Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 16 dicembre 1970, causa 36/70
Epigrafe
Nel procedimento 36-70
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dal Bundesverwaltungsgericht, nella causa dinanzi ad esso pendente
tra
GETREIDE-IMPORT GmbH di Duisburg
e
EINFUHR- UND VORRATSSTELLE FÜR GETREIDE UND FUTTERMITTEL (Ufficio per l'importazione e l'immagazzinamento di cereali e foraggi) di Francoforte sul Meno,
domanda vertente sull'interpretazione dell'articolo 8 del regolamento della Commissione CEE 28 luglio 1964, n. 102,
LA CORTE,
composta dai signori: R. Lecourt, presidente; A. M. Donner (relatore) e A. Trabucchi, presidenti di Sezione; R. Monaco, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore e H. Kutscher, giudici;
avvocato generale: K. Roemer,
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la presente
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
I fatti che sono all'origine della controversia e le varie fasi del procedimento si possono riassumere come segue: Ai sensi dell'articolo 16 del regolamento n. 19, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 933), tutte le importazioni di cereali da paesi terzi negli Stati membri sono soggette a licenza, il cui rilascio è subordinato al deposito di una cauzione che viene incamerata qualora l'importazione non abbia luogo entro il termine di validità della licenza.
paragrafo 2
Tuttavia, il regolamento della Commissione 28 luglio 1964, n. 102, relativo ai titoli d'importazione e d'esportazione per i cereali, i prodotti trasformati a base di cereali, il riso, le rotture di riso ed i prodotti trasformati a base di riso (GU n. 126 del 5 agosto 1964, pag. 2125) istituisce, all'articolo 8, un regime speciale per i casi in cui l'impor tazione o l'esportazione non ha potuto essere effettuata entro il termine per causa di forza maggiore. L'articolo 8 recita :
paragrafo 3
«1.
Quando l'importazione o l'esportazione non può essere effettuata entro il periodo di validità del titolo in seguito a circostanze da considerare come casi di forza maggiore, e purché sia stata presentata una domanda intesa ad ottenere che tali circostanze siano prese in considerazione,
a) nei casi previsti dal paragrafo 2, lettere a), b), c) e d), l'obbligo d'importare o d'esportare è annullato e la cauzione non viene incamerata. Tuttavia, su domanda dell'interessato, la validità del titolo può essere prorogata per il periodo che lo Stato membro ritenga necessario a motivo della circostanza invocata;
b) nei casi di cui al paragrafo 2, lettere e), f), g) e h), là validità del titolo è prorogata per il periodo che lo Stato membro ritenga necessario a motivo della circostanza invocata. Tuttavia, lo Stato membro può decidere, su domanda dell'interessato, che l'obbligo d'importare o di esportare sia annullato e che la cauzione non venga incamerata.
Quando viene prorogata la validità del titolo e l'importo del prelievo o della restituzione è stato fissato in anticipo, tale importo è riveduto in funzione del prezzo di entrata in vigore nel mese dell'importazione o dell'esportazione effettiva.
2.
Si devono considerare casi di forza maggiore, ai sensi del paragrafo 1, le seguenti circostanze :
a) guerre e tumulti;
b) divieti di esportazione o di importazione stabiliti dagli Stati;
c) ostacoli alla navigazione derivanti da atti di sovranità;
d) naufragio;
e) avarie della nave o della merce;
f) sciopero;
g) sospensione della navigazione per formazione di ghiaccio o per abbassamento del livello dell'acqua;
h) guasti alle macchine.
Non è da considerarsi come causa di forza maggiore, ai sensi del paragrafo 1, l'applicazione della 'extension clause'.
3. Se gli Stati membri riconoscono come casi di forza maggiore, ai sensi del paragrafo 1, circostanze diverse da quelle indicate nel paragrafo 2, ne informano immediatamente la Commissione, indicando se sono state applicate le disposizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b) del paragrafo 1.
