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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (quinta sezione) del 7 luglio 1987, cause riunite 89/86 e 91/86

Decisione
decisa il 1987-07-07
ECLI
ECLI:EU:C:1987:337

Epigrafe

Sentenza della Corte (quinta sezione) 7 luglio 1987 Nelle cause riunite 89 e 91/86, L'Etoile commerciale, con sede in Parigi, con l'avv. Jean-René Gaud, del foro di Parigi, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Jean Medernach, 11-A, boulevard Prince Henri, e Comptoir national technique agricole (CNTA), con sede in Parigi, con l'avv. Jean-François Pericaud, del foro di Parigi, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso gli avv. ti Loesch e Wolter, 2, rue Goethe, ricorrenti, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Jean-Claude Séché, consigliere giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, aventi ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 28 agosto 1985, n. 85/456, relativa alla liquidazione dei conti presentati dalla Repubblica francese per le spese dell'esercizio 1981, finanziate dal FEAOG, per quanto concerne gli aiuti versati alla CNTA per la trasformazione di semi di girasole da parte della Société interprofessionnelle des oléagineux, LA CORTE (quinta sezione) composta dai signori: Y. Galmot, presidente di sezione, G. Bosco, U. Everling, R. Joliét e J. C. Moitinho de Almeida, giudici, avvocato generale: J. L. da Cruz Vilaça cancelliere: J. A. Pompe, vice-cancelliere vista la relazione d'udienza e in seguito alla trattazione orale del 20 gennaio 1987, sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 17 marzo 1987, ha pronunziato la seguente

Sentenza

punto 1
Con atti depositati nella cancelleria della Corte il 26 e 27 marzo 1986, la société l'Etoile commerciale e la société Comptoir national technique agricole (CNTA) hanno presentato ricorso, ai sensi dell'art. 173, 2o comma, e degli ara. 178 e 215, 2o comma, del trattato CEE, chiedendo: l'annullamento della decisione della Commissione 28 agosto 1985, n. 85/456, relativa alla liquidazione dei conti presentati dalla Repubblica francese per le spese dell'esercizio 1981 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (in prosieguo: il « FEAOG »), sezione «garanzia » (GU L 267, pag. 24), nella parte in cui non ha posto a carico del FEAOG un importo corrispondente agli aiuti a favore di determinati quantitativi di semi oleosi trasformati dalla CNTA nell'ottobre e novembre 1980; il risarcimento del danno subito per il fatto che, a causa di detta decisione, la Société interprofessionnelle des oléagineux (SIDO), ente francese incaricato dell'attuazione del regime di aiuti per i semi oleosi, ha chiesto ai ricorrenti la restituzione degli aiuti; nonché, in via subordinata, l'annullamento del regolamento della Commissione 7 giugno 1972, n. 1204, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi (GU L 133, pag. 1).
punto 2
Risulta dagli atti di causa che, nell'ottobre e novembre 1980, la CNTA procedeva alla trasformazione di diversi quantitativi di semi oleosi e chiedeva all'ente nazionale competente di usufruire, per questa ragione, degli aiuti contemplati all'art. 27, n. 1, del regolamento del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136, relativo all'istituzione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU 1966, pag. 3025). Dopo aver accertato che la CNTA non aveva rispettato talune disposizioni amministrative sul controllo della trasformazione dei semi di cui trattasi e che questa inosservanza poteva mettere in dubbio la compatibilità della concessione degli aiuti con la normativa comunitaria in vigore all'epoca, la SIDO subordinava l'erogazione degli aiuti alla prestazione, da parte della CNTA, di una cauzione per il rimborso, a semplice richiesta della SIDO, delle somme di cui la stessa CNTA « fosse debitrice qualora il FEAOG statuisse nel senso dell'ammissibilità degli anticipi consentiti dall'aiuto ». Tale cauzione, per un importo di FF 8586278, veniva prestata per la CNTA dall'Etoile commerciale.
punto 3
In seguito, al momento della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia, per l'esercizio 1981, la Commissione, con decisione 28 agosto 1985, n. 85/456, destinata alla Repubblica francese, negava l'imputazione al FEAOG dell'importo degli aiuti summenzionati.
punto 4
Con lettera 27 gennaio 1986, la SIDO informava l'Etoile commerciale di questa decisione della Commissione e le faceva pervenire una copia della relazione di sintesi sui controlli effettuati dalla Commissione. Allo stesso tempo, le intimava di pagare la cauzione prestata per la CNTA, la quale dal 1983 si trovava in regime di amministrazione controllata. L'Etoile commerciale, dal canto suo, informava la CNTA di tale richiesta e faceva pervenire alla SIDO gli importi di cui era debitrice, ai sensi della decisione della Commissione n. 85/456.
punto 5
Contro il presente ricorso, mediante il quale l'Etoile commerciale e la CNTA contestano la decisione della Commissione di non porre a carico del FEAOG gli aiuti di cui è causa e chiedono il risarcimento del danno subito, la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità con atto separato, ai sensi dell'art. 91, § 1, del regolamento di procedura.
punto 6
A sostegno di questa eccezione, la Commissione afferma sostanzialmente che: le ricorrenti non hanno rispettato il termine per la presentazione dei ricorsi contemplati dall'art. 173, 3o comma, del trattato CEE e dall'art. 81, § 1, del regolamento di procedura; la decisione impugnata non riguarda direttamente le ricorrenti ai sensi dell'art. 173, 2o comma, dal momento che la liquidazione dei conti di cui è causa verte unicamente sul rapporto intercorrente tra lo Stato membro e la Commissione; la Corte è competente solo in materia di risarcimento dei danni cagionati dalle istituzioni comunitarie o dai loro dipendenti.
punto 7
Per una più ampia esposizione degli antefatti, del procedimento nonché dei mezzi e argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi degli atti di causa verranno menzionati in prosieguo solo in quanto necessari per il ragionamento della Corte.

