diritto.io

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68

Testo in vigore al

Titolo sesto. Norme finali di rinvio

Capo I. Disposizioni particolari e finali

Art. 68 Disposizioni particolari

1. Nell'articolo 31, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e' aggiunto il seguente periodo:
Nei confronti dei dipendenti componenti dei Comitati di gestione od organi corrispondenti non collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, deve essere posta in essere ogni modalita' di articolazione dell'orario di lavoro idonea a garantire l'espletamento del mandato, fermo, peraltro, rimanendo l'obbligo del debito orario.

2. Il comma 4 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e' sostituito dal seguente:
"4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non puo' superare L. 10.000. Il dipendente e' tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2.000 per pasto.

3. Il comma 3 del'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e' sostituito dal seguente:
"3. Per l'attuazione della suddetta attivita', ogni anno le Amministrazioni, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, iscrivono a bilancio uno stanziamento da determinarsi in sede regionale in misura comunque non superiore a L. 5.000 annue per dipendente.
Eventuali condizioni piu' favorevoli definite in sede di accordi decentrati sono mantenute sempreche' lo stanziamento gia' esistente non sia superiore al L. 10.000 annue per dipendente."

4. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e' cosi' integrato:

  1. a) dopo la lettera e) del comma 3 e' inserita la seguente:
    "f) il comando finalizzato previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761";

  2. b) al termine del comma 10 e' inserito il seguente periodo:"La partecipazione ai corsi, convegni e congressi, la frequenza delle scuole di specializzazione e gli esami sostenuti devono essere adeguatamente documentati al fine della concessione del congedo straordinario previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e dalla circolare 10705 del 30 dicembre 1987 del Dipartimento della funzione pubblica";

  3. c) al comma 15, dopo le parole "correzione degli elaborati" sono aggiunte le seguenti "nonche' per la partecipazione alle attivita' degli organi didattici";

  4. d) dopo il comma 15 e' aggiunto il seguente:
    "16. In attesa della istituzione della commissione paritetica e del comitato tecnico scientifico previsto dai commi 5 e 9, al livello di singolo Ente sulle questioni demandate alla competenza di tali organi, decide l'Ufficio di direzione".

5. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, sono inseriti i seguenti:
"La festivita' nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo, ne' a monetizzazione.
Nei confronti dei soli dipendenti che, per assicurare il servizio, prestano la loro opera durante la festivita' nazionale coincidente con la domenica si applica la disposizione recata nel precedente secondo comma".

6. Agli operatori professionali dirigenti forniti di abilitazione alle funzioni direttive ed adibiti a compiti di organizzazione e di programmazione, nonche' agli operatori professionali dirigenti direttori delle scuole di formazione degli operatori sanitari ed ai collaboratori coordinatori amministrativi con tre anni di anzianita' nella posizione funzionale medesima e' attribuito, a decorrere dal 1› dicembre 1990, il livello retributivo VIII-bis previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, pari a L. 17.571.000 annue lorde.

7. Il personale del ruolo sanitario con funzioni di riabilitazione - operatori professionali di I categoria previsto dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, a decorrere dal 1› dicembre 1990 e' inquadrato nella posizione funzionale di operatore professionale coordinatore corrispondente al VII livello retributivo.

8. Il personale appartenente alla posizione funzionale corrispondente al I livello retributivo - addetto alle pulizie - in servizio alla data 1› dicembre 1990 al compimento di tre anni di anzianita' nella posizione funzionale e' inquadrato nel II livello retributivo.

Art. 69 Commissioni per la verifica e la revisione della qualita' dei servizie delle prestazioni sanitarie

1. In ogni Regione e' costituita la Commissione regionale per la verifica e revisione della qualita' dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

2. La Commissione ha i seguenti compiti:

  1. a) valutare i servizi sanitari in termini di:

    1. 1) adeguatezza delle strutture, attrezzature e personale;

    2. 2) correttezza delle procedure e delle prestazioni;

    3. 3) risultati raggiunti rispetto ai bisogni dei cittadini, ai programmi deliberati e in comparazione con gli standard medi nazionali;

  2. b) promuovere la diffusione delle metodologie per il miglioramento qualitativo delle prestazioni, anche attraverso l'avvio di iniziative specifiche, regionali o locali, di formazione di personale esperto in valutazione e promozione delle qualita' dei servizi e della assistenza sanitaria;

  3. c) convalidare e verificare progetti e programmi di valutazione predisposti a livello di Unita' Sanitaria Locale dall'apposita commissione di cui al comma 7.

3. La commissione e' nominata con provvedimento del Presidente della Giunta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed e' presieduta dal Presidente dell'Ordine dei medici della provincia capoluogo di regione.

4. La Commissione e' composta da:

  1. a) i Presidenti degli Ordini e dei Collegi provinciali del capoluogo regionale;

  2. b) due funzionari regionali scelti nei settori epidemiologico- informativo, dell'assistenza sanitaria, della programmazione sanitaria;

  3. c) sette esperti qualificati nei settori della valutazione della qualita' dei servizi e delle prestazioni sanitarie; della programmazione ed organizzazione dei servizi; della epidemiologia e statistica; della formazione professionale; della assistenza infermieristica (nursing), assistenza farmaceutica e diagnostica strumentale, scelti dalla regione fra i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale o di strutture universitarie e tra i componenti di societa' scientifiche;

  4. d) cinque rappresentanti nominati annualmente e congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, in modo da garantire la presenza dei diversi profili professionali;

  5. e) un funzionario regionale della carriera direttiva amministrativa, con funzioni di segretario.

