Sez. 2, Sentenza n. 4274 del 14/12/1974 (Rv. 372945 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - INDENNIZZO - SOPRAELEVAZIONE DI UNA TERRAZZA A LIVELLO - INDENNIZZO AGLI ALTRI CONDOMINI - SPETTANZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - INDENNIZZO - SOPRAELEVAZIONE DI UNA TERRAZZA A LIVELLO - INDENNIZZO AGLI ALTRI CONDOMINI - SPETTANZA.*
L'indennita prevista dal quarto comma dell'art 1127 cod civ deve ritenersi dovuta agli altri condomini non solo per l'ipotesi della sopraelevazione del lastrico solare di un edificio in condominio, ma anche nel caso di sopraelevazione di una terrazza a livello eseguita dal proprietario di essa e dell'appartamento adiacente da cui vi si accede. (V 311'59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)