diritto.io

Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonche' disposizioni varie

Testo in vigore al

Art. 14-ter Risanamento finanziario degli enti locali

1. Le Amministrazioni provinciali, i comuni e le comunita' montane, che non abbiano provveduto all'applicazione dell'articolo 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, possono adottare la relativa deliberazione di consiglio entro il termine perentorio del 30 settembre 1990, a pena di decadenza. La durata del piano e' ridotta a quattro anni compreso quello in corso.

2. Per ripianare le passivita' conseguenti all'applicazione dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, possono essere utilizzate anche le quote residue di mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e che risultino disponibili, corrispondendo ad economie accertate, rispetto alle somme mutuate.

3. La lettera b) del comma 9 dell'articolo 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 244, e' soppressa.

4. Non sono compresi nel divieto di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989 i mutui necessari alle gestioni speciali comunali il cui ammortamento economico e finanziario trova integrale copertura nei ricavi di esercizio e di mutui totalemente ricoperti dal contributo dello Stato o della regione .

Art. 15 Disposizioni per gli enti disastrati o gravemente danneggiati

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e' sostituito dal seguente:
"3. Al fine di assicurare la continuita' e la correntezza degli interventi degli enti locali disastrati, nonche' di quelli gravemente danneggiati, individuati in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981, n. 128, gli stessi sono autorizzati ad effettuare prelievi dalle rispettive contabilita' speciali istituite, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, anche in eccedenza alle disponibilita' esistenti nelle contabilita' stesse. In ciascun anno tali prelievi possono eseguirsi fino all'ammontare complessivo degli importi assegnati a tutto l'anno stesso dalle delibere CIPE e non ancora erogati, nonche' fino al 50 per cento degli importi assegnati dalle delibere medesime per l'anno immediatamente successivo. La regolazione dei suindicati prelievi e' effettuata, a cura delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, man mano che affluiscono versamenti nelle suddette contabilita' speciali".

Art. 15-bis Disposizioni per l'organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento professionale dei segretari comunali e provinciali

1. Per l'attuazione delle finalita' indicate nell'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, il Ministro dell'interno e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI):

  1. a) alla individuazione della sede o delle sedi in cui dovraanno essere effettuati i corsi di formazione e di aggiornamento professionale dei segretari comunali e provinciali ed al pagamento delle relative spese, nonche' alla determinazione degli organi incaricati della loro gestione;

  2. b) alla scelta dei docenti incaricati di svolgere le relative lezioni o conferenze, nonche' alla fissazione, anche in deroga alla normativa vigente, del compenso ad essi spettante in relazione alla natura ed alla durata dell'incarico;

  3. c) all'individuazione dei criteri e delle modalita' che devono presiedere alla organizzazione ed allo svolgimento dei corsi, al fine di assicurare la piena rispondenza degli stessi alle esigenze di una costante preparazione professionale dei segretari comunali e provinciali;

  4. d) all'espletamento di ogni altra incombenza necessaria a garantire la massima efficienza e funzionalita' dei corsi stessi.

Art. 15-ter Dispozioni organizzatorie

1. E' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1990 e di lire 1.500 milioni per gli anni 1991 e successivi per la realizzazione di un servizio informativo telematico fra i comuni e tra essi e' il Ministero dell'interno, per fornire servizi individuati congiuntamente dal Ministero dell'interno e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

2. Per le esigenze di carattere particolare connesse all'esecuzione dei provvedimenti previsti nel presente decreto e per il miglioramento dei servizi di attribuzione ed erogazione dei contributi erariali agli enti locali e' concessa, per gli anni 1990 e 1991, al personale e ai dirigenti operanti presso il competente ufficio del Ministero dell'interno, l'autorizzazione a svolgere lavoro straordinario, oltre i limiti massimi consentiti dalle vigenti disposizioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, e' stabilito l'aumento dei limiti di lavoro straordinario, nell'ambito di un numero massimo complessivo di 25.000 ore, da ripartire in relazione alle esigenze dei compiti da svolgere e del personale da impiegare. Al relativo onere, valutato in lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede con gli importi da assegnare al capitolo 1018 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per gli anni finanziari 1990 e 1991 mediante prelevamento dal fondo di cui al capitolo 6682 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni.