5. La commissione regionale invia un rapporto semestrale al Comitato nazionale di cui al comma 11 sui progetti e sui programmi avviati e sui risultati raggiunti.

6. Per la vigenza del presente regolamento, il coordinatore sanitario della Unita' Sanitaria Locale, tenuto conto degli indirizzi regionali e sentito l'Ufficio di Direzione, individua almeno tre tra i seguenti progetti di valutazione della qualita' dei servizi e delle prestazioni, dei quali almeno uno di valenza ospedaliera e uno di valenza territoriale:

  1. a) revisione delle procedure di accettazione ospedaliera;

  2. b) consumo di farmaci per giornata di degenza e loro valutazione quanti-qualitativa anche in funzione del rapporto costo-beneficio;

  3. c) tempi di risposta diagnostica intraospedaliera, in rapporto alle attivita' in plus-orario e alla durata media delle degenze;

  4. d) utilizzo delle camere operatorie in rapporto alla durata delle esigenze nelle unita' operative a valenza chirurgica e al rapporto tra ricoverati e operati nelle stesse unita';

  5. e) prevenzione e terapia delle lesioni da decubito;

  6. f) adozione e valutazione di nuovi modelli di assistenza infermieristica per obiettivi e miglioramento degli aspetti di carattere alberghiero;

  7. g) riscontri anatomo-patologi sui reperti chirurgici e riscontri autoptici sui decessi;

  8. h) valutazione dei servizi di pronta disponibilita' nei settori sanitario, veterinario e igienistico-ambientale, in rapporto ai bisogni prevedibili e alle attivita' effettivamente svolte;

  9. i) valutazione dei servizi e dei programmi adottati in attuazione del Piano Sanitario Nazionale e regionale;

  10. l) qualita' della documentazione clinica e adozione della cartella infermieristica. Ulteriori programmi possono essere aggiunti in sede locale con riferimento ad aspetti critici della situazione assistenziale;

  11. m) valutazione di progetti e di metodologie per la prevenzione delle infezioni ospedaliere.

7. Sulla proposta del coordinatore sanitario deliberano, entro il termine indicato al comma 3, gli organi della unita' sanitaria lo- cale, i quali procedono, contestualmente, alla costituzione della commissione professionale per la verifica e la revisione della qualita' dei servizi e delle prestazioni della Unita' Sanitaria Lo- cale, la cui composizione, in relazione ai programmi deliberati, e' la seguente:

  1. a) il Presidente dell'ordine o collegio interessato, che la presiede;

  2. b) i responsabili dei servizi interessati;

  3. c) tre esperti nei campi oggetto dei programmi;

  4. d) tre operatori dei servizi interessati;

  5. e) il direttore sanitario e il coordinatore sanitario, nonche' il coordinatore amministrativo per i programmi a valenza organizzativo- gestionale.

8. In relazione alle peculiarita' della verifica e revisione della qualita' nei presidi ospedalieri, la commissione di Unita' Sanitaria Locale ha una sua proiezione stabile all'interno della direzione sanitaria del presidio ospedaliero di maggiore rilevanza nella Unita' Sanitaria Locale, la quale opera come nucleo operativo ospedaliero per la promozione e la valutazione della qualita' tecnico-scientifica ed umana dei servizi e delle prestazioni ospedaliere. Il nucleo operativo e' composto dagli operatori che intendono avviare o hanno in atto programmi di valutazione della qualita', dal direttore sanitario, che ne fa parte di diritto e dal coordinatore sanitario ed opera nell'ambito dei programmi a valenza ospedaliera adottati ai sensi del comma 7.

9. La commissione della Unita' Sanitaria Locale invia semestralmente alla commissione regionale di cui al comma 1 un rapporto sui programmi attivati e i risultati conseguiti.

10. La mancata osservanza dei termini perentori indicati per la costituzione delle commissioni regionali e di Unita' Sanitaria Locale determina l'azione sostitutiva a norma della leggi vigenti. Le commissioni operano validamente anche se in composizione ristretta per carenza di designazione di alcuni membri.

11. A livello nazionale il coordinamento delle attivita' di verifica e revisione della qualita' dei servizi e delle prestazioni e' affidato ad un comitato nazionale per la valutazione della qualita' tecnico-scientifica ed umana dei servizi e degli interventi sanitari e per l'accreditamento delle istituzioni sanitarie.

