Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie
Testo in vigore al
Art. 181
1. Lo smercio nel Regno dei prodotti indicati nell'articolo precedente, preparati all'estero, puo' essere autorizzato dal Ministro per l'interno, su parere favorevole del Consiglio superiore di sanita', quando i prodotti esteri siano stati fabbricati nei rispettivi Stati con garanzie equivalenti a quelle stabilite per i prodotti nazionali.
2. E' salvo in ogni caso il diritto di sottoporre a controllo i prodotti esteri, ogni qualvolta sia ritenuto necessario, anche se il controllo medesimo sia fatto all'estero.62
Art. 182
1. I prodotti opoterapici, quelli chiamati chemioterapici, con azione specifica, contro determinate infezioni, i fermenti solubili od organizzati ed in genere tutti i prodotti biologici adoperati per uso terapeutico sono soggetti alle norme della presente sezione.
2. Il parere del Consiglio superiore di sanita' deve essere sentito tutte le volte che si intende negare o revocare permessi di fabbricazione e vendita dei prodotti indicati nel comma precedente e nel comma primo dell'art. 180.62
Art. 183
1. Quando l'uso di sieri, vaccini, virus, tossine e prodotti assimilati sia reso obbligatorio, per intervento profilattico e curativo anche a scopo veterinario, la somministrazione degli stessi puo' essere fatta direttamente dagli istituti produttori ,gli uffici sanitari provinciali, i quali ne curano l'impiego sotto la loro vigilanza.62
Art. 184
1. L'impiego a scopo profilattico o terapeutico di sieri, vaccini, virus, tossine e prodotti assimilati, nonche' di prodotti opoterapici, fermenti solubili od organizzati, prodotti biologici ed altri che possono essere determinati con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanita', anche se non preparati a scopo di vendita, e non soggetti ad autorizzazione a norma delle disposizioni contenute nella presente sezione, e' consentito solo in istituti pubblici di carattere ospedaliero, siano o non universitari, e in pubblici ambulatori, autorizzati dal prefetto, sotto la responsabilita' del dirigente l'istituto, il reparto o l'ambulatorio nel quale avviene l'impiego stesso.
2. Dell'applicazione il dirigente deve conservare esatta registrazione e dare notizia scritta al capo dell'amministrazione o dell'ente, dal quale l'istituto, il reparto o l'ambulatorio dipendono.
3. Nel caso di applicazione dei prodotti sopraindicati nei pubblici ambulatori autorizzati, deve esserne data notizia scritta, con la indicazione delle persone trattate, anche all'ufficiale sanitario comunale e da questo al medico provinciale.62
Art. 185
1. Il prefetto, sentito il medico provinciale, puo', in qualunque momento, vietare l'impiego dei prodotti indicati nell'articolo precedente.
2. Il prefetto da' comunicazione del divieto al Ministero dell'interno e, a mezzo del podesta', al capo dell'amministrazione interessata.62
Art. 186
1. La preparazione degli autovaccini deve essere effettuata esclusivamente presso istituti, ospedali, laboratori di vigilanza igienica, che abbiano ottenuta l'autorizzazione del Ministero dell'interno a seguito di domanda del dirigente l'istituto, l'ospedale o il laboratorio e previa ispezione tecnica a spese dell'interessato.
Art. 187
1. Il Ministero dell'Interno pubblica annualmente l'elenco dei prodotti dei quali e' autorizzata la vendita a norma degli articoli 180, 181 e 182.
2. Di ogni nuova autorizzazione e' dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Art. 188
1. Il contravventore alle disposizioni della presente sezione e' punito con l'ammenda da lire mille a tremila e, in caso di recidiva, con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da lire duemila a seimila.
2. Se la trasgressione e' commessa da persona autorizzata a vendere al pubblico prodotti medicinali, alle suddette pene e' aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione da tre mesi ad un anno.
3. Il prefetto, indipendentemente dall'azione penale, puo' ordinare il sequestro dei prodotti non autorizzati o dei quali sia stata revocata l'autorizzazione, ovunque essi si trovino, e la chiusura dell'officina o del locale nei quali tali prodotti siano stati fabbricati o smerciati.
4. Il provvedimento del prefetto e' definitivo.
Sezione VI-bis. Del commercio all'ingrosso di prodotti chimici e preparati farmaceutici
Art. 188-bis
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 53864
Sezione VII. Della fabbricazione e del commercio di presidii medici e chirurgici
Art. 189
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 OTTOBRE 1998, N. 392.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 OTTOBRE 1998, N. 392.
3. Il regolamento determina i presidii ai quali debbono essere applicate le disposizioni del presente articolo, le modalita' da osservare nel commercio di essi, anche per quanto si riferisce al prezzo di vendita, nonche' i requisiti cui debbono rispondere le officine di produzione.
4. Il contravventore e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire mille a cinquemila.
5. Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, puo' ordinare la chiusura fino a tre mesi e, in caso di recidiva, da tre mesi ad un anno delle fabbriche, depositi o rivendite; puo' inoltre procedere al sequestro dei presidii medici e chirurgici abusivamente fabbricati o messi in commercio ovunque si trovino.
6. Il provvedimento del prefetto e' definitivo.
Sezione VIII. Della fabbricazione e vendita di oggetti di gomma destinati ai lattanti: poppatoi, capezzoli artificiali e simili
Art. 190
1. E' vietato importare, fabbricare, vendere o ritenere per vendere:
a) poppatoi a tubo, nonche' parti staccate di essi destinate a comporli;
b) succhiatoi o succini per bambini non formati di gomma elastica piena.
2. Il contravventore a tale divieto e' punito con l'ammenda da lire cento a mille.
Art. 191
1. La gomma elastica vulcanizzata, con la quale sono formati i capezzoli per bottiglie-poppatoio senza tubo, le tetterelle, gli anelli di dentizione, i copri-capezzoli, i tiralatte, i succhiatoi e simili, fabbricati nel Regno o importati, non deve contenere piombo, zinco, antimonio, arsenico o altra sostanza nociva.
2. Gli oggetti di gomma predetti debbono portare la indicazione indelebile della rispettiva fabbrica.
3. Il contravventore a tali prescrizioni e' punito con l'ammenda da lire cento a mille.
Sezione IX. Dell'assistenza sanitaria negli ospedali, negli ambulatori negli istituti di cura in genere e nelle case per gestanti
Art. 192
1. Spetta all'utorita' sanitaria centrale e all'autorita' sanitaria provinciale di vigilare sull'organizzazione e sul funzionamento sanitario degli ospedali dipendenti da provincie, comuni e altri enti.
2. L'ordinamento dei servizi sanitari e quello del personale sanitario negli ospedali predetti sono disciplinati dalle rispettive amministrazioni, secondo le norme generali emanate con decreto Reale, su proposta dei Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore di sanita' e il Consiglio di Stato.
Art. 193
1. Nessuno puo' aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti, senza speciale autorizzazione del prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il parere dei Consiglio provinciale di sanita'.28
2. L'autorizzazione predetta e' concessa dopo che sia stata assicurata l'osservanza delle prescrizioni stabilite nella legge di pubblica sicurezza per l'apertura dei locali ove si da' alloggio per mercede.
3. Il contravventore alla presente disposizione ed alle prescrizioni, che il prefetto ritenga di imporre nell'atto di autorizzazione, e' punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquemila a diecimila.
4. Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura degli ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica ovvero delle case o pensioni per gestanti aperte o esercitate senza l'autorizzazione indicata nel presente articolo. Il prefetto puo', altresi', ordinare la chiusura di quelli fra i detti istituti nei quali fossero constatate violazioni delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione od altre irregolarita'. In tale caso la durata della chiusura non puo' essere superiore a tre mesi il provvedimento del prefetto e' definitivo.
