Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari
Testo vigente
Art. 13 Art. 8 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048
1. Gli assegni familiari sono dovuti anche per il periodo di prova, per quello di preavviso, anche se il datore di lavoro si sia avvalso della facolta' di sostituire ad esso la relativa indennita', e per il periodo di ferie.
Art. 14 Art. 9 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 9 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
1. Ai lavoratori che risultino alle dipendenze di un datore di lavoro per un periodo di tempo non inferiore ad una settimana, gli assegni familiari continuano ad essere corrisposti, subordinatamente alle condizioni e ai limiti stabiliti negli articoli 15, 16 e 17:
1) in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale;
2) in caso di assenza dal lavoro per malattia;
3) in caso di assenza obbligatoria dal lavoro a causa di gravidanza o puerperio.
2. Nei casi predetti, qualora ricorra piu' di una delle condizioni previste per la corresponsione degli assegni, si tiene conto di quella piu' favorevole al lavoratore.
3. Qualora, l'assenza dal lavoro perduri per oltre una settimana, l'Istituto nazionale della previdenza sociale puo' provvedere alla corresponsione degli assegni direttamente o a mezzo degli enti che provvedono al pagamento delle indennita' previste per i casi predetti.
Art. 15 Art. 10 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
1. In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, indennizzabili ai norma delle vigenti disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gli assegni familiari sono dovuti durante il periodo della inabilita' temporanea compresi i periodi di carenza previsti per la relativa indennita' e, in ogni caso, fino a tre mesi al massimo.
2. Per le persone non comprese nelle assicurazioni predette l'infortunio e' considerato come malattia.
Art. 16 Art. 11 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
1. In caso di assenza dal lavoro per malattia, gli assegni familiari sono dovuti per tutto il periodo in cui e' corrisposto per legge o per contratto collettivo di lavoro il sussidio di malattia o la retribuzione.
2. Per i lavoratori che non abbiano diritto agli assegni a norma del comma precedente per motivi estranei al riconoscimento della infermita', l'assegno e' dovuto per tre mesi al massimo.
3. I lavoratori ricoverati a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'art. 66 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, hanno diritto fino al massimo di tre mesi al trattamento piu' favorevole tra quello previsto dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, e quello risultante dalla corresponsione degli assegni familiari.
4. Ove la malattia interrompa il rapporto di lavoro, gli assegni sono corrisposti per la durata di essa fino al massimo di tre mesi.
Art. 17 Art. 12 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
1. In caso di assenza dal lavoro per gravidanza o puerperio gli assegni familiari sono dovuti per tutto il periodo di astensione dal lavoro obbligatoria o facoltativa, precedente o successiva al parto, di cui alla legge 26 agosto 1950, n. 860, modificata con la legge 23 maggio 1951, n. 391.
2. In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza o di puerperio e' fatto il trattamento previsto per le malattie comuni.
3. Lo stesso trattamento e' fatto per le lavoratrici capo-famiglia alle quali non si applicano le disposizioni delle leggi citate.
Art. 18 Art. 9, n. 4, R.D.L., 17 giugno 1937, n. 1048
1. In caso di richiamo alle armi, gli assegni familiari spettano, salvo quanto stabilito da particolari disposizioni di legge, per tutto il periodo durante il quale per legge o per contratto collettivo di lavoro sussiste l'obbligo del pagamento della retribuzione o di parte di essa.
Art. 19 Art. 19 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 14 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479
1. Ai fini della corresponsione degli assegni familiari, si intende per invalido permanentemente al lavoro il lavoratore pensionato per invalidita' o vecchiaia o che comunque sia invalido permanentemente in base ai criteri stabiliti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia.
2. Ai soli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 3 sono equiparati agli invalidi permanentemente al lavoro coloro che hanno superato il 60° anno di eta' e non abbiano un reddito superiore ai limiti indicati negli articoli 7, lettera b) e 9.
Art. 20 Art. 7 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 8 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
1. Il lavoratore che esplica, la sua attivita' presso aziende diverse ha diritto agli assegni familiari solo per l'attivita' principale.
2. Si intende per attivita' principale quella che impegna per il maggior tempo le prestazioni del lavoratore o costituisce la fonte principale di guadagno.
3. Il lavoratore deve indicare al datore di lavoro, presso cui presta attivita' secondaria, l'azienda presso cui esplica l'attivita' principale per la quale gli vengono corrisposti gli assegni.
Art. 21 Art. 7 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
1. In seno alla stessa famiglia non e' concesso, per ciascuna persona a carico, che un assegno, anche se i membri di essa prestino la loro opera in aziende facenti capo a differenti gestioni.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 NOVEMBRE 1968, N. 1115.
Art. 22 Art. 6 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048
1. Gli assegni familiari non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti.
Art. 23 Art. 10 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1043 - Art. 15 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
1. Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni.
2. Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce.
3. La prescrizione e' interrotta nel caso di richiesta scritta all'Istituto nazionale della previdenza sociale o all'ispettorato del lavoro. La prescrizione e' interrotta altresi' dalla intimazione dell'ispettorato del lavoro.
Art. 24 Art. 18 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
1. In caso di indebita percezione di assegni da parte dei lavoratori, le somme che questi devono restituire sono trattenute sull'importo degli assegni da corrispondersi ad essi ulteriormente o su ogni altro credito derivante dal rapporto di lavoro.
