Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza
Testo vigente
Art. 73
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 251, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il Capo della Polizia, i Prefetti, i Viceprefetti, gli Ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali di P. S., i pretori e i magistrati addetti al Pubblico ministero o all'ufficio di istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'art. 42 della legge.
2. Gli agenti di P. S., contemplati dagli articoli 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, n. 690, portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti.
3. Gli agenti di P. S., riconosciuti a norma dell'art. 43 della legge 31 agosto 1907, n. 690, o di disposizioni speciali, possono portare, senza licenza, le armi di cui al capoverso precedente, soltanto durante il servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le proprie mansioni e farne ritorno, sempre quando non ostino disposizioni di legge.
4. La facolta' di portare le armi senza licenza e' attribuita soltanto ai fini della difesa personale.
Art. 74
1. Fuori dei Casi indicati nell'articolo precedente, qualora nei regolamenti generali di amministrazione sia preveduto che, nell'interesse pubblico, talune categorie di personale civile, dipendente direttamente dallo Stato e addetto permanentemente ad un determinato servizio, vadano armate, la relativa autorizzazione viene rilasciata, senza pagamento di tassa, dal Prefetto della provincia, sulla motivata proposta dell'amministrazione interessata.
2. Il rilascio ha luogo previo accertamento che la persona di cui si tratta non si trovi nelle condizioni previste negli articoli 11 e 43 della legge.
3. L'autorizzazione e' data su tessera, conforme al modello annesso al presente regolamento ed abilita il concessionario a portare le armi di cui all'art. 42 della legge, soltanto per difesa personale, durante il servizio e per recarsi al luogo ove esercita le proprie mansioni e farne ritorno.
Art. 75
1. Gli ufficiali, i capi squadra ed i militi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale possono essere autorizzati a portare, anche fuori servizio, la rivoltella o pistola di ordinanza o comunque di forma consentita dalla legge.
2. La relativa autorizzazione personale viene rilasciata, senza pagamento di tassa, dal Prefetto della provincia, sulla motivata proposta del Comando di zona interessato.
3. Il rilascio ha luogo previo accertamento che il richiedente non si trovi nelle condizioni previste negli articoli 11 e 43 della legge.
4. Agli ufficiali in servizio attivo permanente delle Forze Armate della Stato che ne facciano domanda puo' essere concessa licenza gratuita di porto di rivoltella o pistola quando vestono l'abito civile. La domanda, su competente foglio bollato, deve essere corredata, da un certificato del Comandante del Corpo o del capo dell'ufficio da cui il richiedente dipende, attestante che il richiedente stesso e' in servizio attivo permanente.
Art. 76
1. I componenti delle societa' di tiro a segno riconosciute sono autorizzati a portare l'arme di tiro esclusivamente per i giorni stabiliti per le esercitazioni sociali, purche' siano muniti di una carta di riconoscimento, rilasciata dal presidente della societa' e vidimata dalla autorita' locale di P. S., che ha sempre facolta' di ritirarla per ragioni di ordine pubblico.
2. Questa disposizione si applica anche nel caso d'intervento in corpo di una societa' di tiro a segno a termini dell'art. 29 della legge.
Art. 77
1. Non e' richiesta licenza agli appartenenti ai corpi di vigili municipali, istituiti in forza di regolamenti debitamente approvati, per portare l'arme che i municipi somministrano loro come guardia di onore in occasione di feste o funzioni pubbliche.
Art. 78
1. Non e' richiesta licenza alle Sezioni di tiro a segno nazionale, istituite a norma del R. decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito in legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1143, per detenere le armi occorrenti per le esercitazioni.
Art. 79
1. Per la concessione, a titolo di reciprocita', dei permessi gratuiti di porto d'arme al personale diplomatico, degli Stati esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali.
Art. 80
1. Sono fra gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, che non possono portarsi senza giustificato motivo a norma dell'art. 42 della legge: i coltelli e le forbici con lama eccedente in lunghezza i quattro centimetri; le roncole, i ronchetti, i rasoi, i punteruoli, le lesine, le scuri, i potaioli, le falci, i falcetti, gli scalpelli, i compassi, i chiodi e, in genere, gli strumenti da punta e da taglio indicati nel secondo comma dell'articolo 45 del presente regolamento.
2. Non sono, tuttavia, da comprendersi fra detti strumenti:
a) i coltelli acuminati o con apice tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri di lunghezza, non superi i centimetri sei, purche' il manico non ecceda in lunghezza centimetri otto e, in spessore, millimetri nove per una sola lama e millimetri tre in piu' per ogni lama affiancata;
b) i coltelli o le forbici non acuminati o con apice non tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri, non superi i dieci centimetri di lunghezza.