4. Se viene fatta valere come causa di forza maggiore una circostanza riguardante il paese di provenienza, quando si tratta di esportazioni, tale circostanza può essere ammessa solo se il paese di provenienza o il paese di destinazione è stato indicato all'amministrazione competente, prima che si manifesti il caso di forza maggiore ed al massimo un mese dopo la data del rilascio del titolo.
5. L'importatore o l'esportatore fornisce la prova della circostanza considerata causa di forza maggiore con documenti ufficiali».
paragrafo 4
La Repubblica federale di Germania ha riconosciuto la saturazione dei porti («Hafenverstopfung») come causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 8, n. 3, e ne ha informato la Commissione, senza indicare, tuttavia, se in tal caso debba applicarsi la norma di cui alla lettera a) o quella di cui alla lettera b) dell'articolo 8, n. 1. Nella prassi amministrativa, è stata applicata la lettera b).
paragrafo 5
La Getreide-Import GmbH (in prosieguo, la ricorrente), titolare di una licenza d'importazione per 1575 tonnellate di granoturco, valida fino al 31 dicembre 1965, non poteva utilizzare il titolo a causa della saturazione del porto di scarico (Rotterdam). Con lettera 6 gennaio 1966, in cui faceva valere la forza maggiore, essa chiedeva perciò alla «Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel» (in prosieguo, la resistente) il rimborso della cauzione relativa alla suddetta licenza. La resistente riconosceva trattarsi di un caso di forza maggiore, ma si limitava ad offrire una proroga del termine di validità del titolo. Poiché la ricorrente non accettava quest'offerta, il 12 gennaio 1966 la resistente dichiarava l'incameramento della cauzione, nella misura di 2694,84 DM.
paragrafo 6
Facendo opposizione a tale provvedimento, la ricorrente sosteneva fra l'altro che la decisione sull'opportunità di applicare l'una o l'altra delle norme contenute nell'articolo 8, n. 1, con le relative conseguenze giuridiche, non dipende dalla sovrana valutazione dello Stato membro interessato, ma dalla libera scelta dell'importatore. La resistente assumeva invece che l'articolo 8, n. 1, lettera b) — che, a suo avviso, è la norma da applicarsi nella fattispecie — attribuisce ad ogni Stato membro un potere sovrano di decisione circa la domanda dell'importatore, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti in vigore. Essa affermava, d'altro canto, di non aver commesso alcun illecito nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali.
paragrafo 7
Il Verwaltungsgericht di Francoforte riteneva che, poiché la Repubblica federale di Germania non aveva indicato, nella sua notifica alla Commissione, quale dovesse essere, rispetto alle suddette lettere a) e b), la classificazione del caso di saturazione dei porti, l'incameramento della cauzione costituisce un illecito.
paragrafo 8
In appello, il Verwaltungsgerichtshof dell'Assia considerava fra l'altro che l'atto con cui si riconoscono come casi di forza maggiore «circostanze diverse», ai sensi dell'articolo 8, n. 3, può basarsi non solo su una norma giuridica, ma anche su una prassi amministrativa. Ora, nella prassi amministrativa tedesca, la saturazione dei porti è soggetta al regime di cui all'articolo 8, n. 1, lettera b).
paragrafo 9
D'altra parte, la scelta fra le alternative ammesse dall'articolo 8 in caso di forza maggiore avviene in base al potere sovrano dell'amministrazione che, nella fattispecie, non ha superato i limiti della sua competenza.
paragrafo 10
La ricorrente adiva allora il Bundesver-waltungsgericht, il quale constatava che l'articolo 8 del regolamento n. 102/64/ CEE dava luogo ad alcuni problemi d'interpretazione, da sottoporre alla Corte di giustizia. Infatti, se la notifica prevista al n. 3 di detto articolo ha effetto costitutivo, la saturazione di un porto non va considerata, in Germania, come un caso di forza maggiore ai sensi del n. 1 dello stesso articolo, in quanto la Commissione non è stata informata della norma da applicare in un caso del genere [lettera a) o lettera b) del n. 1]. Se invece la notifica ha soltanto carattere dichiarativo, resta aperta la questione dei limiti del potere di valutazione spettante agli Stati membri in forza della disposizione summenzionata. In proposito, il Bundesverwaltungsgericht ritiene possibili tre soluzioni :
paragrafo 11
la scelta fra la proroga e l'annullamento del titolo può spettare all'importatore, e l'amministrazione dovrebbe allora rispettare tale scelta ;
la decisione in merito può rientrare nel potere discrezionale dello Stato membro ;
infine, e possibile che la proroga del titolo costituisca la regola, e che l'annullamento avvenga solo in casi eccezionali.