Art. 25 Art. 5 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048
1. Gli assegni familiari non possono essere considerati ai fini del calcolo dei minimi di retribuzione previsti dai contratti collettivi di lavoro, ne' per il computo delle indennita' di licenziamento, ne' agli effetti delle assicurazioni sociali.
Capo II. Dei contributi
Art. 26 Art. 11 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 16, 2° e 3° comma, R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 3 L. 6 agosto 1940, n. 1278
1. Al pagamento degli assegni familiari si provvede con il contributo a carico dei datori di lavoro.
2. Il contributo non e' dovuto per i lavoratori cui non spettano Gli assegni a norma dell'articolo 2.
Art. 27 (Art. 13 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 1 D.Lgt. 1 agosto 1945, n. 692). (Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi)
1. Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento.
2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato nei seguenti commi.
3. Le somme e i valori di cui al comma 1 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta, ivi comprese quelle di cui al comma 2, lettera h), dello stesso articolo 48.
4. Sono esclusi dalla base imponibile:
a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;
b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonche' quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilita' dell'indennita' sostitutiva del preavviso;
c) i proventi e le indennita' conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni;
d) le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge; le somme e le provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni di cui al successivo punto f) e quelle erogate dalle Casse edili di cui al comma 4; i proventi derivanti da polizze assicurative; i compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa;
e) LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 247
f) i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, e a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. I contributi e le somme predetti, diverse dalle quote di accantonamento al TFR, sono assoggettati al contributo di solidarieta' del 10 per cento di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, e al citato decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni e integrazioni, a carico del datore di lavoro e devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Resta fermo l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi retributivi a carico del lavoratore destinati al finanziamento delle forme pensionistiche complementari e alle casse, fondi e gestioni predetti. Resta fermo, altresi', il contributo di solidarieta' a carico del lavoratore nella misura del 2 per cento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579;
g) i trattamenti di famiglia di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
g-bis) i redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio
di piani di stock option.
5. L'elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile e' tassativa.
6. Le somme versate alle casse edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza per il loro intero ammontare. Le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle predette casse ad altro titolo sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare.
7. Per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo delle contribuzioni dovute per i soci di cooperative di lavoro si applicano le norme del presente articolo.
8. Sono confermate le disposizioni in materia di retribuzione imponibile di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.
338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' ogni altra disposizione in materia di retribuzione minima o massima imponibile, quelle in materia di retribuzioni convenzionali previste per determi- nate categorie di lavoratori e quelle in materia di retribuzioni imponibili non rientranti tra i redditi di cui all'articolo 46 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione.
10. La retribuzione imponibile, e' presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.
Art. 28 Art. 2 D.Lgt. 1 agosto 1945, n. 692
1. La L. 30 aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l'art. 12) che il presente articolo e' sostituito dall'attuale art. 27 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797.
Art. 29 Art. 3 D.Lgt. 1 agosto 1945, n. 692
1. Se la retribuzione consiste in tutto o la parte nel vitto e alloggio o in altre prestazioni in natura il valore di esse e' determinato in ragione dei pezzi locali, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari.
Art. 30 Art. 4 D.Lgt. 1 agosto 1945, n. 692
1. Nei lavori retribuiti a cottimo o a provvigione si intende per retribuzione il guadagno di cottimo o l'importo della provvigione depurati dalle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se determinate in misura forfetttaria.
Art. 31 Art. 35 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
1. Il conteggio del contributo deve essere fatto dal datore di lavoro in base alla retribuzione corrisposta quale risulta dai libri paga o da documenti equipollenti.
Art. 32 Art. 17 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
1. Il contributo per gli assegni familiari si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui doveva essere versato.22
Capo III. Delle misure degli assegni e dei contributi
Art. 33 Art. 5 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Artt. 3 e 4 L. 6 agosto 1940, n. 1278 - Art. 6 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 - Art. 1 D.Leg.C.P.S. 17 dicembre 1947, n. 1586 - Art. 1 L. 27 marzo 1952, n. 348
1. La misura degli assegni familiari da corrispondersi ai lavoratori e del contributo dovuto dal datore di lavoro e' fissata nelle tabelle di seguito indicate annesse al presente testo unico:
1) Tabella A, per le aziende esercenti attivita' di natura
industriale, i consorzi di bonifica, le lavorazioni condotte in economia di natura industriale e le operazioni di carico e di scarico dei porti; per le aziende esercenti attivita' di natura agricola e i consorzi di miglioramento fondiario della stessa natura; per le aziende esercenti attivita' di natura commerciale e i professionisti e artisti; per le aziende esercenti attivita' artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, e per le aziende concessionarie speciali per la coltivazione del tabacco nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia secca allo stato sciolto nei magazzini generali, nonche' di quelli assunti specificatamente per la essiccazione della foglia verde presso detti magazzini;2) Tabella B, per le aziende esercenti attivita' di credito; per le aziende esercenti attivita' di assicurazione e per le aziende esercenti servizi tributari appaltati;
3) Tabella C, per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali.
2. Alle societa' e agli enti cooperativi e consorziali in genere si
applicano le tabelle suddette secondo l'attivita' da essi esercitata.
3. Le aziende municipalizzate provvedono all'applicazione delle
norme sugli assegni familiari nei riguardi dei propri dipendenti ai sensi delle disposizioni del presente testo unico.
4. L'appartenenza dei lavoratori alle diverse categorie e'
determinata sulla base della appartenenza a ciascuna di esse dei datori di lavoro presso cui sono occupati.