, e' in facolta' dello stesso ente di promuovere l'impianto di tali linee.

Capo II. Comprensori di zone irrigue e di valorizzazione agricola

Sezione I. Interventi infrastrutturali e incentivi

Art. 140 Oneri per opere infrastrutturali e disposizioni per i consorzi di bonifica

1. Art. 6, c. 4°, legge n. 717/1965.
Nei comprensori di zone irrigue e zone di valorizzazione agricola ad esse connesse, sono eseguite a totale carico dello Stato:

2. Art. 2, c. 2°, R.D. n. 215/1933.

  1. a) le opere di rimboschimento e ricostituzione di boschi deteriorati, di correzione dei tronchi montani dei corsi d'acqua, di rinsaldamento delle relative pendici, anche mediante creazione di prati o pascoli alberati, di sistemazione idraulico-agraria delle pendici stesse, in quanto tali opere siano volte ai fini pubblici della stabilita' del terreno e del buon regime delle acque;

  2. b) le opere di bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose o comunque deficienti di scolo;

  3. c) il consolidamento delle dune e la piantagione di alberi frangivento;

  4. d) le opere di provvista di acqua potabile per le popolazioni rurali;

  5. e) le opere di difesa dalle acque, di provvista e utilizzazione agricola di esse;

  6. f) le cabine di trasformazione e le linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica per gli usi agricoli dell'intero comprensorio o di una parte notevole di esso;

  7. g) le opere stradali, edilizie o d'altra natura che siano di interesse comune del comprensorio o di una parte notevole di esso;

  8. h) la riunione di piu' appezzamenti, anche se appartenenti a proprietari diversi, in convenienti unita' fondiarie.

3. Art. 6, c. 4°, legge n. 717/1965.
I mutui contratti da enti e consorzi di bonifica con la Cassa per il Mezzogiorno per oneri ricadenti sulla proprieta' privata a seguito di precedenti programmi, possono essere consolidati ed ulteriormente rateizzati, con i criteri e le modalita' stabiliti dal piano di coordinamento.

4. Idem, c. 6.
La vigilanza e tutela sui consorzi di bonifica che operano per l'attuazione degli interventi straordinari previsti dal presente testo unico, e' esercitata, salvo le disposizioni vigenti nelle regioni a statuto speciale, dal Ministero per l'agricoltura e le foreste, sentita una commissione composta da rappresentanti del predetto Ministero, del Ministro per gli interventi straordinari nel - Mezzogiorno e da un rappresentante di ciascuna amministrazione regionale interessata.

5. Idem c. 7
Fino all'attuazione dell'ordinamento regionale, fanno parte della predetta commissione, per le regioni comprese nei territori di cui all'art. 1, i presidenti dei Comitati regionali per la programmazione economica.

Art. 141 Contributi e mutui a tasso agevolato per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale

1. Art. 10, c. 1°, legge n. 717/1965
Il contributo in conto capitale per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale non puo' superare il 45% della spesa riconosciuta ammissibile, ivi compresa, nel limite del 60%, quella relativa alla dotazione di scorte adeguate alle caratteristiche e alle dimensioni dell'azienda.

2. Idem c. 2°
La consistenza delle scorte, ammesse a contributo, puo' essere modificata solo con il rispetto dei limiti di tempo e delle modalita' fissate nel provvedimento di concessione.

3. Idem c. 3°.
Quando il piano di trasformazione interessa piu' aziende ed e' presentato da coltivatori diretti, associati in cooperative o in qualsiasi altra forma, il contributo e elevabile fino alla misura massima del 60%.

4. Idem c. 4°.
Alla concessione dei contributi provvede la Cassa per il Mezzogiorno.

5. Idem c. 5°.
I mutui a tasso agevolato sono concessi alle imprese agricole, singole o associate, limitatamente alla parte di spesa del piano di trasformazione aziendale non coperta dal contributo in conto capitale.