paragrafo 12
Con ordinanza 12 giugno 1970, il Bundesverwaltungsgericht ha deciso perciò di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia delle Comunità europee, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali :
paragrafo 13
«1. Se, a norma dell'articolo 8, n. 3, del regolamento n. 102/64/CEE, sia lecito ad uno Stato membro ammettere come caso di forza maggiore una circostanza diversa da quelle esplicitamente contemplate nel n. 2, qualora ne sia stata informata regolarmente la Commissione, ma non si sia specificato se è stata applicata la lettera a) o la lettera b) del n. 1.
2. Se, in forza dell'articolo 8, n. 1, lettera b), del regolamento 102/64/ CEE, lo Stato membro sia tenuto a dichiarare, a richiesta dell'interessato, che viene meno l'obbligo d'importare o di esportare e la cauzione non viene incamerata, oppure possa esigere che l'interessato motivi adeguatamente la sua richiesta.»
paragrafo 14
L ordinanza di rinvio e pervenuta alla cancelleria di questa Corte il 23 luglio 1970.
paragrafo 15
In forza dell'articolo 20 dello statuto della Corte di giustizia della CEE, hanno presentato osservazioni scritte la ricorrente nella causa di merito e la Commissione delle Comunità europee.
paragrafo 16
La Corte, su relazione del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, ha deciso di chiedere al governo tedesco informazioni sulla procedura de esso seguita per notificare alla Commissione la decisione di considerare la saturazione dei porti come un caso di forza maggiore e sul modo in cui la decisione è stata pubblicata.
paragrafo 17
Rispondendo a tali quesiti, il governo tedesco ha precisato, con lettera del 13 novembre 1970,
che la notifica ufficiale alla Commissione è stata effettuata con lettera della rappresentanza permanente della Germania presso le Comunità europee, in base ad istruzioni impartite in tal senso, il 10 novembre 1966, dal ministro federale per l'alimentazione, l'agricoltura e la silvicoltura;
che il governo tedesco non e in grado di produrre copia di questa lettera della sua rappresentanza permanente ;
che, senza costituire oggetto di una vera e propria pubblicazione, la decisione di ammettere la saturazione dei porti come caso di forza maggiore è stata resa nota, con lettera 21 luglio 1965, all'associa zione nazionale dei commercianti di cereali, foraggi e concimi;
paragrafo 18
che detta associazione, cui appartiene la ricorrente nella causa di merito, ha comunicato la decisione ai propri membri con circolare n. 12/65 del 27 luglio 1965.
paragrafo 19
D'altra parte, il governo tedesco precisa che l'amministrazione si è sempre attenuta, in caso di saturazione dei porti, all'articolo 8, n. 1, lettera b). La ricorrente e la Commissione delle Comunità europee hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 17 novembre 1970.
paragrafo 20
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 2 dicembre 1970.
paragrafo 21
La ricorrente era rappresentata dal-l'avv. Redeker, del foro di Bonn; la Commissione delle Comunità europee, dal suo consigliere giuridico sig. Kalbe.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni delle parti
paragrafo 1
Le osservazioni delle parti si possono riassumere come segue.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni delle parti › 1 — Sulla prima questione › a) Osservazioni della Commissione
paragrafo 1
La Commissione osserva in via preliminare che, nell'ambito della necessaria suddivisione dei compiti che caratterizza l'organizzazione comune dei mercati, spetta agli Stati membri il rilascio delle licenze d'importazione contemplate dal diritto comunitario, l'esercizio del controllo sulla loro utilizzazione e, come nella fattispecie, la decisione circa l'esistenza di un caso di forza maggiore e circa le conseguenze giuridiche che se ne devono trarre.
