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Sez. 6, Ordinanza n. 3800 del 06/10/1994 Cc. (dep. 24/10/1994) Rv. 200276 - 01

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Misure cautelari - Revoca e sostituzione | Adozione di una misura più grave - Ulteriore specifica richiesta in tal senso del Ministero di Grazia e Giustizia - Necessità - Applicazione a richiesta della Procura Generale - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200276-01

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Misure cautelari - Revoca e sostituzione

In materia di estradizione richiesta da uno Stato estero ed in relazione alla quale sia stata applicata all'estradando, a seguito di richiesta del Ministero di Grazia e Giustizia, una misura cautelare, non è possibile, in mancanza di una esplicita richiesta dello stesso ministero, l'adozione di una misura più rigorosa poiché la permanente verifica di ufficio da parte del giudice competente per il merito dell'estradizione, delle condizioni che allo stato degli atti legittimano la limitazione della libertà personale dell'estradando è possibile soltanto in ipotesi di attenuazione o revoca della misura adottata. (Nella fattispecie, la Corte d'Appello aveva disposto il divieto di espatrio a seguito di una nota del Ministero di Grazia e Giustizia con la quale si chiedeva l'applicazione della misura cautelare ritenuta più opportuna, in considerazione della necessità di garantire la consegna dell'estradando allo Stato che ne aveva fatto richiesta, senza ulteriore specificazioni e la Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere proposta dal Procuratore Generale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 714, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 718 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 718 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)