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Sez. L, Sentenza n. 815 del 08/02/1986 (Rv. 444352 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO PARASUBORDINATO - APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA COLLETTIVA PER IL LAVORO SUBORDINATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444352-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO PARASUBORDINATO - APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA COLLETTIVA PER IL LAVORO SUBORDINATO - ESCLUSIONE.*

La disciplina collettiva riguardante una specifica categoria di lavoratori parasubordinati non può trovare applicazione per una diversa categoria di lavoratori "parasubordinati" ostandovi il principio di autodefinizione delle categorie contrattuali, espressione della libertà sindacale della parte stipulante (art. 39, primo comma cost.). (nella specie un lavoratore autonomo che aveva svolto attività di collaborazione per un'impresa commerciale pretendeva l'applicazione del trattamento economico e normativo del piazzista dipendente da impresa commerciale la S.C. in base all'enunciato principio ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano respinto la pretesa del lavoratore). (V 3353/83, mass n 428246).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 39 com. 1, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)