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Sez. 2, Sentenza n. 2157 del 10/10/1977 Ud. (dep. 25/02/1978) Rv. 138084 - 01

PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI - ACCERTAMENTI DATTILOSCOPICI ESEGUITI DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - VALORE DI PERIZIA - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI AVVISO AL DIFENSORE DELLO INDIZIATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/138084-01

PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI - ACCERTAMENTI DATTILOSCOPICI ESEGUITI DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - VALORE DI PERIZIA - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI AVVISO AL DIFENSORE DELLO INDIZIATO - ESCLUSIONE.*

Gli accertamenti dattiloscopici, allorche sono compiuti dalla polizia giudiziaria, rientrano nella attivita preliminare di accertamento e di Assicurazione delle prove di cui all'art 219 cod proc pen, per cui non hanno carattere di perizia e non obbligano, di conseguenza, all'avviso al difensore dell'indiziato ai sensi degli artt 304 bis e 304 ter cod proc pen.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 219 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)