6. Art. 10, c. 6°, legge n. 717/1965.
Il tasso annuo di interesse e' determinato, in attuazione delle direttive del piano di coordinamento, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

7. idem, c. 7°.
Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, la Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a concedere agli Istituti di credito, nei limiti e con le modalita' determinate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, un concorso sugli interessi relativi alle singole operazioni di mutuo, oppure a costituire, presso gli Istituti medesimi, fondi di rotazione regolati da apposite convenzioni.

8. idem, c. 8°.
Per la copertura del rischio dei mutui concessi ai coltivatori diretti, singoli o associati, e' istituita una gestione distinta del fondo interbancario di garanzia previsto dall'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, numero 454, e dall'art. 36 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sullo sviluppo dell'agricoltura.

9. idem, c. 9°. La gestione e' costituita mediante apporti finanziari della Cassa per il Mezzogiorno ed e' alimentata:

  1. a) dalle somme che gli Istituti di credito agrario versano annualmente a seguito delle trattenute dello 0,20 per cento da operarsi, all'atto della prima somministrazione, sull'importo originario dei mutui assistiti dalla garanzia;

  2. b) da lire 50 milioni annui, che gli Istituti dovranno versare, secondo le quote stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, in relazione al complessivo importo delle operazioni di mutuo assistite da garanzia in ciascun esercizio;

  3. c) dall'importo degli interessi maturati sulle somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero, intestato alla gestione distinta del fondo interbancario di garanzia.

10. idem, c. 10°.
La gestione distinta e' amministrata dal comitato di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, integrato da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno.
Per quanto non disposto dal presente articolo, l'amministrazione della gestione stessa e' regolata dalle norme delle citate leggi 2 giugno 1961, n. 454 e 27 ottobre 1966, n. 910, sullo sviluppo dell'agricoltura.

Art. 142 Contributi e mutui a tasso agevolato per la costruzione di impianti per la conservazione, la trasformazione e la distribuzione dei prodotti agricoli

1. Art. 11, c. 1°, legge n. 717/1965
Oltre alle disposizioni dell'art. 75, le disposizioni previste dai primi cinque commi dell'articolo precedente si applicano anche per la concessione dei contributi e dei mutui a tasso agevolato alle iniziative per la costruzione di impianti e attrezzature per la conservazione, la trasformazione, la distribuzione dei prodotti agricoli promosse da cooperative, da consorzi di cooperative di produttori o da enti di sviluppo anche in associazione con imprese industriali, commerciali e societa' finanziarie, sempre che la prevalenza dei capitali sociali sia determinata dal complessivo apporto delle cooperative di produttori, dei consorzi di cooperative, degli enti di sviluppo e della societa' finanziaria di cui all'art.
74
.

2. idem, c. 3°
In caso di assenza di adeguate iniziative, o quando l'impianto abbia rilevante interesse per la valorizzazione del comprensorio, la Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata ad assumere a proprio carico le spese per la costruzione dell'impianto medesimo, affidandone la gestione ad enti pubblici, cooperative e loro consorzi, anche in associazione con imprese commerciali ed industriali che esercitino la loro attivita' nei territori di cui all'articolo 1.

3. idem, c. 4°.
Gli enti gestori di cui al precedente comma hanno la facolta' di acquisire la proprieta' dell'impianto versando alla Cassa per il Mezzogiorno il corrispettivo del costo, anche in forma di ammortamento pluriennale, dedotto l'ammontare del contributo concedibile a norma del presente articolo.

Art. 143 Partecipazione della Cassa per il Mezzogiorno in enti per la valorizzazione dei prodotti agricoli

1. Art. 7, c. 2°, legge n. 646/1950
Per opere dirette alla valorizzazione ai fini industriali e commerciali, dei prodotti agricoli, la Cassa per il Mezzogiorno puo' promuovere la creazione di enti idonei, e - con l'autorizzazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 5 - concorrere al loro finanziamento con le opportune garanzie.

