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Sez. 6, Sentenza n. 6134 del 17/04/1973 Ud. (dep. 05/09/1973) Rv. 124889 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI(IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - INDICAZIONI E DENOMINAZIONI - OBBLIGATORIE - PRODOTTI ALIMENTARI(SINGOLI PRODOTTI) - SCIROPPI - SCIROPPI DI ORZATA IN BOTTIGLIE - OBBLIGO DI INDICARE IL CONTENUTO GARANTITO IN LITRI - INDICAZIONE ESPRESSA IN GRAMMI - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO.*
Stato
decisa il 1973-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/124889-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI(IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - INDICAZIONI E DENOMINAZIONI - OBBLIGATORIE - PRODOTTI ALIMENTARI(SINGOLI PRODOTTI) - SCIROPPI - SCIROPPI DI ORZATA IN BOTTIGLIE - OBBLIGO DI INDICARE IL CONTENUTO GARANTITO IN LITRI - INDICAZIONE ESPRESSA IN GRAMMI - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO.*

L'art 5, lettera e), della legge 2o febbraio 1968, n 116, tassativamente prescrive che i recipienti e gli involucri contenenti gli sciroppi di orzata debbono sempre recare in modo chiaro, evidente e indelebile, tra le altre indicazioni, anche il volume dello sciroppo contenuto nei recipienti, espresso con la frasè contenuto garantito litri...'. Poiche la quantita del prodotto contenuto nei singoli recipienti destinati al commercio deve essere esclusivamente indicata con unita di misura riferita al volume, non adempie l'Obbligo imposto dalla legge l'indicazione del contenuto espressa mediante una misura riferita al peso(grammi).*

Riferimenti normativi: Legge 23/02/1968 num. 116 art. 5 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)