Sez. 2, Sentenza n. 2648 del 06/02/2026 (Rv. 677445-01)
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA' NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - TESTAMENTO | Amministrazione di sostegno - Limiti alla capacità di disporre per testamento - Possibilità ex art. 411, comma 4, c.p.c - Motivazione - Contenuto - Possibilità di disporre la necessaria assistenza dell’amministratore - Esclusione – Fondamento - Fattispecie.
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA' NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - TESTAMENTO
In tema di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare può, ai sensi dell'art. 411, comma 4, c.c., escludere la capacità del beneficiario di disporre per testamento, ove le sue condizioni psico-fisiche non gli consentano di esprimere una libera e consapevole volontà, motivando compiutamente sia in riferimento a tali condizioni psico-fisiche e all'interesse del soggetto protetto, sia in relazione all'esigenza di tutelare la libertà di manifestazione e l'assenza di condizionamenti della sua volontà testamentaria, ma non può stabilire che il beneficiario possa disporre solo con l'assistenza dell'amministratore. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo immune da censure la sentenza che aveva ritenuto integrato l'illecito disciplinare, per la violazione dell'art. 28, comma 1, n. 1), della l. n. 89 del 1913, a carico di un notaio che aveva consentito l'intervento dell'amministratore di sostegno in sede di redazione del testamento pubblico del soggetto beneficiario della suddetta amministrazione, pur a fronte di un provvedimento di autorizzazione in tal senso del giudice tutelare).
Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 405 com. 5, Cod. Civ. art. 407 CORTE COST., Cod. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Civ. art. 411 CORTE COST., Cod. Civ. art. 591, Cod. Civ. art. 774 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)