Sez. L, Sentenza n. 6756 del 14/06/1991 (Rv. 472678 - 01)
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità Sanitarie Locali - Disciplina transitoria - Enti previdenziali | Debiti degli enti mutualistici soppressi, maturati tra l'entrata in vigore della riforma sanitaria ed il trasferimento dei loro rapporti giuridici alle U.S.L. - Controversie relative - Legittimazione passiva - Individuazione - Commissario straordinario del Governo per la protezione civile in Campania - Delega al Presidente della giunta regionale - Illegittimità.
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità Sanitarie Locali - Disciplina transitoria - Enti previdenziali
Nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento dei debiti degli enti mutualistici soppressi, inerenti all'attività di assistenza sanitaria e maturati nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore della riforma sanitaria e quella del trasferimento dei relativi rapporti giuridici alle U.S.L., la legittimazione passiva spetta all'ufficio liquidazione del Ministero del Tesoro in quanto tali debiti rientrano nella unitaria e globale attività di liquidazione dello stesso patrimonio affidata dalla legge, senza distinzione di sorta, prima ai commissari liquidatori e poi all'anzidetto ufficio liquidazione presso il Ministero del Tesoro. Detta legittimazione non trova deroga con riguardo alla Regione Campania in presenza delle ordinanze con cui dal commissario straordinario del Governo per la protezione civile, dandosi atto della mancata costituzione delle U.S.L. nel periodo anzidetto, si è delegato il presidente della giunta regionale ad esercitare i poteri in materia riservati alle Unità Sanitarie Locali sino all'attivazione delle stesse, atteso che le anzidette ordinanze di delega sono da considerarsi illegittime (e pertanto devono essere disapplicate dal giudice ordinario a norma dell'art. 5 legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato E) in mancanza di una disposizione di legge che conferisca detto potere di delega, difettando tale disposizione, con riferimento alle attribuzioni dell'anzidetto commissario straordinario, sia nella disciplina generale sul soccorso e l'assistenza delle popolazioni colpite da calamità contenuta nella legge n. 996 del 1970, sia nella particolare disciplina per gli interventi nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata di cui al D.L. 26 novembre 1980 n. 776 convertito in legge 22 dicembre 1980 n. 874.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 08/12/1970 num. 996 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 65, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 67 CORTE COST., Decreto Legge 26/11/1980 num. 776 CORTE COST., Legge 22/12/1980 num. 874
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)