Sez. 3 - , Ordinanza n. 15963 del 08/06/2021 (Rv. 661635 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE | Pagamento spontaneo del debitore - Effetto preclusivo dell'azione di ripetizione - Esclusione - Fondamento - Facoltà di esperire l'opposizione all'esecuzione - Irrilevanza. OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - In genere.
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE
Il pagamento spontaneo - eseguito in ottemperanza all'intimazione contenuta nel precetto o allo scopo di evitare l'espropriazione o anche dopo il pignoramento, ma prima della definizione del processo esecutivo con la distribuzione del ricavato dalla vendita dei beni - non osta
all'esperimento, da parte del debitore, dell'azione di ripetizione di indebito contro il creditore per ottenere la restituzione di quanto riscosso, in quanto la preclusione all'azione ex art. 2033 c.c. deriva soltanto dalla chiusura della procedura con l'approvazione del progetto di distribuzione, la quale comporta l'intangibilità della concreta ed effettiva attribuzione delle somme ricavate, né assume rilievo, sul piano sostanziale, la possibilità di proporre il rimedio, pur sempre facoltativo, dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 494, Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 598, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)