Sez. 2, Sentenza n. 249 del 29/01/1969 (Rv. 338217 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - DECISIONE - FORMA DEL PROVVEDIMENTO - ORDINANZA - ESPLETAMENTO DI ISTRUZIONE PROBATORIA - IRRILEVANZA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - DECISIONE - FORMA DEL PROVVEDIMENTO - ORDINANZA - ESPLETAMENTO DI ISTRUZIONE PROBATORIA - IRRILEVANZA.*
La Forma dell'ordinanza non impugnabile, prescritta dall'art 30 della legge 13 giugno 1942 n 794, per la decisione sull'opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di onorari, diritti e spese spettanti ad avvocati e procuratori, e da osservarsi anche se le eccezioni proposte dall'opponente abbiano comportato la necessita di procedere ad istruzione probatoria. (V 2961-67, massima n 330646 99-67, massima n 325781).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)