Art. 15-quinquies Rilascio automatico delle certificazioni di anagrafe e di stato civile - Farmacie comunali

1. Le amministrazioni comunali possono avvalersi di sistemi automatizzati per il rilascio diretto al richiedente delle certificazioni d'anagrafe e di stato civile, garantendo comunque l'assolvimento di ogni imposta o diritto sugli atti emessi. A tal fine e' ammesso sostituire la firma autografa dell'ufficiale d'anagrafe o di stato civile con quella in formato grafico del sindaco o dell'assessore delegato, apposta al momento dell'emissione automatica del certificato. I certificati cosi' emessi sono validi ad ogni effetto di legge, qualora l'originalita' degli stessi sia garantita da sistemi che non ne consentano la fotoriproduzione per copie identiche, come l'utilizzo di fogli filigranati o di timbri a secco. Il sistema utilizzato deve essere approvato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

1-bis. La certificazione redatta con le modalita' di cui al comma 1 puo' essere trasmessa e rilasciata in forma telematica anche al di fuori del territorio del comune competente .

2. Le facolta' previste dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, competono anche alle amministrazioni comunali nelle ipotesi di cui all'articolo 9 della legge medesima.

Art. 15-sexies Trattameto economico degli amministratori locali

1. L'articolo 18 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sostitutito dal seguente: "Art. 18. - (Disposizione transitoria). - 1. I cittadini di cui al precedente articolo 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, godono del trattamenteo economico previsto dall'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, conservano a loro richiesta tale trattamento anche in caso di successivi rinnovi dello stesso mandato, come determinato dalla legge 18 dicembre 1979, n. 632" .

Art. 16 Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni del presente capo - con esclusione di quello di cui all'articolo 15-ter, comma 2 - valutato in lire 23.687.000 milioni per l'anno 1990 e lire 701.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 si provvede: a) quanto a lire 21.087.000 milioni per l'anno 1990, mediante parziale riduzione dell'accantonamento "Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunita' montane" iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990;

  1. b) quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1990, mediante parziale riduzione dell'accantonamento "Contributi in favore delle comunita' montane" iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990;

  2. c) quanto a lire 2.500.000 milioni per l'anno 1990, mediante utilizzo delle risorse, specificamente destinate alle province ed a comuni, di cui al decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384;

  3. d) quanto a lire 41.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni 1991 e 1992 dell'accantonamento "Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunita' montane" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990;

  4. e) quanto a lire 660.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni 1991 e 1992 dell'accantonamento "Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunita' montane per finalita' di investimento (rate ammortamento mutui)" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo II. Norme in materia di rapporti finanziari tra lo stato e le regioni

Art. 17 Fondo comune regionale

1. Per l'anno 1990 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' ridotta al 13,18 per cento.

2. Il fondo comune regionale, determinato ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' integrato dell'importo occorrente per assicurare una consistenza del fondo stesso pari a lire 6.000 miliardi per l'anno 1990.

3. Il fondo comune, cosi' determinato, e' comprensivo delle somme di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1 febbraio 1989, n. 40, e viene ripartito ed erogato, nell'importo di lire 5.000 miliardi, con le modalita' e i criteri di cui al comma 3 del medesimo articolo 1.
Il residuo importo di lire 1.000 miliardi viene, invece, ripartito ed erogato con i criteri che all'uopo verranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quale fondo perequativo che tenga anche conto del diversificato gettito delle maggiori entrate di cui all'articolo 23, comma 1. Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali riferisce alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sui predetti criteri . Per l'anno 1990 rimangono acquisite al bilancio dello Stato le entrate di cui all'articolo 1, comma 4, della predetta legge n. 40 del 1989.3

Art. 18 Riduzione di fondi per le regioni a statuto speciale e per le province autonome

1. A decorrere dall'anno 1990 cessa la corresponsione alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dei finanziamenti di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, all'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, all'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, ed all'articolo 1 della legge 29 novembre 1977, n. 891. Le predette regioni sono altresi' escluse dal riparto del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e provvedono alla concessione dei contributi alle aziende di trasporto con propri mezzi finanziari.
Restano comunque fermi per le medesime regioni i principi di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151.