paragrafo 2
Ora, l'efficacia del regime delle licenze d'importazione dipende fondamentalmente dalla sua applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. A tal fine, nei regolamenti 111/63 e 108/64, ci si è sforzati di ricollegare la disciplina eccezionale istituita dall'articolo 8 alla nozione di «forza maggiore» in senso stretto. Benché sia apparso opportuno definire questa nozione, almeno dal punto di vista delle ipotesi più importanti e più frequenti e delle relative conseguenze giuridiche (art. 8, nn. 1 e 2), l'esemplificazione non può, d'altra parte, essere tassativa, dato il gran numero delle ipotesi prospettabili, e appunto per questo l'articolo 8, n. 3, stabilisce che gli Stati membri possono considerare come casi di forza maggiore circostanze diverse da quelle elencate. In quest'ultima ipotesi, l'obbligo di notifica alla Commissione ha lo scopo di garantire che questa sia sempre informata della prassi seguita dai vari Stati membri, in modo da poter orientare e coordinare il loro comportamento, mediante interventi diretti o con provvedimenti normativi.
paragrafo 3
In questo contesto, l'attribuire carattere «costitutivo» all'obbligo di notifica alla Commissione non avrebbe, in pratica, alcun senso se non qualora alla Commissione spettasse un potere d'intervento diretto per la definizione dei casi di forza maggiore e per la determinazione delle relative conseguenze giuridiche: in tal caso l'efficacia della decisione adottata dallo Stato membro nei confronti della ricorrente sarebbe subordinata al consenso, o all'autorizzazione, della Commissione.
paragrafo 4
Tuttavia, vi è un certo numero di elementi che fa ostacolo al riconoscimento di un tal potere della Commissione :
paragrafo 5
i termini dell'articolo 8, n. 3, suggeriscono piuttosto l'esistenza di un potere autonomo di decisione degli Stati membri;
in mancanza di espresse disposizioni, la presunzione di un potere di decisione spettante in materia alla Commissione è in contrasto col principio secondo cui le istituzioni della Comunità e gli Stati membri assolvono, ciascuno sotto la propria responsabilità, i compiti loro assegnati dal diritto comunitario;
la suddetta presunzione è inoltre in contrasto col sistema dell'articolo 8, secondo cui gli Stati membri, non già la Commissione, decidono circa il riconoscimento dei casi di forza maggiore.
paragrafo 6
La Commissione propone quindi che la prima questione venga risolta in senso affermativo.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni delle parti › 1 — Sulla prima questione › b) Osservazioni della ricorrente
paragrafo 1
Anche la ricorrente conclude che la presente questione va risolta in senso positivo.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni delle parti › 2 — Sulla seconda questione › a) Osservazioni della Commissione
paragrafo 1
La Commissione osserva che le lettere a) e b) dell'articolo 8, n. 1, del regolamento n. 102/64, limitano le possibili conseguenze giuridiche di un caso di forza maggiore all'annullamento o alla proroga del titolo, e ch'esse circoscrivono inoltre l'esercizio del potere discrezionale delle autorità competenti, fissando un rapporto «regola — eccezione». Ora, dette disposizioni si applicano anche ai casi di forza maggiore ammessi come tali dagli Stati membri in forza dell'articolo 8, n. 3. Qualsiasi altra interpretazione non solo sarebbe contraria a quanto disposto dal n. 3, ma consentirebbe inoltre agli Stati membri di creare nuove ipotesi di forza maggiore: accanto a quelle in cui essi devono attenersi a norme rigorosamente definite, ve ne sarebbero altre in cui essi potrebbero decidere del tutto liberamente. Ora, contro un'eventualità del genere militano i seguenti fattori :
paragrafo 2
una nozione uniforme di forza maggiore costituisce l'essenza stessa dell'articolo 8;
dal testo di quest ultimo risulta chiaramente che la distinzione fra le ipotesi di cui al n. 2 e quelle di cui al n. 3 non rispecchia differenze di sostanza, e che il n. 2 elenca semplicemente i casi tipici più frequenti;
il diverso ordine di precedenza che le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del n. 1 stabiliscono riguardo alle possibili conseguenze giuridiche di un caso di forza maggiore corrisponde ai due diversi schemi, in cui rientrano, rispettivamente, i casi in cui il normale andamento delle cose lascia presumere che l'importazione non potrà più, comunque, essere effettuata in tempo utile (ipotesi in cui il titolo sarà di regola annullato), ed i casi che implicano soltanto un certo ritardo (proroga della licenza). Ora, è facile classificare qualsiasi fattispecie concreta cui si applichi l'articolo 8, n. 3, nell'una o nell'altra di queste categorie.
