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Sez. 1, Sentenza n. 3880 del 05/12/1969 (Rv. 344257 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - OMISSIONE - NULLITA ASSOLUTA - DEPOSITO DELLA SENTENZA - INTEGRAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE - PRECLUSIONE*
Stato
decisa il 1969-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344257-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - OMISSIONE - NULLITA ASSOLUTA - DEPOSITO DELLA SENTENZA - INTEGRAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE - PRECLUSIONE*

Dal coordinamento dell'art 161, ultimo comma, cod proc civ, con l'art 132, n 5 dello stesso codice (che stabilisce i requisiti di Forma della sentenza) si deduce che la sottoscrizione del giudice e requisito essenziale che concorre a creare la sentenza, sia come documento che come decisione, per cui la Mancanza di sottoscrizione - e, nel caso di organo collegiale, la Mancanza di firma di alcuno dei componenti di esso - importa la nullita assoluta della sentenza. Il requisito della sottoscrizione deve, peraltro, sussistere nel momento in cui l'originale della sentenza e consegnato al cancelliere, giacche in tale momento l'atto processuale, completo in ogni sua parte, cessa di essere in via di formazione e nella disponibilita del giudice, ed assume, mediante la certificazione dell'avvenuto deposito da parte del cancelliere, carattere di pubblicita, con tutte le conseguenze relative. Dopo il deposito predetto la sentenza non puo essere piu integrata, neppure mediante apposizione di una firma mancante, perche l'atto diventa modificabile solo attraverso i rimedi di legge. (V 1455-67, massima n 328119 622-66, massima n 321236).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 120, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 120, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 119 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)