Sez. 5, Sentenza n. 26886 del 21/12/2009 (Rv. 610889 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE | Fondazioni bancarie - Disciplina fiscale ex art. 12 del d.lgs. n. 153 del 1999 - Divieto di rimborso del credito d'imposta sui dividendi - Operatività - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE
Nella disciplina fiscale delle fondazioni bancarie di cui all'art. 12 del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, il divieto, previsto dal comma 6, di rimborso o riporto a nuovo del credito d'imposta sui dividendi, intende evitare la persistenza di tale beneficio in sovrapposizione con le agevolazioni tributarie (esonero dalla ritenuta sui dividendi ex art. 10-bis della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 ed aliquota dimidiata IRPEG, ex art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601) riconosciute alle fondazioni "che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del titolo I" (comma 1), con la conseguenza che, per negare legittimamente il rimborso, l'ufficio ha l'onere di dedurre e provare che la fondazione richiedente ha adeguato il proprio statuto nel modo suddetto o che, comunque, ha effettivamente goduto, nell'esercizio in corso, delle predette agevolazioni.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 6 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 14 CORTE COST., Legge 29/12/1962 num. 1745 art. 10, Legge 29/12/1962 num. 1745 art. 10 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)