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Sez. 3, Sentenza n. 10493 del 01/06/2004 (Rv. 573323 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE | Deroga pattizia a norme inderogabili ex art. 45 legge n. 203 del 1982 - Corresponsione di buona entrata - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573323-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE

In materia di contratti agrari, l'art. 45 legge 3 maggio 1982 n. 203 non consente alle parti di superare il divieto di corrispondere somme per buona entrata, neanche per eventuali contratti in deroga stipulati con la garanzia dell'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23 com. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)