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Sez. L - , Sentenza n. 15999 del 18/05/2022 (Rv. 664711 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Pubblico impiego privatizzato - “Part time” autorizzato ex d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla l. n. 133 del 2008 - Trasformazione in rapporto di lavoro a tempo pieno - Consenso del lavoratore - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-05-18
Alla data
2012-06-20
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664711-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE

Nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, il rapporto di lavoro trasformato in "part time", secondo le modalità di cui al d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla l. n. 133 del 2008, può essere ricondotto dal datore di lavoro pubblico all'orario pieno solo con il consenso del lavoratore, poiché, in assenza di una norma che attribuisca alla pubblica amministrazione la potestà di incidere in aumento sull'orario di lavoro, non può essere invocato il generale potere di revoca delle autorizzazioni amministrative per esigenze pubbliche sopravvenute, in quanto l'autorizzazione al "part time" non costituisce esercizio di un potere di natura amministrativa, ma di una discrezionalità di diritto privato, attenendo alla gestione del rapporto di lavoro.

Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 CORTE COST., Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 73, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/11/2010 num. 83 art. 16, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)