paragrafo 3
La Commissione osserva, d' altra parte, che se è vero che gli Stati membri sono così soggetti ad una restrizione circa la determinazione delle conseguenze ch'essi possono ricollegare ai casi di forza maggiore, ciò non toglie che, entro detti limiti, la scelta dev'essere il risultato di una valutazione discrezionale e non può essere imposta dall'importatore interessato. A sostegno di questa tesi, la Commissione assume fra l'altro :
paragrafo 4
che in caso contrario sarebbe stato inutile stabilire un ordine di precedenza, che gli Stati membri devono rispettare;
che gli stessi termini usati alle lettere a) e b) implicano un margine di valutazione da parte dello Stato membro;
che soltanto l'ipotesi di una decisione discrezionale degli Stati membri risponde alle finalità giuridiche del regime di cui trattasi;
che, infatti, le licenze d'importazione non hanno soltanto lo scopo di consentire previsioni il più possibile esatte circa le future importazioni (nel qual caso la scelta fra la proroga o l'annullamento del titolo sarebbe irrilevante, dal momento che l'importazione non può comunque essere effettuata entro il termine indicato), ma servono anche alla fissazione dell'aliquota del prelievo, di guisa che, riconoscendo all'importatore la facoltà di scegliere fra l'annullamento e la proroga della licenza, gli si attribuirebbe la possibilità di scegliere fra diverse aliquote del prelievo, il che andrebbe oltre la ratio legis dell'articolo 8.
paragrafo 5
La Commissione conclude che la presente questione va risolta nel senso che, in forza dell'articolo 8, n. 1, lettera b) del regolamento n. 102/64/CEE, lo Stato membro non è tenuto a dichiarare, a richiesta dell'interessato, che viene meno l'obbligo d'importare o di esportare, e che la cauzione non viene incamerata; esso può invece esigere che l'interessato motivi adeguatamente la sua richiesta.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni delle parti › 2 — Sulla seconda questione › b) Osservazioni della ricorrente
paragrafo 1
La ricorrente osserva che l'articolo 8, n. 1, nello stabilire, alla lettera a), che nei casi di forza maggiore in esso contemplati l'obbligo d'importare o di esportare è annullato, e la cauzione non viene quindi incamerata, non fa altro che adeguarsi, giustamente, a un principio generale già sancito da altri regolamenti agricoli (cfr., fra l'altro, il 4o punto della motivazione e l'art. 5 del regolamento n. 97/63/CEE, l'art. 6 del regolamento n. 136/64/CEE e l'art. 9 del regolamento n. 174/66/CEE). L'alternativa consistente nella proroga della validità del titolo a domanda dell'importatore non menoma affatto questo principio e non conferisce certo agli Stati membri alcun potere discrezionale in materia.
paragrafo 2
Se l'articolo 8, n. 1, lettera b) venisse interpretato nel senso ch'esso conferisce agli Stati membri il potere d'imporre, eventualmente, la proroga del titolo, ci si discosterebbe dalla disciplina summenzionata, vigente per altri settori agricoli. Ora, lo scopo fondamentale di tutti i regolamenti agricoli (quello di consentire alle autorità competenti di avere una visione completa dell'andamento dei mercati) è identico per tutti i settori agricoli, compreso quello dei cereali.
