Sez. 3, Sentenza n. 2760 del 29/12/1970 (Rv. 349241 - 01)
TRASPORTI PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - DANNI ALLE PERSONE - ESTREMI DELLA RESPONSABILITA - ONERE DELLA PROVA - NATURA DELLA PROVA.*
TRASPORTI PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - DANNI ALLE PERSONE - ESTREMI DELLA RESPONSABILITA - ONERE DELLA PROVA - NATURA DELLA PROVA.*
La responsabilita per danni alle persone nel trasporto ferroviario si basa sul coordinamento delle norme ordinarie sul trasporto di persone con l'art 11 del RD 11 ottobre 1934 n 1948, convertito in legge 4 aprile 1935 n 911 tale disposizione subordina la responsabilita ferroviaria al requisito della anormalita del servizio, vale a dire ad una causa specifica che si possa ricollegare ad un irregolare funzionamento o ad una anomalia strutturale del mezzo tecnico con cui si effettua la prestazione del vettore. In base a tale norma, mentre spetta al viaggiatore provare la anormalita del servizio, ai fini della dimostrazione del nesso di causalita tra danno e trasporto, dalla quale deriva la presunzione di responsabilita a carico dell'azienda vettrice, incombe poi a questa la dimostrazione che il sinistro e avvenuto per caso fortuito o forza maggiore, in conformita al principio generale vigente in materia di responsabilita contrattuale. La prova dell'anormalita del servizio si concreta nella individuazione di una causa specifica che si possa ricollegare al suo funzionamento essa puo ravvisarsi nel fatto medesimo che ha causato il danno, quando questo, presupponendo per il suo modo di estrinsecarsi una condotta omissiva dell'azienda vettrice, consente di riferire immediatamente l'evento all'attivita esercitata dall'azienda medesima. Fuori di tale ipotesi, il viaggiatore che abbia patito danno durante il trasporto deve provare il fatto specifico nel quale si concreta la anormalita del servizio, deve cioe provare l'inosservanza delle norme tecniche, regolamentari o di comune prudenza che regolano la condotta dell'azienda. (Conf 408'58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1681, Legge 11/10/1934 num. 1948 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)