Sez. L, Sentenza n. 167 del 19/01/1985 (Rv. 438375 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO D'IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - BENEFICI DERIVANTI DALL'AUMENTO CONVENZIONALE DI ANZIANITÀ - AMBITO DI APPLICAZIONE - LIMITI - BASE DI CALCOLO DELL'ENTITÀ DELLO STIPENDIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - MENSILITÀ AGGIUNTIVE - ESCLUSIONE - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 75 DEL 1980 - IRRILEVANZA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 38 COST. - INSUSSISTENZA.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO D'IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - BENEFICI DERIVANTI DALL'AUMENTO CONVENZIONALE DI ANZIANITÀ - AMBITO DI APPLICAZIONE - LIMITI - BASE DI CALCOLO DELL'ENTITÀ DELLO STIPENDIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - MENSILITÀ AGGIUNTIVE - ESCLUSIONE - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 75 DEL 1980 - IRRILEVANZA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 38 COST. - INSUSSISTENZA.*
In tema di benefici combattentistici per il personale degli enti indicati dall'art. 4 della legge n. 336 del 1970 (nella specie, Banco di Napoli), l'art. 4 ultimo comma della legge n. 824 del 1971, il quale dispone che i benefici derivanti dall'aumento convenzionale di anzianità operano ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita o di previdenza o dell'indennità di anzianità, comunque denominata, nei limiti previsti dall'art. 1 del d.P.R. n. 759 del 1965 (recante norme sul trattamento previdenziale dei dipendenti statali), deve essere inteso nel senso che tale ultima disposizione vale non soltanto per fissare l'aliquota di computo ad un dodicesimo dell'ottanta per cento dello stipendio annuo (o paga o retribuzione), ma anche per determinare la base di calcolo nella entità dello stipendio stesso, come ammontare delle somme corrisposte mensilmente, per dodici mesi, secondo la regolamentazione dei vari ordinamenti, con esclusione della tredicesima e delle altre mensilità supplementari. Tale esclusione, peraltro, non è venuta meno per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 75 del 1980 per il periodo antecedente all'1 giugno 1979 (salve le ipotesi dello art. 3), atteso che le relative Disposizioni, in tema di Determinazione dei nuovi criteri di computo dell'indennità di buonuscita per i dipendenti statali, operano con riferimento soltanto all'anzianità effettiva di servizio, e non anche a quella convenzionale, sicché ne resta anche esclusa ogni violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione. (V 148/83, mass n 424961; (V 4297/82, mass n 422273; (V 3458/82, mass n 421441; (V 2354/82, mass n 420242; (V 1607/80, mass n 405188).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, DPR 05/06/1965 num. 759 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4, Legge 20/03/1980 num. 75 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)