Sez. L, Sentenza n. 5138 del 01/06/1990 (Rv. 467511 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - SOGGETTI - LAVORATORI (AUTONOMI E DIPENDENTI) - LIBERI PROFESSIONISTI CONTEMPORANEAMENTE LAVORATORI DIPENDENTI O TITOLARI DI PENSIONE - CONTRIBUTO SOCIALE DI MALATTIA - ART. 14, PRIMO COMMA, DEL D.L. N. 483 DEL 1983 - NORME DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA - CONSEGUENZE - OBBLIGO CONTRIBUTIVO DEI PREDETTI - DECORRENZA - ESONERO DELLA QUOTA CAPITARIA ANNUA - ESTENSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - SOGGETTI - LAVORATORI (AUTONOMI E DIPENDENTI) - LIBERI PROFESSIONISTI CONTEMPORANEAMENTE LAVORATORI DIPENDENTI O TITOLARI DI PENSIONE - CONTRIBUTO SOCIALE DI MALATTIA - ART. 14, PRIMO COMMA, DEL D.L. N. 483 DEL 1983 - NORME DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA - CONSEGUENZE - OBBLIGO CONTRIBUTIVO DEI PREDETTI - DECORRENZA - ESONERO DELLA QUOTA CAPITARIA ANNUA - ESTENSIONE.*
L'art. 14, primo comma, del d.l. 12 settembre 1983 n. 483, convertito dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, il quale dispone che l'art. 3 primo comma lett. B) del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980 n. 33, va inteso nel senso che obbligati al pagamento del contributo sociale di malattia, di cui all'art. 1 del d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538 e successive modificazioni ed integrazioni, sono i soggetti iscritti negli appositi elenchi od albi professionali (e appartenenti a categorie per le quali prima della riforma sanitaria erano istituite apposite casse o gestioni per l'Assicurazione contro le malattie), che esercitano effettivamente la libera professione, anche se lavoratori dipendenti o titolari di pensione, costituisce norma di interpretazione autentica del predetto art. 3; ne consegue che l'obbligazione contributiva a carico dei professionisti pensionati o lavoratori dipendenti decorre dalla data di entrata in vigore della norma interpretata (1 gennaio 1980), con l'esonero, sempre da tale data, della quota capitaria annua, come previsto dall'art. 14, primo e secondo comma bis. (Conf 453/90, mass n 464989; (Conf 136/90, mass n 464810; (Conf 86/90, mass n 464777; (Conf 5740/89, mass n 464654).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 3 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., DPR 08/07/1980 num. 598 art. 1, Decreto Legge 12/09/1983 num. 483 art. 14, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)