12. Il comitato, istituito con decreto del Ministro della Sanita', e' presieduto dal Presidente della Federazione degli Ordini dei medici ed e' composto da:

  1. a) i rappresentanti delle federazioni degli ordini e dei collegi;

  2. b) esperti nelle seguenti aree: diagnosi, cura, riabilitazione; prevenzione, sanita' pubblica, farmaceutica e organizzazione dei servizi; epidemiologia, valutazione della qualita' e sistemi informativi; amministrativo-gestionale; essi sono scelti fra i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, delle universita', di Enti nazionali di ricerca scientifica e le associazioni scientifiche e culturali mediche, e di altre professionalita' sanitarie, fino ad un massimo di trenta persone;

  3. c) il direttore dell'Istituto superiore di sanita' o suo delegato;

  4. d) sei rappresentanti nominati annualmente e congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, garantendo la presenza dei diversi profili professionali;

  5. e) il segretario generale del Consiglio sanitario nazionale;

  6. f) sei rappresentanti delle direzioni generali del Ministero della Sanita';

  7. g) un rappresentante del Ministero del Tesoro;

  8. h) un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica;

  9. i) sei rappresentanti delle Regioni;

  10. l) tre rappresentanti dell'ANCI e dell'UNCEM;

  11. m) il dirigente generale del Servizio centrale della programmazione sanitaria come responsabile del sistema informativo di governo, con funzioni di coordinamento della segreteria del Comitato.

13. Il Comitato puo' essere articolato in sezioni corrispondenti ad aree distinte di intervento e di valutazione.

Parte seconda. Area medica

Titolo primo. Disposizioni generali

Capo I. Campo di applicazione

Art. 71 Area di applicazione e durata

1. Il presente regolamento si applica a tutto il personale medico di ruolo e non di ruolo dipendente dagli Enti individuati dall'articolo 6, commi 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

2. Il presente regolamento concerne il triennio 1› gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti giuridici decorrono dal 1› gennaio 1988; gli effetti economici decorrono dal 1› luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

Capo II. Rapporti con l'utenza

Sezione I. Cittadino utente

Art. 72 Rapporti amministrazione-cittadino

1. Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, le parti assumono come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza, da realizzarsi nel modo piu' congruo, tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative in cui si articolano gli Enti.

2. A tale scopo, gli Enti approntano adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti e per una piu' agevole utilizzazione dei servizi anche attraverso l'individuazione di appositi Uffici di Pubbliche Relazioni, se necessario decentrati, con il compito di fornire agli utenti ogni utile informazione, anche documentale, sui servizi erogati dall'Ente, sulla loro dislocazione nel territorio, sugli orari di apertura, sul tipo di prestazioni nonche' di ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti al fine del miglioramento dei servizi.

3. In tale quadro gli Enti predispongono, sentite le Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative, appositi progetti - in particolare - per assicurare condizioni di rispetto, chiarezza e di dialogo nel rapporto con gli utenti, vivi compresa la riconoscibilita' degli addetti ai servizi attraverso il cartellino di riconoscimento, secondo le vigenti disposizioni. I suddetti interventi sono diretti ad assicurare, secondo la natura degli adempimenti istituzionali:

  1. a) una formazione professionale del personale volta al rispetto della dignita' umana del malato e dell'utente, da attuare attraverso piani da definire in sede di negoziazione decentrata, specificamente rivolta ad assicurare completezza e chiarezza delle informazioni fornite, anche con l'ausilio di apparecchiature elettroniche.

  2. b) la semplificazione e l'unificazione della modulistica, almeno a livello di Ente, e la riduzione della documentazione a corredo delle domande di presta-zioni, applicando le norme sull'autocertifica-zione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e le istruzioni contenute nella circolare del Ministro per la funzione pubblica del 20 dicembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989;

  3. c) l'ampliamento degli orari di apertura delle strutture, per garantire, la esigenza degli utenti di accedere alle strutture stesse;

  4. d) il collegamento tra Amministrazioni nonche' l'unificazione di adempimenti che valgano ad agevolare il rapporto con gli utenti, anche attraverso l'istituzione di servizi polivalenti;

  5. e) il miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al ricevimento degli utenti con l'obiettivo di ridurre al minimo l'attesa ed i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le barriere architettoniche ed adottando idonee soluzioni atte a facilitare l'accesso all'informazione ed ai pubblici servizi delle persone non autonome portatrici di handicap ed anziane.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento e, in seguito, con cadenza annuale, gli Enti promuovono apposite conferenze unitamente alle Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative su base nazionale, sentite le associazioni diffuse su larga scala e maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza ed in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza.

Sezione II. Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali

Art. 73 Servizi pubblici essenziali

1. Ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali, nel comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale - Area negoziale della professionalita' medica - sono i seguenti;

  1. a) assistenza sanitaria;

  2. b) igiene pubblica;

  3. c) veterinaria;

  4. d) protezione civile.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 devono garantirsi, con le modalita' di cui all'articolo 74, la continuita' delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

  1. a) accettazione per i ricoveri d'urgenza; pronto soccorso medico e chirurgico nonche' servizi specialistici e diagnostici necessari a garantire le urgenze; prestazioni di diagnosi e cura non differibili a giudizio medico nelle divisioni e servizi ospedalieri nonche' nei servizi territoriali psichiatrici e per le tossicodipendenze; anestesia per le sole urgenze;rianimazione e terapia intensiva;

  2. b) profilassi urgenti in caso di malattie infettive, delle tossinfezioni alimentari e degli interventi urgenti per gli inquinamenti ambientali; interventi urgenti in caso di infortuni sul lavoro;

  3. c) interventi urgenti in caso di malattie infettive e di zoonosi;Controllo degli animali morsicatori ai fini della profilassi antirabbica;ispezione veterinaria degli animali morti o in pericolo di vita;approvvigionamento carneo agli ospedali, case di cura ed istituti convenzionati nonche' residenze protette ed assistite; servizi diagnostici necessari per garantire le urgenze;

  4. d) referti, denunce, certificazioni ed autorizzazioni sanitarie urgenti; prestazioni di sanita' pubblica per gli aspetti urgenti comprese quelle medico-legali; atti ed attivita' non differibili previsti per gli adempimenti imposti dalla legge a tutela degli interessi pubblici preminenti e provvedimenti contingibili ed urgenti di competenza dell'autorita' sanitaria locale;

  5. e) prestazioni urgenti svolte dal Servizio Sanitario Nazionale per conto della protezione civile.

