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Sez. 1, Sentenza n. 10357 del 17/05/2005 (Rv. 581482 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Istanza di ammissione di prova testimoniale respinta dal giudice di merito - Controllo della decisività dei fatti da provare - Onere a carico del ricorrente - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581482-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci la mancata ammissione in appello di una prova testimoniale ha l'onere di indicare specificamente le circostanze formanti oggetto della prova medesima, affinchè la Corte Cass. possa esercitare il controllo circa il carattere decisivo dei fatti che si assumono trascurati dal giudice di merito; infatti, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere tale controllo sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, senza dover colmare le eventuali lacune con indagini integrative (Nella specie, la Corte Cass. ha ritenuto inammissibile il motivo per difetto di autosufficienza della relativa censura, essendosi la ricorrente limitata a indicare genericamente i temi sui quali doveva vertere la dedotta prova per testi, non consentendo così alla Corte Cass. di verificare, sulla base del solo ricorso, la correttezza del giudizio di irrilevanza espresso su di essa dal giudice "a quo").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)