Nuova regolamentazione delle servitu' militari
Testo in vigore al
Art. 8
1. Il comandante territoriale puo', su richiesta degli interessati, autorizzare che sui fondi siano eseguite opere in deroga alle limitazioni imposte. L'atto non e' soggetto a particolari formalita'.
2. Ove l'autorizzazione sia subordinata a speciali condizioni o importi una riduzione dell'indennizzo, l'atto deve essere sottoscritto per accettazione da parte dell'interessato.
3. La deroga comportera' il mantenimento dell'indennizzo, se resteranno in vigore anche solo alcuni divieti previsti dalla lettera a) o dalla lettera b) dell'articolo 2 e se restera' invariata la ipotesi di cumulo di cui al secondo comma dell'articolo 7, o la riduzione conseguente al venir meno della ipotesi di cumulo.
4. La deroga di tutti i divieti dara' luogo a cessazione dell'indennizzo.
5. Il comandante territoriale ne dara' notizia alla ragioneria centrale del Ministero della difesa per le conseguenti variazioni degli impegni di spesa provvisori o definitivi gia' registrati.
Art. 9
1. A decorrere dal 1 gennaio 1977, ai comuni il cui territorio e' assoggettato alle limitazioni previste dal precedente articolo 2 e' dovuto un contributo annuo pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo degli indennizzi spettanti ai proprietari degli immobili siti nei comuni stessi.
2. Il contributo ai comuni viene annualmente erogato, indipendentemente dalla presentazione delle domande di indennizzo.
3. Il contributo viene erogato in base alle limitazioni risultanti gravanti sul territorio comunale al 1° gennaio di ogni anno.
4. In attesa che venga compiuta la prima revisione generale di cui all'articolo 13, i contributi sono erogati sulla base delle limitazioni di fatto gravanti sul territorio comunale, con riferimento alla data del 1° gennaio di ogni anno, a partire dal 1° gennaio 1977.
Art. 10
1. Ogni cinque anni dall'imposizione delle limitazioni si procede a revisione generale per accertare se le limitazioni stesse siano ancora necessarie per le esigenze della difesa nazionale.
2. Per le limitazioni ancora necessarie il comandante territoriale emana decreto di proroga per altri cinque anni, sentito il comitato misto paritetico.
3. Le limitazioni possono essere ridotte o revocate, con decreto del comandante territoriale, anche prima dello scadere del quinquennio.
4. Il decreto di revoca prima della scadenza del quinquennio, di riduzione o di conferma e' pubblicato con le modalita' indicate nell'articolo 5.
5. Se non interviene decreto di conferma alla prevista scadenza, le limitazioni restano estinte ad ogni effetto.
Art. 11
1. In caso di conferma, ove per effetto delle limitazioni di cui all'articolo 2 l'esercizio del diritto di proprieta' sul bene o su parte di esso sia reso impossibile o eccessivamente difficile, il proprietario puo' chiedere la espropriazione totale o parziale del bene stesso.
2. L'indennizzo e' determinato a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni, quando trattasi di fabbricati, e a norma degli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, quando trattasi di terreni.
Art. 12
1. Per la durata di tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comandante territoriale puo' affidare, mediante contratto, prendendo a base le tariffe professionali per i compensi da corrispondere a geometri o periti edili o periti agrari liberi professionisti, ridotte del 20 per cento, la rilevazione dei dati catastali ed i conteggi occorrenti per la liquidazione degli indennizzi spettanti ai proprietari degli immobili gravati da limitazioni ai sensi del precedente articolo 2, ed ogni altra operazione.
2. Le spese per i compensi ai professionisti graveranno sui fondi stanziati per gli indennizzi.
Art. 13
1. Nella prima applicazione della presente legge l'amministrazione militare procede alla revisione generale delle limitazioni esistenti.
2. Per quelle ancora necessarie per le esigenze della difesa nazionale, se imposte in via definitiva, il comandante territoriale, sentito il comitato misto paritetico, emette decreto confermativo che viene pubblicato con le modalita' indicate nell'articolo 5.
3. Per le limitazioni ancora necessarie, non imposte ritualmente in via definitiva, il comandante territoriale provvede a renderle tali con le modalita' stabilite negli articoli 4 e 5.
4. Tutte le limitazioni che nel termine di tre anni non siano state confermate ai sensi dei commi precedenti sono da considerarsi estinte ad ogni effetto e, se vi e' stata trascrizione, e' rilasciata dichiarazione attestante l'avvenuta cessazione che costituisce titolo per le conseguenti cancellazioni sui registri immobiliari.1
5. Dalla scadenza del predetto termine decorrono cinque anni per la revisione periodica prevista dall'articolo 10, relativamente alle limitazioni confermate ai sensi dei commi precedenti.