paragrafo 3
Non si vede quindi perché dovrebbe essere necessario conferire agli Stati membri, nel settore dei cereali, un potere discrezionale circa l'opportunità di annullare o di prorogare la licenza, mentre un potere del genere non è apparso necessario in altri settori. Ne deriverebbe una discriminazione, per il fatto che, nel settore dei cereali, gli operatori economici sarebbero sottoposti ad oneri supplementari rispetto ai loro colleghi di altri settori agricoli.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 12 giugno 1970, pervenuta in cancelleria il 23 luglio 1970, il Bundesverwaltungsgericht della Repubblica federale di Germania ha sottoposto alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'articolo 8 del regolamento della Commissione CEE 28 luglio 1964, n. 102, relativo ai titoli d'importazione e d'esportazione per i cereali, i prodotti trasformati a base di cereali, il riso, le rotture di riso ed i prodotti trasformati a base di riso.
SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione
punto 2
Con la prima questione il giudice chiede alla Corte se, a norma dell'articolo 8, n. 3, del suddetto regolamento, sia lecito ad uno Stato membro ammettere come caso di forza maggiore una circostanza diversa da quelle indicate al n. 2 dello stesso articolo, qualora, nella notifica di cui al n. 3, non sia stato specificato se debba applicarsi la lettera a) o la lettera b) del n. 1.
punto 3
La questione tende perciò a mettere in luce la natura giuridica dell'obbligo d'informare la Commissione, sancito dall'articolo 8, n. 3, e quindi l'incidenza delle omissioni, eventualmente commesse nell'adempimento di quest'obbligo, sulla posizione giuridica dei titolari delle licenze.
punto 4
L'articolo 8 stabilisce al n. 1 quali siano le conseguenze derivanti dal fatto che, in seguito a circostanze da considerare come casi di forza maggiore, l'importazione od esportazione prevista non ha potuto essere effettuata entro il termine di validità della licenza.
Esso prevede due soluzioni, e cioè l'annullamento dell'obbligo d'importare o di esportare, ovvero la proroga del termine di validità della licenza, a seconda della natura delle circostanze riconosciute come casi di forza maggiore.
Lo stesso articolo elenca, al n. 2, le circostanze che «devono» essere considerate come casi di forza maggiore.
Infine, il n. 3 stabilisce che gli Stati membri, qualora ammettano come casi di forza maggiore circostanze diverse da quelle indicate al numero precedente, devono informarne immediatamente la Commissione, precisando se sia stata applicata la lettera a) o la lettera b) del n. 1.
punto 5
Dalla lettera e dallo spirito dell'articolo 8, nn. 2 e 3, risulta che agli Stati membri spetta la facoltà di riconoscere determinate circostanze come casi di forza maggiore, mentre il n. 2 si limita ad elencare le circostanze ch'essi sono in ogni caso tenuti a considerare come tali.
Di conseguenza, la notifica di cui al n. 3 riguarda una decisione dello Stato membro interessato che non richiede l'intervento delle autorità comunitarie per essere perfetta e produrre i suoi effetti.
punto 6
La notifica ha quindi carattere dichiarativo e le omissioni commesse nell'effettuarla non. influiscono sulla validità, nei confronti dei terzi, dell'atto mediante il quale lo Stato si è avvalso della facoltà spettantegli in questo campo.
Dette omissioni non possono neppure esser fatte valere dai terzi avverso un atto delle autorità nazionali che stabilisce le conseguenze dell'ammissione di una determinata circostanza come caso di forza maggiore.
punto 7
La prima questione va quindi risolta nel senso che le omissioni nella notifica di cui all'articolo 8, n. 3, del regolamento n. 102/64/CEE non producono effetti giuridici nei confronti dei terzi.
