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Sez. 1 - , Sentenza n. 7778 del 27/03/2017 (Rv. 644833 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Nozione - Differenza rispetto all'errore di valutazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644833-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., presuppone che la decisione appaia fondata, in tutto o in parte, esplicitandone e rappresentandone la decisività, sull'affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che, per converso, la realtà effettiva (quale documentata in atti) induce, rispettivamente, ad escludere od affermare, così che esso sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di cassazione, nonché posto a fondamento dell'argomentazione logico-giuridica conseguentemente adottata dal giudice di legittimità, senza coinvolgere l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che costituisse un errore di percezione, suscettibile di costituire valido motivo di revocazione, la valutazione compiuta dal giudice di merito circa l'inesistenza della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio di esecuzione specifica di un contratto di compravendita, risultando l’esistenza di tale trascrizione già dalla sentenza di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)