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Sez. 1, Sentenza n. 3392 del 07/11/1974 (Rv. 371903 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - (NATURA GIURIDICA) - ORGANI GIURISDIZIONALI - CONSEGUENZE - PROCEDIMENTO - DECISIONI - PASSAGGIO IN COSA GIUDICATA - CONDIZIONI - MANCATA IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371903-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - (NATURA GIURIDICA) - ORGANI GIURISDIZIONALI - CONSEGUENZE - PROCEDIMENTO - DECISIONI - PASSAGGIO IN COSA GIUDICATA - CONDIZIONI - MANCATA IMPUGNAZIONE.*

Le commissioni tributarie hanno natura di organi giurisdizionali, come e reso palese sia dal fatto che le loro decisioni sono suscettibili di passare in giudicato, in Mancanza delle speciali impugnazioni previste dalla legge, talche non ne e possibile, la revoca o l'annullamento da parte dell'autorita amministrativa, sia della stessa possibilita di richiedere, nei congrui casi, lo annullamento di queste decisioni al giudice ordinario che e, invece, privo di tale potere nei confronti dei provvedimenti amministrativi. (Conf 2847'71, mass n 354062).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 08/07/1937 num. 1516 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)