2. Art. 17, c. 2°, legge n. 646/1950.
Alle operazioni concernenti immobili utilizzati per la valorizzazione di prodotti agricoli, non si applica la norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 del regio decreto 5 maggio 1910, n. 472.

Capo III. Aree e nuclei di sviluppo industriale

Sezione I. Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale

Art. 144 Consorzi per le aree e i nuclei

1. Art. 21, c. 1°, legge n. 634/1957; art. 1, L. n. 1462/1962;
art. 31, c. 3°, legge n. 717/1965.
Allo scopo di favorire nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione in una determinata zona, i comuni, le province, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli altri enti interessati possono costituirsi in Consorzi col compito di curare, ai sensi dell'art. 32, l'esecuzione in concessione delle opere di attrezzatura della zona che deve realizzare la Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 149, di eseguire quelle che debbono realizzare i Consorzi ai sensi dello stesso art. 149, di sviluppare e gestire le opere medesime, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale e di illuminazione, le fognature, le opere di sistemazione dei terreni, le opere relative ai porti nonche' tutte quelle d'interesse generale idonee a favorire la localizzazione industriale.

2. Art. 21, c. 2°, legge n. 634/1957
Il Consorzio puo' assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale della zona.

3. Art. 31, c. 2°, alinea 2°, L. n. 717/1965
I Consorzi esercitano inoltre attivita' di promozione e di assistenza alle iniziative industriali e provvedono alla gestione e manutenzione delle opere infrastrutturali.

4. Art. 8, c.u., legge n. 555/1959; art. 6, c. 8°, L. n.
717/1959.
I Consorzi sono enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che le esercita attraverso un'apposita commissione di cui sono chiamati a far parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Comitato dei Ministri di cui all'art. 5 e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'espletamento dei propri compiti, la commissione e' dotata di un ufficio di segreteria e si avvale del lavoro di esperti, designati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, ai quali possono essere affidati particolari studi e indagini necessari al funzionamento della commissione medesima. Le spese per il funzionamento della commissione e della segreteria sono a carico del bilancio del predetto Ministero. Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per il tesoro, sara' stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere ai componenti della commissione, al personale dell'ufficio di segreteria e agli esperti.

Art. 145 Statuti dei consorzi

1. Art. 8, c. 1°, legge n. 555/1959.

2. Gli statuti dei consorzi sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 5, con l'intervento del Ministro per l'interno.

3. Art. 6, c. 3°, legge n. 717/1965.
Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, puo' promuovere, anche su richiesta degli enti locali interessati, le opportune modificazioni degli statuti dei relativi consorzi, istituiti ai sensi del precedente articolo.

Art. 146 Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale

1. Art. 8, c. 2°, legge n. 555/1959
I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale sono redatti a cura dei consorzi, seguendo, in quanto applicabili, criteri e direttive, di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

2. Art. 8, c. 3°, legge n. 555/1959
I piani sono pubblicati in ciascun comune interessato per il periodo di 15 giorni entro il quale potranno essere presentate osservazioni.

3. Art. 7, c. 1°, legge n. 1462/1962; art. 8, c. 2°, legge n.
555/1959
A decorrere dalla data della pubblicazione del piano regolatore ai sensi del precedente comma, i sindaci dei comuni interessati sono autorizzati ad adottare le misure di salvaguardia previste dall'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, modificato dalla legge 30 luglio 1959, n. 615, e dalla legge 5 luglio 1966, n. 517.

4. Art. 7, c. 2°, legge n. 1462/1962.
Nel caso di comuni sprovvisti di piano regolatore, il comma precedente si applica ai rispettivi programmi di fabbricazione di cui all'art. 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

5. Art. 3, c. 3°, legge n. 555/1959.
I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per i lavori pubblici, previa deliberazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 5.

6. idem c. 4°
I piani approvati producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150.

