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Sez. 3, Sentenza n. 7373 del 06/07/1993 (Rv. 483014 - 01)

Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Privilegi - Speciali su determinati mobili - Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento | Diritto di ritenzione e di vendita ex art. 2756 cod. civ. - Richiesta del creditore al pretore di determinazione delle modalità del procedimento di liquidazione del bene oggetto del privilegio - Provvedimento successivo di assegnazione al creditore della somma ricavata - Assimilabilità al modello ex art. 510 cod. proc. civ. - Conseguenze - Opposizione agli atti esecutivi - Esperibilità - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483014-01

Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Privilegi - Speciali su determinati mobili - Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento

In tema di diritto di ritenzione e di vendita, di cui all'art. 2756, terzo comma cod. civ., qualora il creditore non abbia proceduto - pur in difetto dell'opposizione del debitore all'intimazione prevista dal primo comma dell'art. 2797 cod. civ. - alla vendita diretta, consentitagli dal secondo comma di questa stessa norma, ma abbia chiesto, ancorché privo di titolo esecutivo, al pretore la determinazione delle modalità, poi effettivamente osservate, del procedimento di liquidazione della cosa oggetto del privilegio, il provvedimento del detto giudice che disponga, pur in presenza di contestazioni del debitore in ordine all'esistenza del diritto ex "adverso" vantato, l'assegnazione al creditore della somma ricavata è riconducibile al modello di cui al primo comma dell'art. 510 cod. proc. civ. e cioè di un atto dell'esecuzione impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi e perciò sottratto al ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 della Costituzione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 2756, Cod. Civ. art. 2797, Cod. Proc. Civ. art. 510, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)