Art. 74 Prestazioni indispensabili e contingenti di personale medico per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali

1. Al fine di cui all'articolo 73 - relativamente ai servizi pubblici essenziali in esso indicati - sono individuati, per le di- verse qualifiche e discipline, appositi contingenti di personale medico, non inferiori a quelli stabiliti per i giorni festivi, per garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con apposito accordo decentrato a livello locale per singolo Ente - da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata - sono individuate le discipline e le qualifiche di personale che formano i contingenti nonche', sulla base di quanto previsto dal comma 1, i contingenti numerici necessari a garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. In mancanza di accordo nel termine predetto, nei successivi quindici giorni il Ministro per la Funzione Pubblica convoca le parti, unitamente alla Regione interessata, per il raggiungimento dell'intesa.

3. Nelle more della definizione dell'accordo di cui al comma 2, le Organizzazioni Sindacali mediche assicurano, comunque, le prestazioni indispensabili indicate nell'articolo 73, con contingenti non inferiori a quelli stabiliti per i giorni festivi.

4. In conformita' dell'accordo di cui al comma 2, gli Enti, sentite le Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative, sulla base dei turni programmati e su proposta dei responsabili dei relativi servizi, individuano, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'articolo 73, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuita' delle predette prestazioni, comunicando - 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle Organizzazioni Sindacali dei medici che hanno proclamato l'azione di sciopero ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

5. L'accordo decentrato di cui al comma 2 ha validita' per il periodo di vigenza del presente regolamento e conserva la sua efficacia sino alla definizione dei nuovi accordi.

Capo III. Contrattazione decentrata e procedure per il raffreddamento dei conflitti

Art. 75 Tempi e procedure di applicazione dell'accordo nazionale

1. I provvedimenti applicativi delle disposizioni contrattuali riguardanti istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono adottati dai competenti organi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 76 Tempi e procedure della contrattazione decentrata

1. La negoziazione decentrata resta disciplinata dalle disposizioni di cui agli articoli 74 e 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 maggio 1987, n. 270
, salvo quanto previsto dal comma 2. 2. Il comma 2 dell'art. 75 e' sostituito dai seguenti:

2. Gli Enti provvedono a costituire le delegazioni di parte pubblica abilitate alla trattativa ai vari livelli di contrattazione decentrata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed a convocare le Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative ai sensi delle vigenti disposizioni, per l'avvio del negoziato entro e non oltre 15 giorni.

3. La negoziazione decentrata regionale e locale deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi nel termine di 30 giorni dal suo inizio.

4. All'accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata e' data esecuzione con provvedimento adottato dall'organo competente entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione o dalla data di scadenza del termine di 15 giorni stabilito per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di Organizzazioni Sindacali dissenzienti.

5. Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione regionale sono pubblicati entro 15 giorni dalla sottoscrizione nel Bollettino Ufficiale della Regione e sono recepiti dai singoli enti entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione e, comunque, entro e non oltre i 45 giorni dalla sottoscrizione.

6. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati devono essere definite in una unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi individuati fra le parti negli accordi predetti.

7. Ove, nell'interpretazione delle norme degli accordi decentrati in sede regionale e locale dovessero insorgere contrasti, gli stessi sono risolti congiuntamente tra le parti mediante riconvocazione delle stesse. Sulla base degli orientamenti emersi, rispettivamente, la Regione e l'Ente provvedono ad emanare i conseguenti indirizzi.

8. Gli accordi decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro esecuzione.

9. Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente regolamento e conservano la loro efficacia sino all'entrata in vigore dei nuovi accordi.

Art. 77 Procedure di raffreddamento dei conflitti

6. L'apertura del conflitto non determina l'interruzione del procedimento amministrativo. Entro 30 giorni dalla formale richiesta di cui ai commi 3 e 5 il Ministro per la Funzione Pubblica provvede a convocare le delegazioni trattanti per l'esame delle questioni prospettate. A seguito degli orientamenti emersi dalle delegazioni trattanti, il Ministro per la Funzione Pubblica provvede ad emanare conseguenti indirizzi applicativi per tutti gli enti interessati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, punto 2, della legge 29 marzo 1983, n. 93, informandone preventivamente le relative delegazioni.

