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Sez. 2, Sentenza n. 783 del 08/02/1989 (Rv. 461805 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - ATTO DI MOLESTIA - IN GENERE - COMODATARIO - DEDUZIONE DELLA SUSSISTENZA DI UN CONTRATTO DI AFFITTO - MOLESTIA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461805-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - ATTO DI MOLESTIA - IN GENERE - COMODATARIO - DEDUZIONE DELLA SUSSISTENZA DI UN CONTRATTO DI AFFITTO - MOLESTIA - SUSSISTENZA.*

La molestia che legittima la proposizione della Azione di manutenzione può esplicarsi non solo mediante un'attività materiale che incida su uno stato di fatto attuale (molestia di fatto), ma anche mediante un'opposizione all'Esercizio dallo altrui possesso, la quale, pur senza determinare un mutamento obiettivo e concreto nello stato di fatto, si risolva in una menomazione del potere del possessore (molestia di diritto). Pertanto, stante la sostanziale differenza tra i diritti del comodatario, specie se a tempo indeterminato, e quelli dell'affittuario, e la conseguente diversa e maggiore incidenza della posizione del secondo sulla situazione possessoria del concedente, deve ritenersi che integra molestia di diritto, contro la quale è ammessa la tutela con l'Azione di manutenzione ai sensi dell'art. 1170 cod. civ., la pretesa, opposta dal comodatario al concedente che intenda ottenere la restituzione del bene, della esistenza di un contratto di affitto, derivandone con il rafforzamento della posizione di fatto del detentore l'alterazione e compressione dei poteri del concedente.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)