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Sez. 1, Sentenza n. 3658 del 22/12/1972 (Rv. 361693 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETA DI PERSONE - SOCIO A RESPONSABILITA ILLIMITATA - AMMISSIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361693-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETA DI PERSONE - SOCIO A RESPONSABILITA ILLIMITATA - AMMISSIONE - ESCLUSIONE.*

Il socio illimitatamente responsabile (nella specie, socio accomandatario) non ha la qualita di imprenditore commerciale, perche anche nelle societa di persone che sono prive di personalita giuridica, la titolarita dell'impresa spetta non ai singoli soci ma alla societa, essendo questa il centro unitario di imputazione degli Atti e delle attivita compiuti dagli amministratori. La legge prevede talvolta la soggezione del socio illimitatamente responsabile a procedure concorsuali, indipendentemente dalla sua qualita di imprenditore commerciale, estendendo ad esso il fallimento e, salvo patto contrario, il concordato preventivo della societa (art 147 e 184 legge fallimentare); ma analoghe Disposizioni non si rinvengono ne in Sede di amministrazione controllata (ove il socio non e in alcun modo considerato), ne in Sede di liquidazione coatta amministrativa (ove e previsto, dall'art 211 della stessa legge, l'Obbligo dei soci illimitatamente responsabili di concorrere all'Estinzione del passivo, ma non la liquidazione del loro patrimonio). Da cio discende, in base al principio generale espresso dall'art 1 del RD 16 marzo 1942, n 267 (secondo cui alle Disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e sull'amministrazione controllata sono soggetti gli imprenditori che esercitano un'attivita commerciale), che alle citate Disposizioni degli artt 147 e 184 deve riconoscersi carattere eccezionale, con la conseguenza che - mancando ogni riferimento al socio in tema di procedura per amministrazione controllata - non e possibile, applicando analogicamente le Disposizioni stesse, ritenere consentita l'ammissione anche del socio alla detta procedura.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 211, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 211, Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 184 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 184 CORTE COST., Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)