Art. 14
1. Ai proprietari dei beni assoggettati alle servitu' militari, previste dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1849, e successive modificazioni, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, spetta, per il periodo in cui hanno operato, anche di fatto, e comunque da data non anteriore al 6 aprile 1968, un indennizzo.
2. Tale indennizzo e' determinato a norma della legge 8 marzo 1968, n. 180, fino all'entrata in vigore della presente legge ed a norma dell'articolo 7 per il periodo successivo.
3. L'indennizzo e' corrisposto a domanda degli aventi diritto. Si applicano le disposizioni dei commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 7.
Art. 15
1. Per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di esercitazioni, il comandante territoriale puo' disporre, per motivi di pubblica incolumita', lo sgombero e l'occupazione di immobili ed il divieto di accedervi, lo sgombero di specchi d'acqua e imporre limitazioni alla circolazione stradale.
2. I relativi provvedimenti debbono essere comunicati almeno 30 giorni prima al prefetto della provincia, al sindaco dei comuni interessati e al comitato misto paritetico. Nel caso che le esercitazioni interessino aree ricadenti in foreste demaniali, la comunicazione va fatta anche agli uffici ai quali compete l'amministrazione delle medesime.
3. Nei casi di urgente necessita', gli sgomberi, le occupazioni e le limitazioni di cui al primo comma del presente articolo possono essere disposte, con effetto immediato, dal comandante di corpo, che dovra' sollecitamente provvedere alle comunicazioni di cui al precedente comma.
4. Detti provvedimenti devono essere resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio comunale e mediante affissione di manifesti murali in luoghi pubblici di normale frequenza.
5. Al pagamento degli indennizzi per gli sgomberi e le occupazioni di immobili nonche' per eventuali danni si provvede con le modalita' previste dall'ultimo comma dell'articolo 7.
6. La misura dell'indennizzo per i lavoratori dipendenti e' pari al salario corrente; per i lavoratori autonomi e' rapportata alla retribuzione spettante ai lavoratori dipendenti con qualifica o specializzazione corrispondente o affine.
Art. 16
1. Nel territorio dei comuni militarmente importanti indicati nell'annessa tabella A), la costruzione di strade di sviluppo superiore ai 500 metri, le edificazioni, l'uso di grotte e cavita' sotterranee e i rilevamenti per qualsiasi scopo effettuati, ad eccezione di quelli catastali, non possono avere luogo senza autorizzazione del comandante territoriale.
2. Nel territorio dei comuni costieri militarmente importanti indicati nell'annessa tabella B) le edificazioni ed i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici e alle opere marittime in genere non possono aver luogo senza la preventiva autorizzazione del comandante territoriale.
3. Nelle zone costiere e nelle isole indicate nella annessa tabella C) l'uso delle grotte, gallerie e altre cavita' sotterranee, entro il limite di cento metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare, non puo' aver luogo senza autorizzazione del comandante territoriale.
4. Per le strade, salvo quanto disposto dal comma successivo, per le edificazioni e per i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici, l'autorizzazione di cui al primo e secondo comma del presente articolo non e' richiesta se sono previsti dai piani urbanistici approvati nel loro complesso su conforme parere del comandante territoriale e se sono eseguiti in conformita' dei piani stessi.
5. Per i progetti delle opere stradali intercomunali deve essere sentita la predetta autorita' militare, che dovra' esprimere il proprio parere nel termine di 90 giorni; decorso tale termine la mancata pronuncia equivale alla espressione del parere favorevole.
6. Qualora le esigenze della difesa lo consentano, il Ministro della difesa dichiara, con proprio decreto, non soggette in tutto o in parte al regime previsto dal presente articolo nell'ambito dei territori e delle zone costiere, indicati nelle annesse tabelle A), B) e C), le aree che non siano direttamente o indirettamente interessate ad opere o installazioni di difesa.
Art. 17
1. Deve essere richiesto il parere del comandante territoriale per tutte le nuove realizzazioni o varianti strutturali significative interessanti grandi comunicazioni stradali (strade statali e autostrade) e ferrovie nonche' per tutti i lavori interessanti dighe di ritenuta, impianti minerari marittimi, idroelettrici, grandi stabilimenti industriali, centri termonucleari, impianti elettrici ad altissimo potenziale, grandi depositi di olii minerali, oleodotti, metanodotti, in qualsiasi parte del territorio nazionale le opere vengano compiute.
2. Il parere deve essere espresso nel termine di novanta giorni.
3. Qualora il comandante territoriale non si pronunci entro il predetto termine, la mancata pronuncia equivale all'espressione del parere favorevole.
