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Sez. L, Sentenza n. 6309 del 04/07/1994 (Rv. 487280 - 01)

Procedimento civile - Intervento in causa di terzi - Volontario - Adesivo - Dipendente | Poteri dell'interveniente - Limiti - Cessazione del giudizio principale - Potere di far proseguire il processo da parte del terzo - Insussistenza - Necessità della sua accettazione per il caso di rinuncia - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487280-01

Procedimento civile - Intervento in causa di terzi - Volontario - Adesivo - Dipendente

L'intervento adesivo dipendente, previsto dall'art. 105, secondo comma, cod. proc. civ., da luogo ad un giudizio unico con pluralità di parti nel quale la pronuncia che lo definisce non può che essere la stessa rispetto alla parte principale e all'interveniente, i poteri del quale sono limitati all'espletamento di un'attività accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata, potendo egli sviluppare le proprie deduzioni ed eccezioni unicamente nell'ambito delle domande ed eccezioni proposte da detta parte; conseguentemente, se le parti del giudizio principale pongono termine al rapporto processuale, ovvero, per rinuncia od acquiescenza delle stesse, la lite cessa di esistere, l'interveniente non ha il potere di far proseguire il processo, né, per il caso di rinuncia, è necessaria la sua accettazione, non essendo configurabile un suo interesse alla prosecuzione del giudizio alla stregua della previsione dell'art. 306, primo comma, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)