Titolo secondo. Programmazione ed organizzazione del lavoro

Capo I. Organizzazione del lavoro

Art. 78 Organizzazione del lavoro

1. Al fine di favorire il processo di riordino e riorganizzazione degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale gia' avviato - nel quadro della programmazione sanitaria nazionale prevista dalla legge 25 ottobre 1985, n. 595 - con il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, con il decreto del Ministro della Sanita' 13 settembre 1988 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 1988 n. 225 ed, a livello regionale, con le relative leggi di piano sanitario ed atti di indirizzo, e' necessario, in attesa dell'approvazione della legge di riforma del Servizio Sanitario Nazionale, introdurre criteri di adeguamento dell'organizzazione del lavoro per il corretto svolgimento delle attivita' istituzionali.

2. Fermo restando il quadro normativo di riferimento previsto dall'ordinamento vigente, le esigenze delle strutture e servizi sanitari richiedono una razionalizzazione dei modelli organizzativi delle unita' operative ospedaliere ed extra-ospedaliere anche in senso dipartimentale ed una diversa articolazione funzionale delle varie professionalita' che concorrono nel lavoro d'equipe all'erogazione delle prestazioni secondo il grado di autonomia e responsabilita' di ciascuno dei dipendenti medici e veterinari.

3. Al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dai commi 1 e 2, gli Enti, con riferimento agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e sulla base delle disposizioni regionali in materia, rideterminano le dotazioni organiche degli assistenti medici e veterinari collaboratori, trasformando il 30% dei relativi posti in altrettanti posti di posizione funzionale intermedia. Ferma rimanendo la dotazione organica complessiva, analoga trasformazione puo' riguardare i posti di assistente medico e veterinario collaboratore resisi vacanti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, salvo quelli per i quali siano stati banditi i relativi concorsi di assunzione. La copertura dei posti risultanti dalla predetta trasformazione e' disciplinata con decreto del Ministro della Sanita' da emanarsi, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, entro e non oltre il 1° dicembre 1990.

4. Gli Enti, nella proposta di ampliamento o istituzione di nuovi servizi nelle piante organiche provvisorie o definitive, di norma si attengono al nuovo assetto della organizzazione del lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Le Regioni e gli Enti nell'ambito delle rispettive competenze, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, portano a termine, con le modalita' gia' deliberate a livello regionale e qualora non ultimate, le procedure concorsuali per la copertura dei posti derivanti dalla trasformazione delle dotazioni organiche, comunque attuata ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e, comunque, sono tenuti a verificare lo stato di attuazione dell'articolo 17 stesso, ai fini di una corretta applicazione del principio della parita' aiuti-assistenti.

6. La trasformazione dei posti di assistente medico e veterinario collaboratore prevista dal comma 3 riguarda tutti i servizi sanitari e veterinari dell'Ente e,nell'ambito ospedaliero, » aggiuntiva rispetto ai processi di trasformazione di cui al comma 5. La percentuale complessiva di cui al comma 3 » articolata, con compensazione dei resti, nel 5% per i veterinari, nel 5% per i medici dei servizi extra ospedalieri e nel 20% per i medici ospedalieri, tenuto conto, in tale caso, delle attivita' assistenziali riconosciute come alta specialita' ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 ottobre 1985, n.595.

7. In attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, nella presente fase di transizione, una diversa articolazione funzionale della professionalita' medica e veterinaria si pone come fattore indispensabile dell'avvio del processo di trasformazione e di riordino dei servizi sanitari degli Enti, che si realizza anche attraverso una integrazione delle attribuzioni proprie delle posizioni funzionali iniziali ed intermedie del personale medico e veterinario prevista dall'articolo 63, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821, per una migliore aderenza alla realta' ed alle mutate esigenze dell'organizzazione del lavoro.

Art. 79 Orario di lavoro

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 78, al fine di garantire un incremento dell'efficienza dei servizi sanitari nonche' per favorire le attivita' di didattica, ricerca ed aggiornamento, a decorrere dal 1° ottobre 1990 l'orario di lavoro del personale medico a tempo pieno, nonche' del personale veterinario, e' fissato in ore 38 settimanali.

2. Per il personale medico a tempo definito l'orario di lavoro e' fissato dalla stessa data in 28 ore e trenta minuti settimanali.

Art. 80 Lavoro straordinario

1. Il lavoro straordinario non puo' essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.

2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno, carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere preventivamente autorizzate.

3. A decorrere dal 31 dicembre 1990, il monte ore complessivo annuo per prestazioni di lavoro straordinario non deve eccedere il limite globale pari a n. 50 ore annue per il numero dei dipendenti in servizio. Nel caso di particolari motivate esigenze di servizio con carattere di emergenza, dovute anche a carenza di organico e per assicurare i servizi di guardia e pronta disponibilita', il monte ore annuo complessivo puo' essere aumentato del 30%.

4. I limiti individuali sono determinati dagli Enti in sede di contrattazione decentrata in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale nel rispetto del monte orario complessivo di cui al comma 3. I limiti individuali cosi' determinati per dipendente costituiscono il monte ore disponibile per l'unita' operativa di appartenenza, all'interno della quale e' possibile l'attribuzione di ore non fruite da altro personale.

5. Nella determinazione dei limiti individuali si tiene particolare conto del richiamo in servizio per pronta disponibilita'; del servizio di guardia medica nella previsione del comma 7 dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270; dell'assistenza e partecipazione a riunioni degli organi collegiali istituzionali; della partecipazione a commissioni - ivi comprese quelle relative a concorsi del Servizio Sanitario Nazionale - o ad altri organi collegiali nella sola ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi.