7. idem, c. 5°.
Dell'approvazione del piano viene data notizia mediante pubblicazione di un estratto nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 147 Procedura per le espropriazioni

1. Art. 21, c. 3°, legge n. 634/1957
Le opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui agli articoli 144 e 150, sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti e indifferibili.

2. Art. 2, c. 1°, legge n. 1462/1962
Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto disposto dai seguenti commi.

3. idem, c. 2°.
Su richiesta del consorzio, il prefetto ordina la pubblicazione dell'elenco dei beni da espropriare, predisposto dallo stesso consorzio, in cui e' indicato il prezzo offerto per ciascun bene.

4. idem, c. 3°.
Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, il prefetto ordina il pagamento o il deposito della somma offerta nei termini di, cui al comma successivo e pronuncia l'espropriazione.

5. Art. 2, c. 4°, legge n. 1462/1962.
L'indennita' di espropriazione, in caso di accordo tra le parti, deve essere pagata, e, in caso di contestazione, deve essere depositata, nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di rilascio o di consegna del bene.

6. idem, c. 5°.
L'espropriante, per il periodo intercorrente tra la data di rilascio o di consegna e quella del pagamento o del deposito della indennita', e' tenuto a corrispondere gli interessi legali sulle somme dovute.

7. Art. 31, pen. c. L. n. 717/1963.
L'indennita' di espropriazione sara' determinata ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, modificata dalla legge 21 luglio 1965, n. 904.

8. idem, u. C.
In ogni caso, nella determinazione dell'indennita', non si dovra' tener conto dei miglioramenti e delle spese effettuate dopo la costituzione del consorzio, ai sensi dell'art. 145, comma primo.

9. Art. 21, c. 5°, legge n. 634/1957; art. 5. L. n. 555/1959.
Nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale il consorzio puo' promuovere, con le norme previste dal presente articolo, la espropriazione di immobili, oltre che ai fini dell'attrezzatura della zona, anche allo scopo di rivenderli o cederli in locazione per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e di pertinenze connesse, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati per lo scopo prestabilito entro 5 anni dal decreto di esproprio.

Art. 148 Agevolazioni fiscali ai Consorzi

1. Art. 5, L. n. 1462/1962.
Ai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, sono applicabili, in quanto compatibili, tutte le agevolazioni fiscali previste a favore della Cassa per il Mezzogiorno.

2. Art. 37, c. 2°, legge n. 634/1957; art. 6, L. n. 1462/1962 I benefici fiscali di cui al primo comma dell'art. 109 e al primo comma dell'art. 110, si applicano anche al primo trasferimento effettuato a favore dei predetti consorzi, ferma restando a favore dei consorzi stessi, per gli altri tributi e diritti, l'applicabilita' dell'abbonamento e delle esenzioni previsti in favore della Cassa per il Mezzogiorno dall'art. 18.

3. Idem.
I benefici fiscali di cui al primo comma dell'art. 109 e al primo comma dell'art. 110, si applicano altresi' ai trasferimenti dai consorzi stessi effettuati a qualsiasi titolo a favore delle imprese industriali.

Sezione II. Interventi infrastrutturali e agevolazioni finanziarie

Art. 149 Competenza nell'esecuzione delle opere

2. I piani di coordinamento indicano le opere che dovranno essere realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno a suo totale carico e quelle che dovranno essere realizzate dai consorzi sulla base delle norme per essi vigenti.

Art. 150 Opere relative agli aeroporti e progettazione di opere aeroportuali e portuali

1. Art. 9, c. 1°, legge n. 1462/1962.
Allo scopo di integrare gli interventi previsti per la realizzazione delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, la Cassa per il Mezzogiorno puo' essere autorizzata dal Comitato dei Ministri di cui all'art. 5, a finanziare la costruzione, il completamento e l'adeguamento delle opere relative ai porti e agli aeroporti, ritenute necessarie per l'attrezzatura delle aree e dei nuclei medesimi, nei casi in cui tale intervento sia reso indispensabile dalla particolare situazione della zona, nonche' dalla impossibilita' di provvedervi altrimenti.

