Sez. 5, Sentenza n. 23029 del 03/04/2017 Ud. (dep. 11/05/2017) Rv. 270206 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - SOSTITUZIONE DI PERSONA | Possesso di documenti di identità falsi - Assorbimento - Esclusione.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - SOSTITUZIONE DI PERSONA
Il delitto di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) non è assorbito da quello di possesso di documenti di identità falsi (art. 497 bis cod. pen.), ma i due reati concorrono; infatti, la seconda delle due disposizioni punisce il mero possesso o la fabbricazione del documento, indipendentemente dalla successiva utilizzazione, mentre la prima - nel caso la sostituzione avvenga ricorrendo ad un documento di identificazione contraffatto - presuppone proprio tale utilizzazione, la quale costituisce, pertanto, un fatto ulteriore e autonomo rispetto a quello incriminato dall'art. 497 bis cod. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 494, Cod. Pen. art. 497 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)