§ 11°. Della prevenzione degli infortuni e dei disastri
Art. 81
1. Sono soggetti alle disposizioni degli articoli 46 e 57 della legge tutti i prodotti esplodenti, comunque composti, sia che possano agire da soli od uniti ad altre sostanze, sia che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o adoperati.
2. Sono altresi' soggetti alle disposizioni degli articoli 46 e 57 della legge i prodotti esplodenti indicati nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successivi aggiornamenti e modificazioni, secondo quanto previsto dal successivo articolo 83.
Art. 82
I prodotti esplosivi, di cui al precedente articolo, sono classificati nelle seguenti categorie:
1. Polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti;
2. Dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti;
3. Detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti;
4. Artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti;
5. Munizioni di sicurezza e giocattoli pirici.
7. La categoria 5) "munizioni di sicurezza e giocattoli pirici di cui al comma precedente si articola nei seguenti gruppi: Gruppo A:
1) bossoli innescati per artiglieria;
2) spolette a percussione con innesco amovibile o interno;
3) spolette a doppio effetto per artiglieria;
4) cartucce da salve per armi comuni e da guerra;
5) cartucce per armi comuni e da guerra;
Gruppo B:
1) micce a lenta combustione o di sicurezza;
2) cartuccia per pistola spegnitrice Wolf;
3) accenditori elettrici;
4) accenditori di sicurezza;
Gruppo C:
1) giocattoli pirici;
Gruppo D:
1) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto illuminante, fumogeno o misto destinati alla sicurezza in mare o in montagna, ovvero alle segnalazioni per la sicurezza nei trasporti ferroviari e stradali, nonche' quelli analoghi destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;
2) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto sonoro, compresi quelli destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;
3) manufatti pirotecnici destinati all'attivazione di apparecchiature per l'estinzione di incendi;
4) manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto di scoppio e/o ad effetto luminoso;
Gruppo E:
1) munizioni giocattolo;
2) air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas od attuatori ricompresi nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successive modificazioni e aggiornamenti;
3) bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro;
4) inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce industriali;
5) manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e industriali (es.: sparachiodi, per mattazione e cementeria);
6) cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita.22
Art. 83
1. I prodotti esplodenti riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 della legge, nonche' i prodotti esplodenti muniti dell'attestato di esame "CE del tipo e della valutazione di conformita' di cui all'allegato V al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, certificati dagli "Organismi notificati sono indicati nell'allegato A al presente regolamento. I prodotti esplodenti marcati CE sono classificati a seconda della loro tipologia nelle categorie di cui al precedente articolo 82 ed iscritti d'ufficio nell'allegato A al presente regolamento, ai soli fini dell'applicazione delle norme tecniche inerenti alla sicurezza nell'attivita' di fabbricazione e di deposito di esplosivi contenute nell'allegato B al presente regolamento.
2. L'allegato B contiene le norme per l'impianto delle fabbriche e dei depositi delle materie esplodenti di ogni categoria, nonche' le norme per l'impianto dei cantieri civili di scaricamento, ripristino o caricamento proietti e per la lavorazione di materiale da guerra.
3. L'allegato C determina le norme per il trasporto degli esplosivi e le modalita' per il rilascio delle relative licenze.
4. L'allegato D contiene le norme per la protezione contro le scariche elettriche atmosferiche degli edifici in cui si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze infiammabili o esplosive.
5. Il Ministero dell'interno, sentito il parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili, ha facolta' di apportare variazioni od aggiunte agli alleati stessi.22
Art. 84
1. La Commissione di cui all'articolo precedente e' nominata dal Ministero dell'interno, e si compone di un Presidente e di undici membri.
2. Di questi, uno deve appartenere al gruppo A dell'Amministrazione dell'interno, di grado non inferiore al sesto; due possono essere scelti fra gli estranei all'Amministrazione dello Stato; uno deve, rappresentare la Direzione generale dei servizi antincendi del Ministero dell'interno; sei sono designati, uno per ciascuno dai Ministri per la marina, per l'aeronautica, per le corporazioni e per le comunicazioni, e due dal Ministro per la guerra; uno e' designato dal Comitato centrale interministeriale di protezione antiaerea.
3. Uno dei delegati del Ministro per la guerra e' scelto fra gli ufficiali generali o superiori del servizio chimico militare l'altro fra gli ufficiali generali o superiori di artiglieria o genio in effettivo servizio o in congedo.
4. I delegati dei Ministri per le corporazioni e per le comunicazioni sono designati fra il personale tecnico superiore, rispettivamente del R. Corpo delle miniere e della Direzione generale delle ferrovie dello Stato.