Art. 18
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, si applicano anche nelle zone del territorio nazionale dichiarate di importanza militare con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
2. L'autorizzazione del prefetto e il parere dell'autorita' militare previsti per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, non sono richiesti per gli atti di alienazione totale o parziale a cittadini italiani o alle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, ai comuni, alle province e agli altri enti locali, alle regioni, agli enti pubblici economici, nonche' ad ogni altra persona giuridica, pubblica o privata, di nazionalita' italiana.
3. Ove non ricorrano le condizioni di cui al secondo comma, il decreto di autorizzazione prefettizia deve essere emanato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. In tale termine e' computato anche quello di quarantacinque giorni concesso all'autorita' militare competente per esprimere il proprio parere in ordine alle istanze di autorizzazione. Trascorso il predetto termine di quarantacinque giorni, qualora l'autorita' militare non abbia fatto pervenire al prefetto il richiesto parere, lo stesso si intende favorevolmente dato.
4. L'autorizzazione del prefetto, da allegare in originale all'atto di alienazione, perde efficacia qualora non si proceda alla stipulazione dell'atto entro sei mesi dal giorno in cui e' stata concessa.
5. Il diniego di autorizzazione deve essere motivato. Gli atti di alienazione di immobili e le relative trascrizioni presso le conservatorie immobiliari eseguiti tra il 12 gennaio 1977 ed il 31 dicembre 1984 sono riconosciuti giuridicamente validi a tutti gli effetti.
6. Gli atti compiuti per interposta persona, in violazione delle leggi 3 giugno 1935, n. 1095, e 22 dicembre 1939, n. 2207, quali modificate dai commi precedenti, sono nulli.
7. Il responsabile e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 80.000 a L. 400.000.
Art. 19
1. Le violazioni della presente legge, sempre che il fatto non costituisca reato, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non inferiore a L. 100.000 e non superiore a L. 1.000.000.
2. La sanzione amministrativa di cui al precedente comma e' inflitta previa contestazione della violazione e sempre che il trasgressore non abbia ottemperato alla diffida di far cessare la violazione.
3. Competente a provvedere alla diffida, a determinare la misura e ingiungere il pagamento della sanzione amministrativa e' il comandante territoriale. La procedura e le eventuali opposizioni son regolate dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706, in quanto applicabile.
4. L'autorita' militare predetta puo' ordinare altresi' che il trasgressore compia a proprie spese il ripristino. Se il trasgressore non ottempera all'ordine di ripristino nel termine assegnatogli o in caso di assoluta urgenza, l'autorita' militare provvede d'ufficio addebitando le relative spese al trasgressore.
Art. 20
1. Tutti gli atti necessari per l'esecuzione della presente legge, compiuti nell'interesse dello Stato, comprese le cancellazioni ipotecarie, sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, nonche' dagli emolumenti riscossi dai conservatori dei registri immobiliari, dai diritti di scritturato e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni.
Art. 21
1. Il regolamento di esecuzione della presente legge sara' approvato entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
2. In attesa dell'emanazione del regolamento di esecuzione della presente legge, continuano ad applicarsi le norme del regolamento approvato con regio decreto 4 maggio 1936, n. 1388, compatibili con la presente legge; la commissione tecnica consultiva generale, per i compiti di cui all'articolo 7, primo comma, lettera a) del citato regolamento, e' sostituita da un comitato presieduto dal direttore generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio del Ministero della difesa, o da un suo delegato e composta da un ufficiale per ciascuno degli stati maggiori di forza armata e da un rappresentante del Ministero dell'interno.
3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e' costituito il comitato misto paritetico di cui al precedente articolo 3.
Art. 22
1. E' abrogata la legge 20 dicembre 1932, n. 1849, e successive modificazioni.
2. La legge 1 giugno 1931, n. 886, e successive modificazioni e' abrogata, salvo che agli effetti dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e fatta eccezione delle norme aggiunte con le leggi 3 giugno 1935, n. 1095, e 22 dicembre 1939, n. 2207, come modificate dall'articolo 18 della presente legge.
3. Nulla e' innovato per i comuni della provincia di Bolzano elencati dal citato articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, per i quali si provvedera' con la procedura prevista dall'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Art. 23
1. All'onere di lire 1.800 milioni derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1976 si fara' fronte quanto a lire 1.200 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio e quanto a lire 600 milioni a carico del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1975.
2. All'onere di lire 1.500 milioni derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1977 si fara' fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 24
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1976
LEONE
ANDREOTTI - LATTANZIO -
COSSIGA - BONIFACIO -
MORLINO - PANDOLFI -
STAMMATI - GULLOTTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO