Sez. 1, Sentenza n. 696 del 26/01/1999 (Rv. 522632 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - IN GENERE | Mancata produzione di copia autentica della sentenza di primo grado da parte dell'appellante - Conseguenze - Improcedibilità dell'appello - Configurabilità - Condizioni e limiti - Presenza di copia non autentica della sentenza nel fascicolo d'ufficio - Improcedibilità dell'appello - Esclusione - Mancata costituzione dell'appellato - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - IN GENERE
In tema di impugnazioni, anche nel rito introdotto dalla legge 353/1990 l'inserzione di copia non autentica della sentenza impugnata nel fascicolo di ufficio di primo grado -trasmesso dalla cancelleria del giudice "a quo" - esclude l'improcedibilità dell'appello (sempre che la controparte non ne contesti la conformità all'originale), anche se la parte appellante non abbia prodotto copia autentica del detto provvedimento, senza che assuma, all'uopo, rilievo la mancata costituzione della parte appellata (che, attraverso il suo comportamento processuale, si è posta nella condizione di non poter disconoscere "espressamente" la conformità dell'atto all'originale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)