Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni
Testo in vigore al
Art. 185 Approvazione dei progetti per impianti di telecomunicazioni
1. Gli impianti di telecomunicazioni, eccettuati quelli cui si riferiscono il secondo comma dell'art. 183 ed il quarto e quinto comma dell'art. 184, non possono essere eseguiti se i relativi progetti non siano stati preventivamente approvati dall'Amministrazione, salvo che non sia diversamente stabilito nel regolamento.
2. Per gli impianti delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dei concessionari ad uso pubblico, nel regolamento o negli atti di concessione sono stabiliti i casi in cui occorre la preventiva approvazione dei progetti.
3. Rimangono ferme le autorizzazioni amministrative e le prescrizioni previste da leggi speciali.
4. L'approvazione del progetto importa dichiarazione di pubblica utilita', nei casi e nella forma previsti dall'art. 231 del presente decreto.
Capo II. Norme comuni alle concessioni ad uso pubblico e ad uso privato
Art. 186 Cittadinanza italiana
1. Il titolare di una concessione deve essere cittadino italiano, ovvero, se e' persona giuridica, deve avere la nazionalita' italiana.
2. Si puo' prescindere dal predetto requisito per le concessioni ad uso privato.
Art. 187 Divieto di cessione
1. Le concessioni non possono formare oggetto di cessione, anche parziale, sotto qualsiasi forma, senza l'assenso dell'Amministrazione.
2. Tale assenso e' dato dallo stesso organo competente al rilascio della concessione.
Art. 188 Canoni di concessione
1. Il concessionario e' tenuto a corrispondere allo Stato un canone annuo nella misura stabilita nel presente decreto, o nel regolamento, o nell'atto di concessione.
Art. 189 Cauzione
1. Salvo quanto diversamente stabilito nel presente decreto, il concessionario deve prestare cauzione a garanzia degli obblighi assunti.
2. L'importo e le modalita' per la costituzione della cauzione, i casi e la misura in cui essa debba essere aumentata, reintegrata, e le relative sanzioni, sono stabiliti negli atti di concessione.
Art. 190 Estinzione della concessione
1. La durata della concessione e' stabilita nel provvedimento che l'accorda.
2. La concessione si estingue, oltre che per scadenza del termine:
1) per decadenza, per revoca o per riscatto;
2) per morte o per sopravvenuta incapacita' legale del concessionario, o, nei casi di persona giuridica, quando essa perda la personalita' giuridica;
3) per perdita della cittadinanza italiana o, nei casi di persona giuridica, per perdita della nazionalita' italiana, nei casi in cui sono richiesti tali requisiti;
4) per fallimento.
Art. 191 Decadenza
1. La decadenza della concessione e' pronunciata nel caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi imposti al concessionario.
2. Essa non puo' essere pronunciata se il concessionario non sia stato invitato, almeno 30 giorni prima, a fornire giustificazioni.
3. Nessun risarcimento o indennizzo di sorta e' in ogni caso dovuto al concessionario.
4. Il provvedimento di decadenza e' adottato dalla stessa Autorita' che ha emanato l'atto di concessione, ed ha effetto dal giorno in cui sia stato notificato al concessionario.
Art. 192 Incameramento delle cauzioni
1. In tutti i casi di estinzione della concessione, qualora il concessionario non provveda entro il termine di tre mesi dalla richiesta dell'Amministrazione, al pagamento di quanto ad essa dovuto, l'Amministrazione stessa procede all'incameramento della cauzione fino all'ammontare dei propri crediti liquidi.
2. La somma eventualmente residua e' messa a disposizione dell'interessato, ovvero, in caso di fallimento non seguito da bancarotta, dell'autorita' giudiziaria.
3. Qualora il fallimento dia luogo al reato di bancarotta semplice o fraudolenta, l'Amministrazione procede all'incameramento, totale o parziale, della cauzione.
4. Analogamente, l'Amministrazione puo' procedere al predetto incameramento, in tutti gli altri casi di estinzione della concessione dovuti a colpa del concessionario.