5. Un funzionario di P. S. addetto alla Direzione generale della P.
S., adempie alle funzioni di segretario della Commissione.22
Art. 85
1. Tanto il presidente, quanto gli altri membri, durano in carica un triennio, e possono essere sempre riconfermati.
2. In caso di assenza o d'impedimento del presidente, ne esercita le funzioni uno dei membri della Commissione delegato dal presidente; ed, in caso di assenza o d'impedimento dei delegati tecnici, ne fanno le veci delegati supplenti, da indicarsi in occasione della designazione degli effettivi.22
Art. 86
1. La Commissione da' parere sopra tutte le questioni sottoposte al suo esame, in ordine alla natura, alla composizione ed alla potenzialita' delle materie esplosive ed infiammabili ed alle misure da adottarsi nei riguardi della sicurezza ed incolumita' pubblica, e, in speciali modo, su quanto concerne la fabbricazione, il deposito, la vendita, il trasporto e l'uso delle materie infiammabili ed esplosive.
Art. 87
1. Ai componenti della Commissione consultiva che sono funzionari dello Stato, non designati in dipendenza della carica o dell'ufficio che ricoprono, e' assegnata, per ciascun giorno di adunanza, che risulti da analogo verbale, la medaglia di presenza a norma dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.
2. Ai componenti che non appartengano al personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato compete la medaglia di presenza di lire trenta.
3. Per le missioni, visite, ispezioni, ordinate di ufficio e compiute fuori del comune di Roma, sono corrisposte sia ai funzionari dello Stato che ai membri estranei le indennita' a norma delle vigenti disposizioni.
4. Per le missioni, ispezioni, visite, compiute a spese dei privati, le diarie di cui al comma precedente sono aumentate di quattro decimi, fermo restando il rimborso delle spese di viaggio.
Art. 88
1. La Commissione, con norme interne da approvarsi dal Ministro dell'interno, disciplina l'esercizio delle sue attribuzioni e il suo funzionamento.
Art. 89
1. La Commissione tecnica provinciale, di cui all'art. 49 della legge, e' composta di un ufficiale del Regio esercito, o della Regia marina, o della Regia aeronautica; del comandante provinciale dei vigili del fuoco; di un ingegnere dell'Ufficio tecnico di finanza o del Genio civile, o delle Miniere, competente in materia di esplosivi, nonche' di un funzionario di P. S.
Nei casi in cui le determinazioni della Commissione riflettono depositi di esplosivi da istituirsi per miniere o cave, l'ingegnere che fa parte della Commissione stessa deve essere quello delle Miniere.
2. Per il rimborso delle indennita' spettanti ai membri della Commissione, si applicano le disposizioni dell'art. 87 del presente regolamento.
Art. 90
1. Agli effetti delle norme e prescrizioni contenute nell'allegato B al presente regolamento, i depositi di prodotti esplodenti si distinguono in:
a) depositi di fabbrica e di cantiere;
b) depositi di vendita;
c) depositi di consumo permanenti o temporanei;
d) depositi giornalieri.
Art. 91
1. Le domande per ottenere la licenza per la fabbricazione o il deposito di esplodenti di qualsiasi specie, o l'impianto di cantieri di cui all'art. 83 del presente regolamento, devono contenere le generalita' complete e la firma dei richiedenti, e devono essere corredate da disegni planimetrici e altimetrici indicanti gli edifici che s'intendono adibire per la fabbrica o il deposito o il cantiere e le distanze, sia fra gli edifici medesimi, sia fra gli edifici e le strade, i corsi d'acqua, gli abitati e le case isolate, a norma dell'allegato B al presente regolamento.
2. Le domando di licenza per la fabbricazione o il deposito di esplodenti di seconda e terza categoria sono dal Prefetto trasmesse, col suo parere, al Ministro per l'interno, con tutti i prescritti documenti e con la relazione della Commissione tecnica provinciale.
3. Le domande di licenza per la lavorazione di proietti e materiali da guerra, istruite come quelle indicate nel comma precedente, sono dal Prefetto trasmesse alla Direzione d'artiglieria competente per territorio la quale le rimette al Ministero dell'interno munite del proprio parere. Il Ministero dell'interno provvede sentita la Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.
Art. 92
1. Le domande per ottenere la licenza per la vendita di esplosivi di prima e quarta categoria devono contenere le generalita' complete o la firma del richiedente e le indicazioni relative all'ubicazione e alla descrizione sommaria dell'ambiente nel quale s'intende esercitare la vendita.
2. La vendita degli esplosivi di seconda e terza categoria non e' consentita che direttamente dalle fabbriche e dai depositi forniti di licenza di vendita.
Art. 93
1. Alle domande e alle licenze per l'autorizzazione ad importare e ad esportare esplosivi di qualsiasi categoria si applicano rispettivamente le disposizioni degli articoli 38 e 39 del presente regolamento.