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Sez. 2 - , Sentenza n. 4844 del 24/02/2017 (Rv. 643057 - 02)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE | Spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni - Criteri legali di ripartizione - Derogabilità con il regolamento condominiale contrattuale o con delibera unanime dell'assemblea - Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643057-02

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE

Alla stregua della stessa lettera dell'art. 1123 c.c., la disciplina legale della ripartizione delle spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio è, in linea di principio, derogabile, con la conseguenza che deve ritenersi legittima la convenzione modificatrice di tale disciplina, contenuta nel regolamento condominiale di natura contrattuale, ovvero nella deliberazione dell'assemblea, quando approvata da tutti i condomini.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1138

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)