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Sez. 5 - , Ordinanza n. 22652 del 11/09/2019 (Rv. 655050 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Pronuncia di merito di primo grado che riconosce implicitamente la giurisdizione - Appello incidentale anche della parte vittoriosa - Requisiti - Formule sacramentali - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655050-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel processo tributario, qualora il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intenda contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, trattandosi di parte vittoriosa, eventualmente in via incidentale condizionata ex art. 54 del d.lgs. n. 546 del 1992, pur senza ricorrere a formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato in sede di costituzione risulti chiaramente la volontà di ottenere la riforma della decisione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 54, Decreto Legisl. 04/09/2003 num. 69 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)