Sez. U, Sentenza n. 2780 del 24/01/1996 Ud. (dep. 15/03/1996) Rv. 203972 - 01
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Corruzione - In genere | Proporzione tra la prestazione del privato e quella del pubblico ufficiale - Riguarda solo la corruzione impropria - Fattispecie.
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Corruzione - In genere
In tema di corruzione, il concetto di proporzione - da intendersi nel senso di mancanza di sproporzione manifesta tra la prestazione del privato e quella del pubblico ufficiale - riguarda soltanto la corruzione impropria prevista dall'art. 318 cod. pen., che si riferisce alla "retribuzione non dovuta" per il compimento di un atto dell'ufficio, e non pure la corruzione propria, prevista dall'art. 319 stesso codice, relativa al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, in cui non si fa riferimento al concetto di "retribuzione", essendo sufficiente che la "datio" sia correlata all'atto contrario ai doveri di ufficio che il pubblico ufficiale, per l'accordo intervenuto, deve compiere o ha compiuto. (Fattispecie relativa al regalo di un'imbarcazione di lusso con relativo motore ricevuto da un pubblico ufficiale per una complessa attività di falsificazione finalizzata a truffe di privati in danno dell'AIMA).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)