2. idem, c. 2°
I progetti di costruzione, di completamento e di adeguamento delle opere di cui al comma precedente, sono redatti d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministeri dei trasporti e dell'aviazione civile, e della marina mercantile, e ove si tratti di opere che rientrano nella competenza delle regioni a statuto speciale, sentita l'amministrazione regionale interessata.

Art. 151 Contributi della Cassa per il Mezzogiorno per le opere consortili e per le case ai lavoratori

1. Art. 3, c. 1°, legge n. 1462/1962.
Al fine di rimuovere le difficolta' che si frappongono ad un organico processo di industrializzazione, la Cassa per il Mezzogiorno puo' assumere a proprio carico.

2. * * * * * Art. 4, n. 1°, legge n. 1462/1962.
graduando l'intervento fino ad un massimo dell'85 per cento, la spesa occorrente per le opere di cui al primo comma dell'art. 144 che siano eseguite dai consorzi per l'attrezzatura delle aree e i nuclei di sviluppo industriale, compresi gli oneri afferenti alle relative espropriazioni e puo', altresi', concedere ai consorzi un contributo fino al 50 per cento della spesa per la costruzione di rustici industriali.

3. Art. 3, n. 2°, legge n. 1462/1962.
Restano escluse le spese di espropriazione degli immobili da cedere alle imprese industriali.

4. Idem, c. 3°.
La Cassa per il Mezzogiorno puo' assumere, altresi', a proprio carico, la spesa occorrente per la redazione dei piani regolatori dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale.

5. Art. 4, c. 3°, legge n. 1462/1962.
La Cassa e' inoltre autorizzata a concedere contributi per la costruzione di case a caratteristiche popolari, destinate all'alloggio dei lavoratori addetti alle industrie situate nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale.

6. Norma di coordinamento.
I contributi di cui ai precedenti commi sono concessi sulla base dei criteri e delle modalita' fissati dal piano pluriennale di coordinamento.

Art. 152 Anticipazioni della Cassa per il Mezzogiorno ai Consorzi

1. Art. 6, c. 9°, legge n. 717/1965.
La Cassa per il Mezzogiorno puo' concedere, nei limiti e con le modalita' previsti dal piano di coordinamento, ai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale anticipazioni sia per la realizzazione delle opere infrastrutturali di loro competenza, limitatamente alla parte di spesa non coperta dal contributo previsto dal primo comma dell'articolo precedente, sia per la gestione delle opere medesime. La concessione e' subordinata al preventivo accertamento della situazione finanziaria dei consorzi anzidetti.

2. Art. 4, c. 2°, legge n. 1462/962.
La Cassa per il Mezzogiorno e' altresi' autorizzata a concedere, con gli stessi limiti e modalita', finanziamenti ai consorzi per le spese attinenti all'espropriazione dei terreni occorrenti per l'impianto delle industrie e per la costruzione dei rustici industriali.

Art. 153 Concorso nelle spese per l'organizzazione e l'attivita' dei Consorzi

2. La Cassa per il Mezzogiorno puo' essere autorizzata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a concorrere nelle spese per l'organizzazione e l'attivita' dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, sulla base di preventivi finanziari deliberati annualmente dai consorzi medesimi.

Art. 154 Finanziamenti ai Consorzi da parte di Enti e contributi statali

1. Art. 7, L. n. 555/1959
I consorzi sono ammessi al godimento dei benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare la esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali.

2. Art. 21, n. 9°, legge n. 634/1957.
L'Istituto di credito per le opere di pubblica utilita', il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, l'Istituto nazionale assicurazioni sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge o statutarie, a concedere ai consorzi i finanziamenti a medio termine per la realizzazione degli interventi di loro competenza.