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Sez. 3, Sentenza n. 28734 del 07/06/2011 Cc. (dep. 19/07/2011) Rv. 250620 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Inerti di marmo travertino - Mancato utilizzo da parte del produttore o di terzi - Qualificazione come sottoprodotti - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-06-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250620-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Gli inerti di marmo travertino non sono, di per sè, qualificabili come sottoprodotti, occorrendo a tal fine la prova certa del loro utilizzo, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi. (Nella specie gli inerti, provenienti dall'attività di lavorazione delle cave di marmo svolta da altra società, erano depositati, senza autorizzazione, su un'area gestita dalla società dell'indagato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 com. 1 lett. H CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184 bis com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Decreto Legisl. 03/12/2010 num. 205 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)