6. Le ulteriori prestazioni di lavoro straordinario svolte per esigenze sopravvenute oltre la determinazione dei limiti individuati nei commi 4 e 5 sono compensate con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, nel mese successivo.

7. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario e' determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente, dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:

  1. a) stipendio tabellare base iniziale di livello in godimento;

  2. b) indennita' integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;

  3. c) rateo di tredicesima mensilita' delle due precedenti voci.

8. Gli stipendi tabellari iniziali previsti dall'articolo 108, comma 1, hanno effetto sulla determinazione della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

9. La maggiorazione di cui al comma 7 e' pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.

10. Ai medici a tempo definito compete per il lavoro straordinario reso oltre l'orario d'obbligo la stessa tariffa spettante ai medici a tempo pieno di pari posizione funzionale.

Capo II. Mobilita'

Art. 81 Mobilita' nell'ambito dell'Ente

1. L'istituto della mobilita', all'interno dell'Ente, concerne l'utilizzazione sia temporanea che definitiva del personale in presidio o servizio ubicato in localita' diversa da quella della sede di assegnazione.

2. Rientra nel potere organizzatorio dell'Ente l'utilizzazione del personale nell'ambito di presidi, servizi, uffici situati a non oltre 10 Km dalla localita' sede di assegnazione. Detta utilizzazione, che non e' soggetta alle procedure previste dalle lettere A) e B) del comma 3 per la mobilita' d'urgenza ed ordinaria, e' disposta sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative quando avviene al di fuori dal presidio, servizio o ufficio di assegnazione.

3. La mobilita' interna si distingue in mobilita' di urgenza e ordinaria e viene attuata secondo le seguenti procedure:

  1. A) Mobilita' d'urgenza:

    1. 1) nei casi in cui nell'ambito dell'Ente sia necessario soddisfare le esigenze funzionali dei servizi a seguito di eventi contingenti e non prevedibili, l'utilizzazione provvisoria dei dipendenti in servizi, presidi e uffici diversi da quello di assegnazione e' effettuata limitatamente al perdurare delle situazioni predette;

    2. 2) tale utilizzazione e' disposta, con atto motivato, dall'ufficio di Direzione dell'Unita' Sanitaria Locale o dall'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti e non puo' superare il limite massimo di un mese nell'anno solare;

    3. 3) la mobilita' di urgenza presuppone l'utilizzo di tutto il personale di uguale ruolo, posizione funzionale, profilo professionale e disciplina, ferma restando la necessita' di assicurare, in via prioritaria, la funzionalita' dell'unita' operativa di provenienza;

    4. 4) al personale interessato spetta l'indennita' di missione prevista dalla normativa vigente, se ed in quanto dovuta;

  2. B) Mobilita' ordinaria nell'ambito dell'Ente:

    1. 1) gli enti, prima di procedere alla copertura dei posti vacanti secondo le vigenti disposizioni, a domanda dei medici interessati, possono attivare, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, misure di mobilita' ordinaria interna nell'osservanza delle modalita' e nel rispetto dei seguenti criteri:

      1. a) adeguata e tempestiva informazione sulla disponibilita' dei posti da ricoprire mediante mobilita' del personale;

      2. b) valutazione positiva ed, in caso di piu' domande, comparata del curriculum di carriera e professionale in rapporto al posto da ricoprire, effettuata dall'Ufficio di direzione - integrato dal Responsabile di Servizio cui il posto si riferisce, ove non facente gia' parte dell'Ufficio di direzione stesso - per i medici di posizione funzionale corrispondente al IX e X livello retributivo; possono, altresi', essere prese in considerazione documentate situazioni personali (ricongiunzione del nucleo familiare, numero dei familiari) e sociali nonche' di residenza anagrafica alle quali e' attribuito un massimo di punti 15 sulla base dei criteri individuati in sede di contrattazione decentrata a livello locale;

      3. c) in caso di parita' di punteggio ha la precedenza il dipendente medico con maggiore anzianita' complessiva di servizio.

4. Gli Enti per motivate esigenze di servizio possono disporre d'ufficio misure di mobilita' interna del personale sulla base di criteri da definirsi negli accordi decentrati a livello locale.

5. Nei confronti del personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali la mobilita' ordinaria puo' essere effettuata esclusivamente a domanda degli interessati.

6. I provvedimenti di mobilita' ordinaria interna, a domanda o d'ufficio, predisposti secondo le procedure indicate nella lettera B) del comma 3 e nel comma 4, sono adottati dal Comitato di gestione dell'Unita' Sanitaria Locale od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 82 Mobilita' tra Enti in ambito regionale

1. La mobilita' del personale medico tra enti in ambito regionale comprende le seguenti fattispecie.

2. Trasferimento ad altra unita' sanitaria locale:

  1. A) Il personale puo' essere trasferito a domanda compatibilmente con le esigenze di servizio in altra Unita' Sanitaria Locale della stessa Regione con l'osservanza delle seguenti procedure:

    1. 1) pubblicita' con cadenza trimestrale, degli avvisi di mobilita' relativi alla copertura dei posti individuati da parte della Unita' Sanitaria Locale interessata nell'albo della Unita' Sanitaria Locale medesima per almeno 15 giorni. Copia degli avvisi di mobilita' deve essere inviata contestualmente alla Regione ed alle altre unita' sanitarie locali per analoga forma di pubblicita';