SENTENZA › In diritto › Sulla seconda questione
punto 8
Con la seconda questione si chiede alla Corte se, in forza dell'articolo 8, n. 1, lettera b) dello stesso regolamento, lo Stato membro sia tenuto a dichiarare, a richiesta dell'interessato, che viene meno l'obbligo d'importare o di esportare, e la cauzione non viene incamerata, oppure possa esigere che l'interessato motivi adeguatamente la sua richiesta.
punto 9
Risulta dall'articolo 8, n. 1, che le soluzioni alternative dell'annullamento o della proroga del titolo non si applicano arbitrariamente, secondo i desideri dell'interessato o l'apprezzamento discrezionale dell'amministrazione di cui trattasi, ma vanno adottate secondo un preciso sistema, in cui l'annullamento costituisce la regola in talune circostanze e la proroga è obbligatoria in altre circostanze.
punto 10
Il fatto che il testo precisi che tuttavia, a richiesta dell'interessato, si può derogare a questo sistema, conferma che la norma mira a stabilire una prassi amministrativa nel senso che la regola è costituita dall'annullamento o dalla proroga, mentre la soluzione alternativa è adottata solo in casi eccezionali.
punto 11
Il tenore dell'articolo 8, n. 1, nonché l'obbligo degli Stati membri d'indicare nella notifica alla Commissione se, nelle circostanze ch'essi hanno ammesso come casi di forza maggiore, va applicata la lettera a) o la lettera b) del n. 1, confermano che detto principio vale non soltanto per i casi di forza maggiore indicati al n. 2, bensì per tutte le altre circostanze che gli Stati membri riconoscano come tali.
punto 12
Nel sistema così istituito, le eccezioni sono ammesse, ai sensi del n. 1, solo a espressa richiesta dell'interessato, con un apposito provvedimento di deroga, che «può» essere adottato dall'amministrazione dello Stato membro di cui trattasi.
punto 13
L'eccezione non può quindi essere automaticamente ammessa per il solo fatto che l'interessato ne faccia richiesta.
Infatti, poiché le soluzioni di cui all'articolo 8 sono previste soltanto per risolvere le difficoltà che gli importatori ed esportatori incontrano nell'adempimento dell'obbligo d'importare o d'esportare entro un certo termine, sarebbe in contrasto con questo obiettivo il consentire all'interessato di fruire, col favore delle circostanze, di una posizione più vantaggiosa di quella dei suoi concorrenti che non abbiano incontrato analoghe difficoltà.
punto 14
Le amministrazioni nazionali possono quindi rifiutare la deroga richiesta, qualora la concessione di quest'ultima sia in contrasto coi legittimi obiettivi o col regolare funzionamento dell'organizzazione del mercato di cui trattasi.
Esse possono perciò richiedere, salvo restando il controllo delle competenti autorità giurisdizionali, che la domanda di deroga sia adeguatamente motivata.
punto 15
La seconda questione va risolta in questo senso.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 16
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.
punto 17
Nei confronti delle parti nel giudizio di merito, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al Bundesverwaltungsgericht, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le osservazioni orali della ricorrente e della Commissione delle Comunità europee,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie gli articoli 177 e 189,
visto il regolamento n. 102/64/CEE della Commissione del 28 luglio 1964, ih ispecie l'articolo 8,
visto lo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,
LA CORTE,
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesverwaltungsgericht della Repubblica federale di Germania con ordinanza 12 giugno 1970, afferma per diritto :
1o Eventuali omissioni nella notifica di cui all'articolo 8, n. 3, del regolamento della Commissione 28 luglio 1964, n. 102, non producono effetti giuridici nei confronti dei terzi.
2o Salvo restando il controllo delle competenti autorità giurisdizionali, le amministrazioni nazionali possono rifiutarsi di derogare alla regola dell'annullamento o della proroga, sancita dall'articolo 8, n. 1, lettere a) e b), qualora la domanda non sia adeguatamente motivata.
Firme
Così deciso e pronunziato nell'udienza del 16 dicembre 1970.
Lecourt
Donner
Trabucchi
Monaco
Mertens de Wilmars
Pescatore
Kutscher
Lussemburgo, 16 dicembre 1970.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
R. Lecourt