Sentenza › Sulle domande di annullamento della decisione n. 85/456

punto 8
Per quel che riguarda le domande di annullamento parziale della decisione della Commissione n. 85/456, è d'uopo ricordare che, a norma dell'art. 173, 2o comma, del trattato, una persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione presa nei confronti di altre persone, qualora tale decisione la riguardi direttamente ed individualmente.
punto 9
Per risolvere la questione se la decisione di cui è causa riguardi direttamente e individualmente le ricorrenti, si deve constatare, innanzitutto, che tale decisione si limita a determinare l'importo a carico del FEAOG nel contesto della liquidazione dei conti presentati dalla Repubblica francese per l'esercizio 1981. Ne consegue, tanto dalla formulazione della decisione quanto dal regolamento del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13), in applicazione del quale la suddetta decisione è stata emanata, che essa riguarda unicamente i rapporti finanziari intercorrenti tra la Commissione e la Repubblica francese.
punto 10
Le ricorrenti sostengono che nel caso di specie la decisione controversa ha nondimeno avuto ripercussioni dirette su di loro, tanto che, a seguito di tale decisione, la SIDO si è avvalsa della facoltà, che si era riservata all'atto della concessione degli aiuti, di pretenderne la restituzione.
punto 11
Sotto questo profilo si deve osservare che, secondo il sistema istituzionale della Comunità ed i principi che disciplinano i rapporti fra la Comunità e gli Stati membri, spetta a questi, in mancanza di una contraria disposizione di diritto comunitario, garantire sul loro territorio l'attuazione della normativa comunitaria, soprattutto nell'ambito della politica agricola comune (cfr. sentenza 21 settembre 1983, cause riunite da 205 a 215/82, Deutsche Milchkontor, Racc. pag. 2633). Per ciò che più particolarmente riguarda le attività di finanziamento intraprese nell'ambito di detta politica, spetta agli Stati membri, ai sensi dell'art. 8 del testé citato regolamento n. 729/70, adottare misure necessarie onde recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze.
punto 12
Per quel che riguarda il sistema di aiuti istituito nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati, oggetto della presente causa, spetta quindi alle autorità nazionali dare attuazione alla normativa comunitaria e adottare, con riguardo agli operatori economici interessati, le decisioni individuali necessarie. Per attuare detta normativa, gli Stati membri agiscono applicando i criteri di forma e di sostanza del loro diritto nazionale entro i limiti sanciti dal diritto comunitario (cfr. sentenze 6 giugno 1972, causa 94/71, Schlüter, Racc. pag. 307, e 21 settembre 1983, già citata).
punto 13
Anche se nel caso di specie la decisione della Commissione, destinata alla Repubblica francese, di non porre a carico del FEAOG gli aiuti litigiosi determinò poi la SIDO a procedere per ottenere il recupero degli stessi, quest'ultimo non è però conseguenza diretta della decisione contestata, quanto piuttosto del fatto che la SIDO collegava la definitiva concessione degli aiuti alla condizione che, in definitiva, fossero imputati al FEAOG.
punto 14
Ne consegue che la decisione impugnata non danneggia direttamente la posizione giuridica delle ricorrenti. È d'uopo ricordare a tale proposito che la tutela degli operatori economici contro le decisioni di carattere individuale degli organi nazionali può essere efficacemente garantita dai rimedi giuridici esperibili dinanzi ai giudici nazionali.
punto 15
Stando così le cose, i ricorsi sono irricevibili nella parte in cui sono intesi all'annullamento parziale della decisione della Commissione n. 85/456, senza che occorra esaminare se siano stati presentati entro il termine contemplato dall'art. 173, 3o comma.