    2. 2) accoglimento della domanda di trasferimento mediante deliberazione di assenso dei Comitati di Gestione delle Unita' Sanitarie Locali interessate, sentito nella Unita' Sanitaria Locale di destinazione il parere dell'Ufficio di Direzione in relazione a quanto previsto dal punto 3);

    3. 3) in caso di pluralita' di domande il trasferimento e' disposto dalla Unita' Sanitaria Locale di destinazione subordinatamente ad una valutazione positiva e comparata - da effettuarsi in base al curric- ulum di carriera e professionale del personale interessato in rapporto al posto da ricoprire - da parte dell'Ufficio di Direzione, integrato dal Responsabile del Servizio cui il posto si riferisce ove non facente gia' parte dell'Ufficio di direzione, per le posizioni funzionali di IX e X livello retributivo. Possono, altresi', essere prese in considerazione documentate situazioni familiari (ricongiunzione al nucleo familiare,numero dei familiari,distanza tra le sedi), e sociali, secondo le modalita' di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 81;

    4. 4) il provvedimento di trasferimento deve essere notificato alla Regione entro 60 giorni per le conseguenti variazioni nei ruoli nominativi regionali.

      1. b) In caso di soppressione del posto o verifica di esubero
        conseguente a vincoli legislativi ed indirizzi programmatici di piano in materia di organizzazione dei servizi delle unita' sanitarie locali - in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonche' del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, il dipendente ha diritto, al trasferimento ad altro posto, di corrispondente posizione funzionale, profilo, e disciplina vacante presso l'unita' sanitaria locale di appartenenza, con l'osservanza delle seguenti procedure:

    5. 1) l'unita' sanitaria locale di appartenenza provvede alla nuova assegnazione - con priorita' sulla mobilita' ordinaria interna secondo le procedure dell'articolo 81 e di quella disciplinata alla lettera A);

    6. 2) qualora il dipendente non trovi idonea collocazione nella unita' sanitaria locale di appartenenza, la Regione provvede ad attivare i processi di mobilita' a domanda di cui alla lettera A) con le medesime procedure ed alle stesse condizioni ivi previste, ai sensi dell'articolo 5, commi 3, 4 e 5, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni. A tal fine non sono considerati disponibili i posti per i quali siano in atto procedure concorsuali con le prove di esame gia' iniziate;

    7. 3) i relativi provvedimenti sono adottati dal Comitato di gestione;

    8. 4) al personale assegnato con le procedure di cui alla presente lettera, oltre i benefici previsti in materia per gli impiegati civili dello Stato, compete anche una indennita' di incentivazione alla mobilita' pari a due mensilita' dello stipendio in godimento alla data di assegnazione o, se piu' favorevole, una indennita' massima pari a L. 3.500.000. Tale indennita' e' corrisposta a cura dell'ente ricevente ed e' rimborsata dallo Stato sino alla concorrenza massima di L. 3.500.000.

3. Mobilita' tra gli enti del comparto:

  1. a) e' consentito il trasferimento di personale tra tutti gli enti destinatari del presente regolamento, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti stessi ed in base a criteri concordati con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, a condizione dell'esistenza nell'ente di destinazione di posto vacante di corrispondente posizione funzionale, profilo professionale e disciplina in base alle tabelle di cui all'allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ed allegato 3 - area medica - del presente regolamento, nonche' della sussistenza negli ordinamenti degli Enti del Comparto diversi dalle Unita' Sanitarie Locali di norme dirette a garantire condizioni di reciprocita' nell'applicazione della mobilita';

  2. b) qualora il trasferimento ad uno degli enti del comparto riguardi il personale delle Unita' Sanitarie Locali e', altresi', necessario il nulla osta della regione interessata.

Art. 83 Mobilita' tra Enti in ambito interregionale

1. La mobilita' tra enti in ambito interregionale comprende le seguenti fattispecie.

2. Mobilita' tra Unita' sanitarie locali:

  1. a) la mobilita' tra unita' sanitarie locali di diversa regione avviene esclusivamente a domanda del dipendente interessato con le procedure e alle condizioni indicate nella lettera A) del comma 2 dell'articolo 82, alle quali nel punto 2) e' aggiunto anche l'obbligo di approvazione delle Regioni interessate;

  2. b) per comprovate esigenze di servizio la mobilita' di cui alla lettera a) puo' essere attuata anche attraverso l'istituto del comando con le procedure e modalita' di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Il comando non puo' avere durata superiore a dodici mesi eventualmente rinnovabili.

3. Mobilita' tra Enti del comparto:

  1. a) e' consentito il trasferimento di personale tra tutti gli Enti destinatari del presente regolamento, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti stessi e in base a criteri concordati con le Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative, a condizione dell'esistenza nell'Ente di destinazione di posto vacante di corrispondente posizione funzionale, profilo professionale e disciplina in base alle tabelle di cui all'allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ed allegato 3 - area medica - del presente regolamento, nonche' della sussistenza negli ordinamenti degli Enti del Comparto diversi dalle Unita' Sanitarie Locali di norme dirette a garantire condizioni di reciprocita' nell'applicazione della mobilita';

  2. b) qualora il trasferimento ad uno degli Enti del comparto riguardi il personale delle Unita' Sanitarie Locali e', altresi', necessario il nulla osta della regione interessata.