Art. 193 Controlli
1. Allo scopo di accertare la regolare osservanza degli obblighi assunti dal concessionario, l'Amministrazione ha la facolta' di effettuare controlli e verifiche sull'esercizio della concessione.
2. L'Amministrazione ha altresi' la facolta' di effettuare detti controlli e verifiche presso le sedi del concessionario; a tal fine il concessionario e' obbligato a dare, in qualsiasi momento, libero accesso ai funzionari dell'Amministrazione, muniti di apposita autorizzazione.
Art. 194 Condizioni, limiti, diritti ed obblighi del concessionario
1. Le condizioni, amministrative e tecniche, i limiti, i diritti e gli obblighi del concessionario, ove non previsti dal presente decreto sono stabiliti nel regolamento o negli atti di concessione.
2. Per le concessioni ad uso pubblico rilasciate nella forma di cui al successivo art. 196, le relative convenzioni precisano gli obblighi del concessionario, anche in rapporto allo sviluppo e perfezionamento tecnico degli impianti.
Art. 195 Impianto od esercizio di telecomunicazioni senza concessione o autorizzazione - Sanzioni
1. Chiunque installa, stabilisce od esercita un impianto di telecomunicazioni senza aver prima ottenuto la relativa concessione, o l'autorizzazione di cui al secondO comma dell'articolo 184, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena piu' grave:
1) con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 se il fatto non si riferisce ad impianti radioelettrici;
2) con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da L. 200.000 a L. 2.000.000 se il fatto riguarda impianti radioelettrici o televisivi via cavo.
2. Le stesse sanzioni si applicano nei confronti di chiunque installa od esercita un impianto ripetitore via etere di programmi sonori e televisivi esteri o nazionali senza avere la prescritta autorizzazione.
3. Il contravventore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati per il periodo di esercizio abusivo accertato, e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre.
4. Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.
5. Indipendentemente dall'azione penale, l'amministrazione puo' provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi.5
Capo III. Concessioni ad uso pubblico
Art. 196 Organo competente al rilascio delle concessioni ad uso pubblico
1. Si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, alle concessioni di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, salvo quanto diversamente stabilito dal successivo art. 197 del presente decreto.
Art. 197 Concessioni rilasciate da altri organi
1. Si provvede, con determinazione del direttore compartimentale competente per territorio, o dell'organo designato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione:
a) alle concessioni aventi per oggetto l'accettazione ed il recapito di telegrammi, salvo che il servizio stesso non sia svolto da titolari di concessioni rilasciate nella forma di cui al precedente art. 196;
b) alle concessioni aventi per oggetto l'impianto e l'esercizio di posti pubblici per trasmissioni telegrafiche.
2. In entrambi i casi e' necessario il parere del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, competente per territorio.
Art. 198 Scelta del concessionario
1. L'Amministrazione, qualora intenda dare in concessione servizi di telecomunicazioni, invita enti, societa' e ditte specializzate, che abbiano i requisiti per poter ottenere la concessione, ad indicare le condizioni alle quali sarebbero disposti ad assumere il servizio, tenendo presente il capitolato predisposto dall'Amministrazione stessa.
2. L'Amministrazione procedera' all'esame delle domande pervenute, facendo al Ministro per le poste e le telecomunicazioni le relative proposte.
3. Il Ministro stesso, sulla base di tali proposte, e sentito il consiglio di amministrazione, giudica definitivamente.
4. Le concessioni di servizi di telecomunicazioni possono essere accordate a societa' per azioni, il cui capitale sia direttamente o indirettamente posseduto in maggioranza dallo Stato, senza l'osservanza del procedimento di cui ai precedenti commi.
5. Analogamente si puo' prescindere dal predetto procedimento per le concessioni di cui al precedente art. 197.
Art. 199 Parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni
1. Deve essere sentito il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nei casi previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 433 del 6 marzo 1948, ratificato con la legge 15 febbraio 1953, n. 83, salvo che il valore degli impianti o delle opere da eseguire sia inferiore ai limiti richiamati nell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica sulle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo.