Sentenza › Sulle domande di risarcimento

punto 16
I ricorsi sono volti inoltre ad ottenere, ai sensi degli artt. 178 e 215, 2o comma, del trattato CEE, il risarcimento del danno causato dalla decisione della SIDO di chiedere alle ricorrenti la restituzione degli aiuti a suo tempo concessi alla CNTA.
punto 17
È opportuno ricordare che il combinato disposto degli artt. 178 e 215 del trattato attribuisce competenza alla Corte solo per risarcire danni cagionati dalle istituzioni comunitarie o dai loro dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni, vale a dire per risarcire i danni dei quali la Comunità possa essere responsabile extracontrattualmente. Viceversa, per i danni causati dagli organi nazionali, sono responsabili unicamente gli organi stessi ed i giudici nazionali sono competenti in via esclusiva per garantirne il risarcimento (cfr. sentenza 26 febbraio 1986, causa 175/84, Krohn, Racc. 1986, pag. 753, in particolare pag. 763).
punto 18
Qualora, come nel caso di specie, il provvedimento lesivo sia stato adottato da un ufficio nazionale il quale agisca per dare esecuzione ad una normativa comunitaria, è opportuno accertare, onde fondare la competenza della Corte, se il comportamento sulla cui illegittimità la domanda di risarcimento si basa provenga da un'istituzione comunitaria e non possa quindi essere addebitato all'organo nazionale.
punto 19
Nel caso di specie, le ricorrenti si limitano, a sostegno della domanda di risarcimento, a invocare l'illegittimità della precitata decisione n. 85/456, con cui la Commissione ha determinato l'importo a carico del FEAOG nell'ambito della liquidazione dei conti presentati dalla Repubblica francese per l'esercizio 1981. Ma, come qui sopra si è illustrato, tale decisione, che riguardava unicamente i rapporti finanziari interni tra la Commissione e la Repubblica francese, non aveva lo scopo e non poteva aver l'effetto di dare ordine alla SIDO di adottare la decisione che è all'origine del danno lamentato dalle ricorrenti. Questa decisione è stata adottata dalla SIDO autonomamente, in esecuzione dell'obbligo generale impostole dal regolamento n. 729/70 di recuperare gli aiuti indebitamente concessi.
punto 20
Stando così le cose, il danno lamentato dalle ricorrenti trova la sua origine esclusivamente nella decisione della SIDO, ente nazionale, e la Corte di giustizia non è competente a garantire il risarcimento a norma degli artt. 178 e 215, 2o comma, del trattato CEE.
punto 21
Le domande sono quindi anch'esse irricevibili.

Sentenza › Sulle domande di annullamento del regolamento n. 1204/72

punto 22
In via subordinata ed ai sensi dell'art. 184 del trattato, le ricorrenti eccepiscono l'inapplicabilità del regolamento della Commissione n. 1204/72, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi. Secondo la giurisprudenza della Corte (cfr. sentenza 16 luglio 1981, causa 33/80, Albini/Consiglio e Commissione, Race. 1981, pag. 2141), la facoltà, offerta da questo articolo, d'invocare l'inapplicabilità di un regolamento non costituisce un autonomo diritto d'azione e non può essere esercitata se non in via incidentale. A causa del-l'irricevibilità del ricorso in via principale le ricorrenti non possono richiamarsi all'art. 184.
punto 23
Per questi motivi, i ricorsi sono irricevibili.

Sentenza › Sulle spese

punto 24
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Le ricorrenti sono rimaste soccombenti, le spese vanno quindi poste a loro carico.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (quinta sezione) dichiara e statuisce: 1) I ricorsi sono irricevibili. 2) Le ricorrenti sono condannate alle spese.

Firme

Galmot Bosco Everling Joliét Moitinho de Almeida Così deciso e pronunciato in udienza pubblica a Lussemburgo, il 7 luglio 1987. Il cancelliere P. Heim Il presidente della quinta sezione Y. Galmot

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