Art. 84 Mobilita' intercompartimentale

1. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, oltre alla mobilita' di cui agli articoli 81, 82 e 83, e' consentito il trasferimento di personale tra gli Enti destinatari del presente regolamento e gli Enti del comparto Enti locali, a domanda motivata e documentata del medico interessato, previa intesa tra gli Enti e sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente posizione, profilo professionale e disciplina nell'Ente di destinazione e purche' il richiedente sia in possesso dei requisiti per accedere al posto oggetto del trasferimento.

2. Per comprovate esigenze di servizio, la mobilita' puo' essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli enti del comparto sanita' e quelli del comparto enti locali, con le stesse modalita' e condizioni di cui al comma 1. L'onere e' a carico dell'ente presso il quale il medico opera funzionalmente.

3. Tale comando, fatti salvi quelli previsti da norme o regolamenti degli enti stessi, non puo' avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabili.

4. Il personale trasferito a seguito di processi di mobilita' e' esente dall'obbligo del periodo di prova purche' superata presso l'ente di provenienza ed e' inquadrato nella posizione funzionale, profilo professionale e disciplina di assegnazione secondo le modalita' previste dall'articolo 118.

Art. 85 Mobilita' di compensazione

1. La mobilita' tra gli enti del comparto sia in ambito regionale che interregionale e' consentita in ogni momento nei casi di domanda congiunta di compensazione fra i dipendenti di corrispondente posizione funzionale, profilo professionale e disciplina, previa deliberazione di assenso degli enti interessati e sentiti i rispettivi uffici di direzione o organi corrispondenti, tenuto conto di quanto disposto nel punto 2 della lettera A), comma 2, dell'articolo 82.

Art. 86 Passaggio ad altra funzione per inidoneita' fisica

1. Nei confronti del medico dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, secondo la procedura di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, l'ente non puo' procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per recuperarlo al servizio attivo.

2. A tal fine l'Ente, individuate le mansioni proprie del medico dipendente - previste dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1969, n. 128, dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821, nonche' dalle leggi che regolano in particolare lo svolgimento delle professioni mediche ed, infine, sulla base dell'attivita' svolta abitualmente nell'unita' operativa di assegnazione - deve accertare, per il tramite del Collegio Medico legale della Unita' Sanitaria Locale competente per territorio, quali siano le mansioni che il dipendente in relazione alla posizione funzionale, profilo professionale e disciplina di appartenenza sia in grado di svolgere senza che cio' comporti cambiamento del profilo o della disciplina medesima.

3. Nel caso in cui non si rinvengano nell'ambito della posizione, profilo e disciplina di appartenenza mansioni alle quali il medico dipendente possa essere adibito pur essendo giudicato idoneo a proficuo lavoro, lo stesso, a domanda, puo' essere assegnato ad altra disciplina compatibile con lo stato di salute, in presenza del relativo posto vacante di pari posizione funzionale purche' in possesso dei requisiti richiesti per accedere al posto medesimo.

4. Qualora il comma 3 non possa trovare applicazione, il dipendente giudicato idoneo a proficuo lavoro puo', a domanda, essere collocato in posizione funzionale inferiore di diversa disciplina ovvero di diverso profilo e ruolo compatibile con lo stato di salute, se in possesso dei requisiti ed a condizione che il relativo posto sia vacante. Il soprannumero e' consentito solo a condizione del congelamento di un posto di corrispondente posizione funzionale.

5. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la dinamica retributiva della nuova posizione funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento gia' in godimento, fatto salvo quanto previsto dalle norme in vigore in materia di infermita' per causa di servizio.

6. La procedura di cui ai commi 1 e 2 puo' essere attivata dall'Ente anche nei confronti del medico dipendente riconosciuto temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle proprie attribuzioni.

7. In tal caso la nuova utilizzazione del medico dipendente deve essere disposta esclusivamente per il periodo giudicato necessario dall'organo competente, a norma dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al recupero della piena efficienza fisica.

8. Il posto del medico dipendente temporaneamente inidoneo e' considerato indisponibile ai fini della sua copertura.

Titolo terzo. Diritti-doveri-responsabilita'

Capo I. Norme applicative ed integrative degli accordi intercompartimentali

Art. 87 Trattamento di missione per particolari categorie

1. Le particolari categorie di dipendenti di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.395, sono individuate nel personale medico inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per:

  1. a) attivita' di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza;

  2. b) attivita' che comportino imbarchi brevi;

  3. c) interventi svolti in zone particolarmente disagiate, quali lagune, fiumi, boschi e selve;

  4. d) assistenza a pazienti ed infermi durante il trasporto di emergenza od in particolari condizioni di sicurezza.

2 Per il personale indicato nel comma 1, le particolarissime condizioni di cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nella impossibilita' della fruizione del pasto anche per mancanza di strutture e servizi di ristorazione. In tale circostanza e' corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto.

Art. 88 Copertura assicurativa

1. In attuazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, gli Enti sono tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei medici dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

2. La polizza di cui al comma 1 e' rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprieta' del dipendente nonche' di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprieta' dell'Ente sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.

5. Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.