2. Per l'anno 1990, le somme spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono corrisposte dal Ministero del tesoro in proporzione a quelle spettanti per l'anno 1989.

Art. 19 Riduzione del Fondo sanitario nazionale per le regioni a statuto speciale e per le province autonome

1. A decorrere dall'anno 1990 alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano le assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario nazionale sono ridotte, tenuto conto del livello delle compartecipazioni ai tributi statali risultanti dai rispettivi ordinamenti, del 20 per cento per la regione Valle d'Aosta, e per le province autonome di Trento e di Bolzano, del 10 per cento per le regioni Sicilia e Friuli-Venezia Giulia e del 5 per cento per la regione Sardegna.

2. Ai fini della ripartizione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente il CIPE, per l'anno 1990, fa riferimento all'importo complessivo di lire 62.210 miliardi, al lordo delle riduzioni di cui al comma 1, valutate in lire 970 miliardi.

Art. 20 Esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome da taluni fondi settoriali

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano sono escluse, a partire dal 1990, dal riparto dei seguenti fondi:

  1. a) fondo per i programmi regionali di sviluppo a destinazione indistinta di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, al netto della quota spettante ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574;

  2. b) fondo per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752, al netto delle somme spettanti ai sensi del comma 2 del predetto articolo 3;

  3. c) fondo per l'attuazione del piano forestale nazionale di cui all'articolo 6 della legge 8 novembre 1986, n. 752;

  4. d) fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali;

  5. e) fondo sanitario di conto capitale.

Art. 21 Tesoreria unica per la regione siciliana

1. A decorrere dal 1 gennaio 1990 e sino al 31 dicembre 1991 non si applicano le disposizioni contemplate nel secondo e terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e nel terzo comma dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720.7

Art. 22 Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, valutato in lire 683 miliardi per l'anno 1990, si provvede:

  1. a) quanto a lire 195 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990;

  2. b) quanto a lire 175 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 2600 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1990;

  3. c) quanto a lire 313 miliardi, con quota parte delle entrate di cui all'articolo 17, comma 3.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23 Tassa automobilistica

1. Con decorrenza dal 1› gennaio 1990, nelle regioni a statuto ordinario la misura della tassa regionale prevista dall'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' aumentata di un importo pari al 45 per cento della tassa erariale vigente al 1› gennaio 1990.

2. Con la stessa decorrenza, la tassa automobilistica erariale, dovuta nelle regioni a statuto speciale, e' aumentata fino ad un importo totale pari alla somma della corrispondente tassa automobilistica erariale e dell'analoga regionale come sopra aumentata, dovuta nelle regioni a statuto ordinario.

3. I veicoli e gli autoscafi in temporanea importazione soggetti a tassa di circolazione debbono corrispondere allo Stato il tributo in misura pari alla tassa automobilistica dovuta nelle regioni a statuto speciale.

4. Coloro che hanno corrisposto nel 1989 la tassa automobilistica regionale relativa anche per i periodi che cadono nel 1990, dovranno corrispondere l'integrazione relativa a questi ultimi in occasione del rinnovo del pagamento. Qualora non si proceda a detto rinnovo l'integrazione dovra' essere corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza di validita' della tassa.

