Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata
Testo in vigore al
Art. 26
1. I concessionari di autolinee devono corrispondere allo Erario una tassa di sorveglianza in ragione di L. 0,012 per ogni chilometro della percorrenza complessiva desunta dagli atti di concessione.
Art. 27
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 7538
Art. 28
1. Il concessionario di autolinee e' tenuto ad eseguire i trasporti previsti senza accordare preferenze, tranne il caso di richieste in eccesso, nel quale devono essere preferiti i trasporti a maggiore distanza. In ogni caso avra' la precedenza il trasporto dei dispacci contenenti corrispondenza e giornali.
Art. 29
1. Oltre agli oneri per le assicurazioni obbligatorie, stabilite dalle leggi in vigore, i concessionari di autolinee pubbliche sono tenuti a provvedere alle assicurazioni contro gli incendi e per le responsabilita' civili, e, per quanto riguarda il trasporto degli effetti postali, all'assicurazione contro il furto, la manomissione e la dispersione degli effetti stessi.
Art. 30
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 7538
Capo VII. Variazione o sostituzione di ditta, cessione, rinunzia, risoluzione, revoca, decadenza.
Art. 31
1. Qualsiasi variazione o sostituzione della ditta concessionaria deve essere, ai fini della concessione, preventivamente approvata dal Ministero dei trasporti o dall'ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o dal sindaco del Comune, a seconda che la concessione sia stata accordata con provvedimento governativo o comunale, secondo le rispettive competenze.
2. Qualora venga negata l'approvazione, il Ministero dei trasporti o l'ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o il sindaco del Comune ha facolta' di risolvere la concessione e di disporre la restituzione della cauzione.
Art. 32
1. E' nulla la cessione della concessione di autolinee senza la approvazione dell'autorita' concedente.
2. La cessione ad altri di ogni eventuale ragione dipendente dalla domanda di concessione, prima che la concessione medesima sia perfetta, equivale in ogni caso a semplice rinuncia alla domanda nei confronti dell'Amministrazione cui spetta accordare la concessione.
Art. 33
1. Salva sempre la facolta' di revoca da parte del Governo nei casi in cui vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinarono la concessione, qualora d'intesa col concessionario sia riconosciuta l'opportunita' della soppressione dell'autolinea, ovvero ne venga sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo entro un congruo termine, con sicurezza di continuita', si puo' far luogo alla risoluzione della concessione con restituzione della relativa cauzione.
2. Ove per i motivi indicati nel precedente comma il servizio venga sospeso soltanto parzialmente, il Ministero delle comunicazioni stabilisce, a suo esclusivo giudizio, se ed a quali condizioni la concessione possa continuare ad aver corso.6
Art. 34
1. Il concessionario di autoservizi incorre nella decadenza della concessione quando:
a) venga a perdere i requisiti di idoneita' di cui all'articolo 1;
b) non inizi l'esercizio nel termine prefisso, o iniziatolo, lo abbandoni ovvero l'interrompa o comunque lo effettui con ripetute e gravi irregolarita' per cause non dipendenti da forza maggiore;
c) Si rifiuti di eseguire il trasporto degli effetti postali;
d) ostacoli provvedimenti presi dall'autorita' governativa a norma di legge;
e) si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarita' di ordine amministrativo.
2. Nel caso in cui alla lettera a) la decadenza decorre dalla data in cui il fatto viene accertato; negli altri casi la pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due successive diffide intimate al concessionario ed operativa dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida.
Art. 35
1. Nel caso di rinunzia, da parte del richiedente, alla domanda di concessione di autoservizi ed in quelli di revoca, risoluzione o decadenza della concessione, il Governo puo' accordare la concessione medesima, senza nuova istruttoria, alle condizioni gia' ammesse ed approvate, ad altra ditta che, a suo esclusivo giudizio, presenti i necessari requisiti di idoneita' morale, tecnica e finanziaria, salvi gli eventuali diritti di preferenza a norma di legge.6
Capo VIII. Sanzioni e disposizioni finali.
Art. 36
IL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO7
Art. 37
1. Con l'entrata in vigore della presente legge restano abrogati:
1° il titolo III, e gli articoli 57, ultimo comma, e 62 del regolamento per i veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie approvato con R. decreto 29 luglio 1909, n. 710;
2° la parte III del testo unico delle disposizioni' di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tram-vie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, per quanto riguarda gli automobili;
8° il R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 922; ed ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nei precedenti articoli.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 28 settembre 1939-XVI1
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - BENNI - GRANDI -DI BEVEL - LANTINI
Visto, il Guardasigilli: GRANDI