Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20988 del 06/08/2019 (Rv. 655277 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Infrazione al codice della strada - Omessa comunicazione dei dati del conducente - Irrogazione di sanzione amministrativa - Opposizione - Giudice competente - Individuazione - Criteri - Luogo dove ha sede l'organo accertatore, cui i dati andavano inoltrati - Coincidenza con il luogo dell’accertamento - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA
L'opposizione avverso il verbale di contestazione di infrazione al codice della strada, quando l'illecito sia di tipo omissivo, deve essere proposta innanzi al giudice territorialmente competente per il luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che è stata invece omessa; pertanto, al fine di concentrare in un unico giudice la competenza a conoscere di tutte le opposizioni alle sanzioni riferite al medesimo fatto, ove sia irrogata al proprietario dell'autoveicolo la sanzione amministrativa per la violazione dell'obbligo di fornire i dati del conducente all'organo che abbia accertato la violazione dei limiti di velocità, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2, del cod. strada, la competenza a conoscere della relativa opposizione appartiene al giudice di pace del luogo in cui ha sede l'organo accertatore al quale quei dati avrebbero dovuto essere inviati, rimanendo attribuita la titolarità del potere di accertamento agli uffici della Polizia stradale locale, anche se dal verbale di contestazione risulta che la comunicazione dei dati avrebbe dovuto essere indirizzata al Centro Nazionale Accertamento Infrazioni, che ha sede in Roma.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 126 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)