Sez. 3, Sentenza n. 472 del 14/02/1966 (Rv. 320931 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONE - SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE - PER AUTENTICAZIONE DI FIRMA DELLA PARTE - SUFFICIENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONE - SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE - PER AUTENTICAZIONE DI FIRMA DELLA PARTE - SUFFICIENZA.*
Non sussiste nullita dell'atto di citazione quando la sottoscrizione del procuratore figuri apposta soltanto sotto la certificazione della autenticita della firma della parte a pie del mandato, conferito in calce o a margine dell'atto stesso, in quanto, in tal caso, deve ritenersi che la firma del difensore, anche se manchi la relativa attestazione, ha il duplice scopo di sottoscrivere l'atto di citazione e di certificare l'autografia della firma del mandante. (V 1038/60; 1891/58; 1121/54).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)