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Sez. 2, Sentenza n. 1823 del 09/06/1972 (Rv. 358826 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - LIMITI - IMPUGNAZIONE DELL'INTERA SENTENZA.*
Stato
decisa il 1972-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358826-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - LIMITI - IMPUGNAZIONE DELL'INTERA SENTENZA.*

La decadenza sancita dall'art 346 cod proc civ non si verifica quando dal contenuto dell'atto di appello si evince che l'appellante ha inteso impugnare in toto la sentenza di primo grado. Infatti, la soppressione, stabilita nel citato articolo, dell'effetto devolutivo dell'appello importa che il riesame delle domande e delle eccezioni non accolte in primo grado rimanga precluso solo dalla tacita acquiescenza dello appellante alla decisione che le abbia rigettate o pretermesse, acquiescenza che la legge desume dalla mancata espressa riproposizione delle relative questioni. (V 68'71, mass n 349397).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)