Modificazioni delle vigenti disposizioni sulla assicurazione di malattia per i lavoratori nell'industria
Testo vigente
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, sull'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
Visti i contratti collettivi vigenti per l'assicurazione contro le malattie dei lavoratori dell'industria;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il parere della Consulta nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, e per l'industria e commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Le prestazioni in danaro dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i lavoratori dell'industria, regolate dai contratti collettivi 3 gennaio 1939, 5 giugno 1940, 1° luglio 1936 e 23 dicembre 1939 e i contributi dovuti per l'assicurazione predetta ai sensi dei contratti collettivi 3 gennaio 1939, 1° luglio 1936 e 23 dicembre 1939, sono stabiliti nella misura indicata nella tabella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
2. La tabella predetta puo' essere modificata in tutto o in parte con decreto legislativo su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa coi Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, sentito l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le organizzazioni sindacali nazionali interessate ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.
Art. 2
1. Il diritto al ricovero in ospedale e in case private di cura, convenzionate con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, e' esteso agli impiegati dell'industria con le stesse modalita', condizioni e limiti stabiliti per gli operai dello stesso settore.
2. Qualora gli impiegati predetti non ritengano di avvalersi della facolta' di cui al comma precedente, hanno diritto al rimborso delle spese per ricovero nei limiti fissati nella tabella annessa al presente decreto.
Art. 3
1. Ai fini del calcolo dei contributi e delle, prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie prevista dal presente decreto si applicano per la determinazione degli elementi della retribuzione le norme stabilite dal decreto Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari.
Art. 4
1. Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
2. Esso avra' effetto per l'applicazione della misura dei contributi e delle prestazioni di cui all'art. 1 dal 1° maggio 1946 nei territori gia' restituiti all'Amministrazione italiana e nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato dall'inizio del periodo di paga immediatamente successivo al giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo o in mancanza dall'inizio del primo periodo di paga successivo al giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 19 aprile 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - BARBARESCHI - GRONCHI - CORBINO - TOGLIATTI
Visto il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 205. - FRASCA