Art. 24 Interventi a favore della Sardegna e della Sicilia

1. Sono prorogate per l'anno finanziario 1989 le disposizioni della legge 24 giugno 1974, n. 268. Al finanziamento degli interventi previsti da tale legge e' destinata per l'anno 1989 la somma di lire 200 miliardi. La regione autonoma della Sardegna ripartisce le risorse destinandole al finanziamento dei predetti interventi.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 200 miliardi per l'anno 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, utilizzando l'accantonamento "Interventi a favore della Sardegna ivi compresi quelli destinati a realizzare la contiguita' territoriale" .

3. Il contributo a titolo di solidarieta' nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, e' commisurato per l'anno 1988, in applicazione dell'artico lo 2, comma 4, della legge 1 febbraio 1989, n. 40, all'86 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa nell'anno finanziario 1987.

4. Il contributo di cui al comma 3 viene versato alla regione sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati nell'anno 1987 nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'isola a titolo di imposte di fabbricazione.

5. La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione siciliana, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, dovuta a titolo di rimborso dalla regione, viene determinata in via definitiva, per l'anno 1988, nell'importo di lire 16 miliardi.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, valutato in lire 1.240 miliardi per l'anno finanziario 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Capo III. Disposizioni varie

Art. 26 Misure finanziarie in materia di lavori pubblici

1. E' autorizzato un ulteriore stanziamento di lire dieci miliardi per ciscuno dei capitoli 7501 e 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1990.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta, per l'anno 1990, dall'articolo 7, comma 6, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge fiananziaria 1987).

3. Le disponibilita' esistenti al 31 dicembre 1989 in conto residui 1987 sui capitoli 7725 e 8896 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai medesimi capitoli del predetto stato di previsione per l'anno 1990.

4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio .

Art. 26-bis Impianti cimiteriali

1. Gli impianti cimiteriali sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

2. Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 1 si considerano impianti cimiteriali le opere ed i servizi indicati all'articolo 54 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e successive modificazioni.8

Art. 27 Conferimenti agli enti a partecipazione statale

1. Per l'anno finanziario 1989 e' autorizzato il conferimento della somma di lire 200 miliardi al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, finalizzato alla realizzazione di nuovi investimenti, con assoluta priorita' per il finanziamento degli investimenti per il Mezzogiorno indicati dai programmi di intervento di cui all'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675, secondo quanto previsto dall'articolo 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, in conformita' ai programmi e sulla base di progetti specifici.

2. Per consentire agli enti di gestione, all'Ente autonomo mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo - EAMO, e al comitato di cui al secondo comma dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, e successive integrazioni, la realizzazione dei programmi di investimento nel Mezzogiorno, aggiuntivi rispetto ai programmi per gli anni dal 1988 al 1991 dei predetti enti, e' autorizzato il conferimento ai fondi di dotazione degli enti stessi della somma di lire 50 miliardi per l'anno 1989, da ripartire su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE, per la copertura dei fabbisogni di capitale proprio relativi ai predetti programmi aggiuntivi degli enti.

3. Il fondo di dotazione dell'IRI - Istituto per la ricostruzione industriale, e' incrementato per l'anno 1989, della somma di lire 200 miliardi, da destinare alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., in conto esercizio anno 1989.

4. E' comunque esclusa da parte degli enti interessati ogni destinazione, a copertura di perdite, delle somme autorizzate ai commi 1 e 2.

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 3, pari a lire 400 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Concorso dello Stato nel pagamento delle rate di ammortamento delle obbligazioni emesse dagli enti di gestione delle partecipazioni statali".

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi degli enti di gestione delle partecipazioni statali per il finanziamento di un programma aggiuntivo di investimenti nel Mezzogiorno e per il conferimento al fondo di dotazione dell'Ente autonomo mostra d'Oltremare (EAMO)".

Art. 28 Fondo per il credito alle imprese artigiane

1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, e' incrementato della somma di lire 80 miliardi per il 1989 e di lire 150 miliardi per l'anno 1990.

2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 38 .

3. All'onere derivante dal comma 1 si provvede per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526" e, per l'anno 1990, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando il medesimo accantonamento.

4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.