Sezione X. Degli stabilimenti balneari, termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini. Delle acque minerali naturali e artificiali
Art. 194
1. Non possono essere aperti o posti in esercizio stabilimenti balneari, termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie, gabinetti medici e ambulatori in genere dove si applicano, anche saltuariamente, la radioterapia e la radiumterapia senza autorizzazione del prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il parere del Consiglio provinciale di sanita'.28
2. Chiunque pone in esercizio stabilimenti o gabinetti o ambulatori indicati nel primo comma senza l'autorizzazione de] prefetto o contravviene alle prescrizioni imposte dal prefetto nell'atto di autorizzazione, e' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila.
3. Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura degli stabilimenti, gabinetti o ambulatori suddetti, aperti o esercitati senza autorizzazione. Il provvedimento del prefetto e' definitivo.55
Art. 195
1. Chiunque possiede apparecchi radiologici, usati anche a scopo diverso da quello terapeutico, deve farne denunzia al prefetto.
2. Chiunque detiene sostanze radioattive comunque confezionate per cederle, a qualsiasi titolo, anche in temporaneo uso, a enti o privati, deve ottenere la preventiva autorizzazione del prefetto.
3. Tale autorizzazione non e' concessa se non sia stato ottemperato all'obbligo della taratura delle sostanze suddette, stabilito nella legge sulla ricerca e utilizzazione delle sostanze radioattive.
4. Il contravventore alle disposizioni predette e' punito con l'ammenda da lire duecento a mille.55
Art. 196
1. L'autorizzazione prefettizia preveduta nell'art. 194 e quella preveduta nel secondo comma dell'articolo precedente sono subordinate al pagamento della tassa di concessione indicata nella tabella n. 6, annessa al presente testo unico.
2. I titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici preveduti nell'art. 194 sono altresi' tenuti al pagamento della tassa annua di ispezione stabilita nella tabella stessa.
3. La tassa annua di ispezione e' anche dovuta dai possessori di apparecchi radiologici indicati nel primo comma dell'articolo precedente.
4. Sono esonerati dal pagamento delle tasse predette, per gli apparecchi da loro utilizzati, gli enti che abbiano scopi di beneficenza, di assistenza sociale, e gli istituti scientifici.55
Art. 197
1. E' vietato l'impiego dei raggi Röntgen e del radio a scopo terapeutico ai sanitari, che non siano provvisti di diploma di specializzazione in materia o dell'autorizzazione ministeriale preveduta nelle disposizioni transitorie del presente testo unico ovvero non abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di specialista.
2. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cinque cento a cinquemila.
3. La disposizione del primo comma non si applica per l'impiego dei raggi Röntgen e del radio a scopo terapeutico nelle Cliniche universitarie e negli Istituti per la cura del cancro dipendenti dallo Stato o che siano stati giuridicamente riconosciuti.55
Art. 198
1. I fabbricanti e i rivenditori di apparecchi radiologici debbono tener nota degli apparecchi venduti e notificare il nome e il domicilio dell'acquirente al prefetto della provincia dove l'acquirente risiede.
2. Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a lire trecento.55
Art. 199
1. Non possono essere aperti o posti in esercizio stabilimenti di produzione o di smercio di acque minerali, naturali o artificiali, senza autorizzazione del Ministro per l'interno.
2. L'autorizzazione e' pure richiesta per l'importazione nel Regno di acque minerali estere, naturali o artificiali.
3. Il contravventore alle disposizioni dei precedenti comma e' punito con l'ammenda da lire duecento a cinquemila.
4. Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura degli stabilimenti suddetti, aperti o esercitati senza autorizzazione. Il provvedimento del prefetto e' definitivo.
Art. 200
1. La concessione per la ricerca e l'utilizzazione di sorgenti di acque minerali e la dichiarazione di pubblica utilita' non esimono dall'obbligo delle autorizzazioni prevedute nei precedenti articoli.