Art. 200 Collaudo degli impianti di telecomunicazioni
1. E' in facolta' dell'Amministrazione di procedere, a spese del concessionario, al collaudo degli impianti inerenti i servizi di telecomunicazioni.
2. Il collaudo non esonera il concessionario da eventuali responsabilita'.
Art. 201 Cessioni di immobili e di impianti patrimoniali dell'Amministrazione
1. Ai concessionari dei servizi di telecomunicazioni, l'Amministrazione puo' cedere in proprieta' o in locazione gli stabili e gli impianti necessari per l'espletamento dei servizi stessi, alle condizioni e con le modalita' stabilite dal regolamento.
Art. 202 Riscatto
1. Salvo quanto previsto dal successivo art. 203, l'autorita' che ha accordato la concessione puo', in qualunque tempo, procedere all'esecuzione del riscatto totale o parziale della stessa, con preavviso di almeno un anno.
2. Entro sei mesi dal preavviso deve essere emessa la dichiarazione di riscatto, con l'indicazione della data di esecuzione del medesimo.
3. Tra la dichiarazione di riscatto e quella di esecuzione deve intercorrere un periodo di tempo non superiore ad un anno.
4. Qualora al preavviso non segua, nel termine di cui al secondo comma, la dichiarazione di riscatto, il preavviso cessa di produrre ogni effetto.
Art. 203 Rinuncia alla facolta' di riscatto
1. Gli atti di concessione possono stabilire un termine entro il quale il riscatto non e' consentito.
2. L'Amministrazione puo' rinunciare all'esercizio della facolta' di riscatto per un periodo non superiore ai trent'anni dalla data di inizio della concessione, o dalla data di stipulazione dei nuovi patti.
Art. 204 Effetti del riscatto
1. Alla data di esecuzione del riscatto, l'Amministrazione subentra nella proprieta' degli impianti e dei materiali relativi all'esercizio della concessione, nonche' degli immobili di proprieta' del concessionario pertinenti al servizio concesso.
2. La presa di possesso e' effettuata mediante compilazione di un verbale di consegna e puo' avvenire anche prima che sia stato determinato il prezzo dei beni oggetto del riscatto.
3. Alla data di esecuzione del riscatto l'Amministrazione subentra nei diritti del concessionario, nonche' in tutti gli impegni dal medesimo assunti per forniture ed appalti, rivolti a realizzare piani tecnici gia' approvati dall'Amministrazione stessa.
4. L'Amministrazione subentra anche negli obblighi che derivano da leggi particolari, o che siano stati assunti con gli atti di concessione, per i casi in cui i concessionari abbiano emesso delle obbligazioni.
Art. 205 Determinazione del prezzo
1. Il prezzo spettante al concessionario deve essere stabilito entro un anno dalla data di esecuzione del riscatto; a tal fine il concessionario, nel termine di due mesi dalla notifica del preavviso di riscatto, deve presentare all'Amministrazione lo inventario dei beni di cui al precedente art. 204.
2. Detto inventario viene controllato ed aggiornato dall'Amministrazione, d'intesa con il concessionario, tenendo presenti le modificazioni intervenute fino alla data di presa di possesso e risultanti dal verbale di consegna.
3. Il prezzo sara' fissato di comune accordo tra le parti, in base al valore reale dei beni riferito alla data della presa di possesso dell'Amministrazione.
4. Qualora nel termine di un anno, di cui al primo comma, non sia stato raggiunto l'accordo sul valore da attribuire ai beni oggetto del riscatto, lo stesso sara' stabilito da un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato dall'Amministrazione, fino dal concessionario ed il terzo, con funzioni di presidente, scelto dal presidente del Consiglio di Stato, tra i consiglieri di Stato.
5. Il collegio dovra' procedere all'accertamento di cui al precedente comma nel termine di un anno dalla sua costituzione.